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revisione prezzi
from TEME 1-2/2023
by edicomsrl
norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa. Dunque, anche in mancanza di una previsione specifica nel contratto ovvero di una previsione difforme, anche solo in parte dalla norma citata, l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 sostituisce automaticamente la previsione e trova applicazione integrale ed automatica. La giurisprudenza ha precisato, altresì, che “Il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle Amministrazioni appaltanti. A fronte della mancata pubblicazione di tali dati da parte dell’ISTAT, l’adeguamento dei corrispettivi deve essere calcolato utilizzando l’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), mensilmente pubblicato dal medesimo ISTAT” (TAR Lazio - Roma, sez. I, 09/11/2020, n. 11577). Dunque, indipendentemente dalle previsioni della lex specialis e contrattuali, per i contratti di servizi e forniture stipulati con riferimento a gare bandite prima del 19 aprile 2016, è possibile per l’appaltatore chiedere la revisione del prezzo ed è obbligatorio, per la Stazione appaltante, avviare il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del compenso revisionale. Il RUP, in prima battuta, dovrà condurre un’istruttoria volta a verificare la necessità di adeguare i prezzi in base ad elementi specifici; in caso di assenza di questi ultimi, allora potrà procedere sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle Amministrazioni appaltanti.
La normativa applicabile per le gare bandite dopo il 19 aprile 2016
La normativa appena citata non è stata riprodotta nel d.lgs. 50/2016 che, invece, all’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”. Dunque, la norma non prevede l’obbligo di inserimento di clausole di revisione del prezzo per i contratti pubblici di servizi e forniture, ma una mera facoltà riconosciuta in favore della stazione appaltante. Di conseguenza, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “in via generale, nella disciplina vigente ratione temporis degli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un’accurata istruttoria, di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l’aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico-discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione” (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. V. 15 giungo 2022, n. 4047). Dunque, in questo caso, non esiste un diritto in favore dell’appaltatore di chiedere la revisione del prezzo contrattuale se tale ipotesi non è prevista nella lex specialis di gara o nel contratto. Nella pratica, alcune Stazioni appaltanti hanno continuato ad inserire clausole di revisione prezzi nei propri contratti, applicabili dopo almeno dodici mesi dalla sottoscrizione dello stesso. Questa può essere considerata una buona pratica, perché, pur a fronte di un maggiore esborso per lo Stato, garantisce il mantenimento di un corrispettivo adeguato per la fornitura e/o il servizio specie in caso di forti oscillazioni inflattive, come quelle verificatesi nel 2022.
L’art. 29 del d.l. 27.01.2022, n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. decreto sostegni-ter)
La norma in argomento ha previsto che “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice
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