gli esperti rispondono Monica Piovi e Piero Fidanza
Sul termine del ricorso al Tar Un nostro lettore chiede di sapere da quando decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso al Tar nei confronti del provvedimento di aggiudicazione.
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er rispondere al quesito è necessario richiamare innanzitutto la norma di carattere generale contenuta nell’art. 41 del codice del processo amministrativo, secondo cui: “il ricorso deve essere notificato, ... entro il termine decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”. A questa disciplina si accompagna, in materia di appalti, la norma speciale introdotta dal comma 5 dell’art.120 del c.p.a. in base al quale “il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, ...devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente ...dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163...ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.” Premesso questo, l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ha posto alla giurisprudenza il problema della tenuta della disciplina dei ricorsi contro l’aggiudicazione in seguito all’abrogazione dell’art. 79 del vecchio codice, nonché dell’introduzione, ad opera dell’art. 29, di nuovi obblighi di pubblicità. L’avvento del nuovo quadro normativo e i contrasti giurisprudenziali che ne sono derivati hanno indotto il Consiglio di Stato a intervenire con l’Adunanza Plenaria n.12 del 2020, che ha fissato i seguenti principi: a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ...; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’. Enunciazione di principi confermata anche dalla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 febbraio 2021, n. 183. In conclusione, l’Adunanza Plenaria, valorizzando l’obbligo di pubblicazione, nonché l’universalità e la gratuità dell’accesso ai siti istituzionali, e riconoscendone il valore di strumento legale di conoscenza, ha, di fatto, posto in capo agli operatori economici un obbligo di costante vigilanza di tutti i siti degli Enti pubblici presso i quali hanno procedure di aggiudicazione pendenti. Ogni qualvolta la pubblicazione sul sito istituzionale precederà la comunicazione, il termine per impugnare l’atto decorrerà dalla pubblicazione sul sito istituzionale e non dalla comunicazione, con la precisazione che la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ del termine quando i motivi di ricorso conseguono alla conoscenza dell’offerta dei concorrenti. Una pronuncia dunque che per valorizzare il principio di “amministrazione trasparente” è finita per addossare agli operatori economici un onere di vigilanza probabilmente sproporzionato. Si pensi al fatto che molte imprese che partecipano agli appalti presentano ogni anno centinaia di offerte e in tal modo sono di fatto obbligate, anche per non perdere tempo prezioso ai fini di una accurata redazione del ricorso, a monitorare in modo costante svariati siti delle stazioni appaltanti.