emergenza covid Paola Bardasi - Commissario Straordinario Azienda Osp.ro Univ. di Ferrara Alberto Fabbri - Dirigente M.O. Affari Istituzionali e di Segreteria Azienda Usl di Ferrara - RPCT
La “trasparenza affievolita” dall’emergenza Covid-19: le Pubbliche Amministrazioni alla prova del “FOIA sospeso”
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l 30 gennaio l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciava “l’emergenza sanitaria globale” causata dal virus COVID-19 ed il giorno successivo il Consiglio dei Ministri conseguentemente dichiarava1 lo stato d’emergenza nel nostro Paese: a questo provvedimento sono susseguiti diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti legge finalizzati al contrasto della diffusione del virus e caratterizzati da inevitabili conseguenze restrittive delle “libertà personali” dei cittadini che in un primo momento riguardavano solamente i Comuni direttamente coinvolti poi successivamente estesi a tutto il territorio nazionale. Come è noto i Decreti del Presidente del consiglio, al pari dei Decreti ministeriali, sono atti amministrativi, e, in quanto tali, possono derivare da norme di legge, ma non possono autonomamente promuoverle. Il DPCM, atto amministrativo che – come tale – non ha forza di legge, non ha pertanto come finalità quella di dare attuazione a disposizioni legislative ma è stato lo strumento a cui il Presidente del Consiglio ha maggiormente fatto ricorso per far fronte all’emergenza Coronavirus, in ragione della più celere e immediata modalità di approvazione. Ma, se le presunte “limitazioni” alle libertà fondamentali, garantite dal dettato costituzionale nel senso sopradescritto, provengono proprio da tale categoria giuridica, appare
evidente la contraddittorietà di fondo: mentre l’atto legislativo (e nello specifico il decreto legge) viene assoggettato ad una serie di controlli previsti proprio dalla costituzione (approvazione delle due Camere, promulgazione del Presidente della Repubblica, eventuale sindacato da parte della Corte Costituzionale) l’atto amministrativo (quale il DPCM) non viene sottoposto a nessun controllo da parte del potere pubblico e costituzionale, se non quello del possibile sindacato innanzi al giudice amministrativo entro gli stringenti termini di impugnazione previsti dal codice del processo amministrativo. I decreti del Presidente del Consiglio, dunque, finiscono per diventare atti sostanzialmente insindacabili, pur dettando prescrizioni alle libertà personali. Al contempo, diventano nella sostanza atti normativi “atipici”, che si sostituiscono alle fonti normative primarie, senza i vincoli prescritti per queste ultime. Ovviamente queste misure sono state concepite in un momento storico particolare per la vita del Paese e, per assicurare il loro corretto inquadramento nel panorama costituzionale, si è dovuto ricorrere a presupposti fondamentali ispirati ai principi di: - emergenza sanitaria; - temporaneità. Al proposito la presidente della Corte Costituzionale nella relazione sull’attività del 2019 sottolinea che “Il nuovo
Il FOIA si pone il fine di promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e stimolare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo
1 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;