procedure d’acquisto Stefano Cresta - Cresta & Associati Studio Legale
Procedure centralizzate Consip e gare d’appalto per la sanità dei Soggetti aggregatori regionali: quale prevale?
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a tematica dell’assetto ordinamentale dei rapporti tra procedure di gara della Consip con quelle indette (in pendenza o in seguito alla conclusione delle prime) dai soggetti aggregatori regionali riveste una certa importanza per gli Enti e le Aziende del S.S.N. Ciò anzitutto in quanto l’asserita pariteticità (o, peggio, priorità) delle Convenzioni Quadro Consip rispetto a quelle dei Soggetti aggregatori regionali è stata (ed è) spesso strumentalizzata in sede giudiziaria dagli operatori economici aggiudicatari Consip al fine di impedire l’avvio o il completamento di gare d’appalto da parte dei menzionati Soggetti aggregatori. Tali iniziative, nell’attesa della definizione della lite, spesso portano a “stalli operativi” o comunque ad eccessive dilatazioni (con proroghe, tecniche o meno) dei rapporti in corso (o a “contratti-ponte”), che spesso conducono a non rispettare il carattere eccezionale di tali istituti, ribadito dalla giurisprudenza. Obblighi di approvvigionamento per gli Enti del S.S.N. tramite convenzioni dei Soggetti aggregatori regionali e con Consip A fini sistematici non pare inutile rammentare che tutti gli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di approvvigionarsi, per le categorie merceologiche di
ambito sanitario ed entro i limiti di spesa prefissati, ricorrendo alle centrali di committenza. Le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di committenza sono state introdotte per conseguire significativi risparmi della spesa sanitaria mediante l’aggregazione degli acquisti a livello regionale, dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 1, ed ulteriormente perfezionate dall’articolo 15, comma 13, lettera d), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 9, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con l’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore ha, inoltre, stabilito che “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip s.p.a.”. Sul punto della cogenza della previsione che obbliga gli enti del servizio sanitario ad avvalersi in prima battuta delle con-
Dal quadro normativo emerge che il principio di preferenza per la gara regionale non è stato affermato in termini rigidi ed automatici, viene però demandato alla Consip il compito di rinvenire le migliori condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni sanitarie
1 Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007” prevede, infatti, che: “Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;