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terzo settore

Alberto Riccio - dottore commercialista - Presidente del Collegio sindacale della FARE

Riforma del Terzo settore e riflessi sul codice degli appalti

Il D.Lgs 3 luglio 2017 n, 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm. ha introdotto una vasta riforma del mondo no profit; riforma di cui si sentiva la necessità.Finalmente i vari enti e sodalizi (associazioni, fondazioni, Onlus, ecc.) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, trovano un’unica fonte normativa, un unico codice di regolamentazione e vengono superate e abrogate le norme specifiche che disciplinavano i singoli settori (Organizzazioni di volontariato L. 266/1991, Associazioni di promozione sociale L. 383/2000, Onlus D.Lgs 460/1997, ecc.).Parte di tale normativa è già in vigore (regime delle donazioni, alcune agevolazioni fiscali), altra parte è in itinere (Registro Nazionale Unico del Terzo Settore in corso di istituzione), altra parte ancora (contabilità, bilanci e regime fiscale) entrerà in vigore l’anno successivo all’approvazione da parte della Comunità Europea dell’impianto normativo; Comunità Europea che è tenuta a verificare e valutare che non si tratti di aiuti di stato indebiti. In particolare di estrema attualità, è in fase di predisposizione il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si prevede che l’iter di istituzione si concluderà con la primavera del 2021. Da quel momento gli enti potranno fare istanza di iscrizione al registro, a cui faranno seguito le verifiche e valutazioni da parte dello stesso, prima della definitiva iscrizione nel registro. Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni: Organizzazioni di volontariato (OdV) Associazioni di promozione sociale (APS) Enti filantropici Imprese sociali, incluse le cooperative sociali Reti associative Società di mutuo soccorso Altri enti del Terzo settore Nel frattempo gli enti (Onlus, Odv e Aps) che vorranno entrare nel registro devono modificare gli statuti entro il 31/10 /2020, convocando, entro quel termine, l’assemblea degli associati che delibererà con le maggioranze semplici dell’assemblea ordinaria; dopo tale data, se si vorrà modificare lo statuto, occorrerà convocare l’assemblea straordinaria con le maggioranze statutarie qualificate tipiche dell’assemblea straordinaria. Fatta questa breve introduzione andremo a trattare i riflessi del Codice del Terzo settore con il Codice degli appalti. Si tratta in particolare di andare ad analizzare gli artt. 55,56 e 57 del D.Lgs 117/2017. L’art. 55 prevede, in attuazione dei principi di sussidiarietà, che le amministrazioni pubbliche (tra cui le aziende sanitarie, ospedaliere e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) nell’esercizio delle proprie funzioni, nei settori di attività di cui all’art.5 (interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, ecc.) del citato D.Lgs, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento. Seguono poi alcuni commi che specificano meglio il tipo di coinvolgimento. Co-programmare e co-progettare significa che l’operatore del Terzo settore si siede al fianco dell’operatore dell’ente pubblico per sviluppare progetti e iniziative. Mi sembra fattispecie normativa profondamente innovativa. Decisamente molto più innovativa, rispetto all’unico istituto del codice degli appalti: il dialogo competitivo, che possiamo considerare, per pura attrazione, un lontanissimo parente. L’art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche (tra cui le aziende sanitarie, ospedaliere e gli enti del SSN) possano sottoscrivere con le Odv e APS, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Seguono procedure comparative, imparziali e trasparenti, tra gli stessi enti, nonché ulteriori specifiche di svolgimento del servizio. I primi commentatori hanno letto tali articoli, come una deroga al Codice degli Appalti, anche se tale Codice ha subito e sta subendo, periodicamente, profonde e

turbolenti revisioni, da ultimo anche notevoli “sem- to sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in plificazioni” (D.L. 76/2020) per sbloccare e ridurre i via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione tempi di aggiudicazione di lavori, forniture e servizi. alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno Siamo di fronte ad una evoluzione che procederebbe sei mesi nel RUNTS, aderenti ad una rete associativerso una “sburocratizzazione” delle procedure degli va ed accreditate ai sensi della normativa regionale in appalti pubblici, ma non materia. sappiamo come finirà. La giurisprudenza, di fronte L’art. 56 prevede che le A mio modestissimo parere gli artt. 55, 56 e 57 del a queste nuove norme, si è amministrazioni pubbliche D.Lgs 117/2017 rappresenpresentata con interpreta- tano la volontà del legislatozioni discordanti, che hanno possano sottoscrivere con re di derogare alla normatilasciato dubbi negli operatori degli enti pubblici. Il le Odv e APS, iscritte va del codice degli appalti; perché in caso contrario Consiglio di Stato (parere da almeno sei mesi nel non si capisce il motivo per 2052/2018) ha affermato che tali nuove procedure RUNTS, convenzioni cui gli stessi articoli siano stati introdotti. Molto più debbano essere comunque sottoposte alla disciplina finalizzate allo svolgimento autorevolmente si è espresso sull’argomento il dott. Luigi del Codice degli appalti. Il in favore di terzi di attività Bobba, già Sottosegretario TAR Toscana (sentenza n. 666/2020) ha confermato o servizi sociali di interesse di Stato per il Lavoro con delega al Terzo settore e la posizione del Consiglio di generale, se più favorevoli presidente di Terzjus – Stato. Invece consessi ancora più autorevoli hanno preso rispetto al ricorso al Osservatorio di diritto del Terzo settore, vero “padre” posizione diverse da quelle sopraelencate, sul principio mercato di tale riforma. In un webinar promosso dall’Ordine che tali articoli seguono un degli Avvocati di Vercelli modello slegato e fuori ambito dal Codice degli appal- unitamente all’Università del Piemonte Orientale, il ti, quest’ultimo è legato alle tradizionali forme con- 28/09/20 ha esplicitamente affermato che l’intenzione cessorie. Mi riferisco alla sentenza n. 131/2020 della del Governo e del Legislatore, nell’introdurre gli artt. Corte Costituzionale che chiamata a decidere sull’ap- 55,56 e 57, era proprio quella di superare il Codice plicazione dell’art.55, da parte della Regione Umbria, degli appalti. Si tratta di una nuova modalità di forme ha avuto modo di affermare come il modello previsto di collaborazione tra Enti pubblici ed enti del Terzo dall’art.55 è stato previsto come un “canale di ammi- settore che preludono a nuove forme di partecipazione nistrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e e di responsabilità, in gran parte ancora da esploradel mercato”. Il nuovo modello non si fonda solo su re. Riteniamo comunque che gli operatori della sanità un rapporto concessorio e sinallagmatico, bensì “sulla che operano nei vari settori degli approvvigionamenti, convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pub- provveditorati, economati, logistica, convenzioni, ecc., bliche e private per la programmazione e la progettazione, come sempre, sapranno raccogliere queste nuove sfide in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli e gestire il cambiamento, tipico di una società che è di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale” in costante evoluzione. Siamo fiduciosi che la FARE, (periodo estrapolato da articolo di dottrina). Anche la anche attraverso le varie associazioni regionali, sarà in Corte di giustizia UE, nelle cause C-54/14 e C-113/13, grado di fornire quel necessario supporto ai colleghi ha avuto modo di affermare la legittimità dall’esclusio- anche su queste nuove e delicate tematiche. ne dei contratti pubblici, dei rapporti convenzionali con le Organizzazioni di volontariato, purchè vengano perseguite finalità solidaristiche e di utilità sociale e che non si tragga alcun profitto delle prestazioni sociali rese. Il rapporto che si instaura deve prevedere il solo rimborso dei costi variabili, fissi e di struttura, per erogare le prestazioni richieste. Da ultimo l’art. 57 sembra abbastanza chiaro, nel prevedere che i servizi di traspor-

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