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revisione prezzi
from TEME 1-2/2023
by edicomsrl
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) (…)”. Dunque, per le gare bandite successivamente al 27.01.2022 e fino al 31.12.2023, la Stazione appaltante è obbligata all’inserimento di clausole di revisione prezzi nella lex specialis e nei contratti. Stante l’obbligo previsto per legge, è plausibile ritenere che possa essere applicato lo stesso regime previsto al § 1.1 e, quindi, che anche ove la Stazione appaltante non abbia adempiuto a tale obbligo o, addirittura, abbia previsto in gara il divieto di procedere alla revisione prezzi, l’appaltatore abbia comunque il diritto di pretendere l’applicazione della norma, suscettibile di integrare, in via automatica, il contratto. La norma, tuttavia, non chiarisce la modalità con la quale la stazione appaltante deve procedere al calcolo del compenso revisionale. In assenza di previsioni specifiche, si ritiene possano essere applicati anche in questo caso i parametri previsti dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 (cfr. § 1).
La Legge delega 78/2022 e il nuovo Codice dei contratti pubblici
Con la Legge 21.06.2022, n. 78, il Legislatore ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici.
All’art. 1, lett. g) della legge delega è prevista la “previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”. Dunque, l’intenzione del Legislatore è di reinserire stabilmente il meccanismo legale e obbligatorio della revisione prezzi in tutti i contratti di lavori, servizi e forniture con un’attenzione, adesso, anche per le variazioni del costo del personale derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La previsione è contenuta all’art. 60 dello schema di Codice dei contratti elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso, per l’approvazione, al Parlamento. Secondo la nuova norma, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° aprile 2023 e divenire efficace dal
1° luglio 2023:
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al XX per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della variazione stessa.
3. Per l’applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro [il 31 marzo e] il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Conclusioni
Alla luce della disamina effettuata, è possibile concludere che la possibilità di ottenere la revisione del prezzo della fornitura e/o del servizio offerto alla pubblica amministrazione è condizionata dalla legge applicabile e dalle previsioni contrattuali del caso specifico. Più in particolare:
• se al contratto si applica la disciplina prevista dal d.lgs.
163/2006 (obbligatoria per tutte le gare bandite fino al 19.04.2016), l’appaltatore ha diritto di chiedere la revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del medesimo decreto legislativo a prescindere dalla presenza di una specifica clausola contrattuale o, addirittura, anche nel caso in cui il contratto vieti l’applicazione del meccanismo revisionale;
• se al contratto si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016 (obbligatoria per tutte le gare bandite dopo il 19.04.2016), l’appaltatore ha diritto di chiedere la revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo solo se tale previsione è contenuta nella lex specialis di gara e/o nel contratto di appalto. In questo caso, infatti, l’inserimento della clausola revisionale è previsto, per legge, a discrezione della stazione appaltante con la conseguenza che se questa ha deciso di non inserirla l’appaltatore non ha diritto ad ottenere la revisione;
• se al contratto si applica la disciplina prevista dall’art. 29 del d.l. 27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. decreto sostegni-ter), applicabile a tutti i bandi pubblicati dopo il 27.01.2022, la stazione appaltante è obbligata a inserire una clausola revisionale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a). Ove non lo avesse fatto, l’appaltatore può sostenere che la norma integri automaticamente il contratto come nel caso sub 1) e chiedere la revisione prezzi.
Per quanto riguarda, infine, il regime applicabile alle gare bandite dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, è necessario attendere l’approvazione definitiva del Parlamento anche se tutto lascia intendere che il meccanismo, secondo modalità applicative simili alle precedenti, sarà previsto come obbligatorio in via definitiva.
Roberto Bonatti - Studio Legale Russo Valentini - Professore aggregato dell’Università di Bologna