TEME 3-4/2021

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i “principi” delle gare Andrea Stefanelli - Studio Legale Stefanelli&Stefanelli - Bologna

I principi che ci salvano

I

nutile dirlo, il momento è delicato! Da un lato si sente invocare, a più voci, la sospensione - se non addirittura l’annullamento – del Codice appalti, dall’altro l’ANAC ormai da mesi non emana più le sue (famose/famigerate!) Linee-guida, forse in attesa di quel Regolamento di cui all’art. 216 D.Lgs.n. 50/2016 che, da quanto si diceva, era pronto per la pubblicazione già dopo l’estate 2020 ma che, ad oggi, non ha ancora visto la luce. Nel mentre è stato pubblicato il Decreto Semplificazione, quale (vago) tentativo di riassumere - e mettere a regime – la lunga serie di disposizioni che frettolosamente erano state emanate durante il periodo pandemico. E tutto questo mentre si attende l’approvazione del Recovery Plan, il nuovo “piano Marshall” dell’Italia il cui (inimmaginabile) flusso di denaro – che dovrà essere investito dalle PP.AA. – tuttavia, per poter legittimamente essere immesso sul mercato, dovrà prevedere la necessaria applicazione del Codice appalti!! Se dunque risulta ’strategico’ il D.Lgs.n. 50/2016 per le “magnifiche sorti e progressive” del nostro Paese, si continua purtroppo a non volerlo portare a pieno regime e, anzi, a modificarlo e martoriarlo con disposizioni disorganiche, che sempre più ne complicano l’applicazione. È in questo complesso scenario che si ritiene necessario cercare una bussola, per quanto possibile, che orienti nel cammino - a dir poco accidentato - che ci attende. Detta bussola è rappresentata, per chi scrive, dall’art. 30 del Codice appalti e, in particolare, dal comma 1 che individua i principi che devono trovare necessaria applicazione sia in sede di gara che in quella esecutiva. Diciamoci la verità, i principi sono come le stagioni … le diamo tutti per scontate! Se però cerchiamo di far mente locale ed analizziamo in quante occasioni capita d’applicare i principi dell’art. 30, ben ci accorgiamo come detti risultino immanenti nell’intero

sistema degli appalti. Ma, soprattutto, come possano servire a risolvere quelle intricate situazioni in cui una normativa così fluida, come quella attuale, spesso ci porta “a sbattere”. I principi applicati in materia di appalti sono l’efficacia e la tempestività, la correttezza e l’economicità, la trasparenza e la pubblicità, la tutela della concorrenza nonché, infine, la proporzionalità. Come può facilmente evincersi, molti rappresentano in realtà delle endiadi, ovvero la descrizione di un medesimo concetto attraverso l’utilizzo di due distinte parole, fra loro coordinate. Per iniziare si consideri come il principio di tempestività fa “il paio” con quello dell’efficacia, nel senso che (ad es.) un provvedimento d’aggiudicazione risulterà certamente efficace se assunto in maniera tempestiva, ovvero nell’arco di un ragionevole lasso di tempo dall’indizione della gara. Il “tempo” nel diritto amministrativo è un concetto non da molto divenuto rilevante, da quando cioè il Legislatore gli ha assegnato un valore ex sé, imponendo alla P.A. di agire, oltre che nel rispetto della legge, dell’imparzialità e della buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), anche in ben determinati limiti temporali; si pensi, a mero titolo d’esempio, all’art. 2, comma 2 L.n. 241/90 che fissa il preciso obbligo di completare un procedimento amministrativo entro 30 giorni. Nello specifico ambito degli appalti pubblici, un procedimento di gara deve per legge durare 180 giorni, termine che ben sappiamo tuttavia essere di natura “ordinataria” ovvero suscettibile di proroga – ovviamente da parte della P.A. – senza per questo incorrere in alcuna sanzione; di recente, però, il D.Lgs. n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazione”) ha previsto, per tutte le gare le cui determine a contrarre sono adottate prima del 31/12/2021, come l’aggiudicazione debba avvenire entro 2 mesi dall’avvio della gara per le

La tutela della concorrenza non significa che tutti i concorrenti hanno il diritto di partecipare a tutte le gare, ma che tutti devono vedersi applicate, alle gare a cui concorrono, le medesime condizioni partecipative

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