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La revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture: questioni di regime intertemporale e prospettive di riforma

Una delle tematiche di maggiore attualità nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è costituito dell’aumento dei costi, diretti e indiretti, connessi alle forniture e ai materiali. A fronte di ciò, nel 2022, il Legislatore ha dovuto constatare la sostanziale assenza, nel Codice dei contratti pubblici, di istituti idonei a garantire il mantenimento del sinallagma contrattuale e a presidiare il buon esito degli appalti. Partendo da questo stato di fatto, il Legislatore è intervenuto convintamente nel settore degli appalti pubblici di lavori nell’ambito del quale sono stati inseriti, con efficacia immediata, presidi di revisione prezzi e compensazione; questo intervento è stato necessario per evitare l’insolvenza di molte imprese e la chiusura di altrettanti cantieri con gravosi oneri per l’Amministrazione in termini di tempi e costi per garantire il subentro di un altro appaltatore. Al contrario, non si è intervenuti con altrettanta decisione nell’ambito degli appalti di servizi e forniture rispetto ai quali troviamo un intervento, emergenziale e transitorio, solo nel d.l. 27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. decreto sostegni-ter).

L’art. 29 del citato decreto, recante Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, ha, infatti previsto, fino al 31.12.2023, l’inserimento obbligatorio “nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)”. Se questa previsione ha, per così dire, risolto il problema per le gare non ancora bandite, non lo ha fatto con riferimento a quelle in corso e/o per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma. Da qui la necessità di fare chiarezza sull’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture provando a individuare la normativa applicabile caso per caso.

La normativa applicabile per le gare bandite fino al 19 aprile 2016

Alle gare pubbliche bandite fino al 19 aprile 2016 si applicano, oltre alle norme della lex specialis di gara e del contratto, quelle di cui al d.lgs. 163/2006 che, all’art. 115, prevede: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”. La clausola di revisione periodica del corrispettivo ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle Amministrazioni Pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori di produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere i servizi o ad eseguire le forniture a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici. Circa l’applicazione della norma nel caso in cui i singoli contratti non ne prevedessero l’applicazione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si tratta di una

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