terzo settore Alberto Riccio - dottore commercialista - Presidente del Collegio sindacale della FARE
Riforma del Terzo settore e riflessi sul codice degli appalti
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l D.Lgs 3 luglio 2017 n, 117 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm. ha introdotto una vasta riforma del mondo no profit; riforma di cui si sentiva la necessità.Finalmente i vari enti e sodalizi (associazioni, fondazioni, Onlus, ecc.) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, trovano un’unica fonte normativa, un unico codice di regolamentazione e vengono superate e abrogate le norme specifiche che disciplinavano i singoli settori (Organizzazioni di volontariato L. 266/1991, Associazioni di promozione sociale L. 383/2000, Onlus D.Lgs 460/1997, ecc.).Parte di tale normativa è già in vigore (regime delle donazioni, alcune agevolazioni fiscali), altra parte è in itinere (Registro Nazionale Unico del Terzo Settore in corso di istituzione), altra parte ancora (contabilità, bilanci e regime fiscale) entrerà in vigore l’anno successivo all’approvazione da parte della Comunità Europea dell’impianto normativo; Comunità Europea che è tenuta a verificare e valutare che non si tratti di aiuti di stato indebiti. In particolare di estrema attualità, è in fase di predisposizione il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si prevede che l’iter di istituzione si concluderà con la primavera del 2021. Da quel momento gli enti potranno fare istanza di iscrizione al registro, a cui faranno seguito le verifiche e valutazioni da parte dello stesso, prima della definitiva iscrizione nel registro. Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni: Organizzazioni di volontariato (OdV) Associazioni di promozione sociale (APS) Enti filantropici Imprese sociali, incluse le cooperative sociali Reti associative Società di mutuo soccorso Altri enti del Terzo settore Nel frattempo gli enti (Onlus, Odv e Aps) che vorranno entrare nel registro devono modificare gli statuti entro il 31/10 /2020, convocando, entro quel termine, l’assemblea degli associati che delibererà con le maggio-
ranze semplici dell’assemblea ordinaria; dopo tale data, se si vorrà modificare lo statuto, occorrerà convocare l’assemblea straordinaria con le maggioranze statutarie qualificate tipiche dell’assemblea straordinaria. Fatta questa breve introduzione andremo a trattare i riflessi del Codice del Terzo settore con il Codice degli appalti. Si tratta in particolare di andare ad analizzare gli artt. 55,56 e 57 del D.Lgs 117/2017. L’art. 55 prevede, in attuazione dei principi di sussidiarietà, che le amministrazioni pubbliche (tra cui le aziende sanitarie, ospedaliere e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) nell’esercizio delle proprie funzioni, nei settori di attività di cui all’art.5 (interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, ecc.) del citato D.Lgs, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento. Seguono poi alcuni commi che specificano meglio il tipo di coinvolgimento. Co-programmare e co-progettare significa che l’operatore del Terzo settore si siede al fianco dell’operatore dell’ente pubblico per sviluppare progetti e iniziative. Mi sembra fattispecie normativa profondamente innovativa. Decisamente molto più innovativa, rispetto all’unico istituto del codice degli appalti: il dialogo competitivo, che possiamo considerare, per pura attrazione, un lontanissimo parente. L’art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche (tra cui le aziende sanitarie, ospedaliere e gli enti del SSN) possano sottoscrivere con le Odv e APS, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Seguono procedure comparative, imparziali e trasparenti, tra gli stessi enti, nonché ulteriori specifiche di svolgimento del servizio. I primi commentatori hanno letto tali articoli, come una deroga al Codice degli Appalti, anche se tale Codice ha subito e sta subendo, periodicamente, profonde e