decreto semplificazioni Fortunato Picerno - Legale esperto della Struttura tecnica di missione del ministero delle infrastrutture e dei traporti
Le modifiche al codice degli appalti apportate dal decreto semplificazioni
I
l legislatore, attraverso l’utilizzo di uno strumento normativo d’urgenza, il d.l. 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con il dichiarato intento di semplificare il complesso ordinamentale relativo al settore infrastrutturale italiano, è intervenuto anche sulle disposizioni del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nello specifico, il decreto, al capo I, introduce una serie di misure dotate di un ambito d’applicazione temporale limitato al 2021, e cioè all’attuale previsione della persistenza degli effetti macro-economici dovuti all’ormai nota emergenza, a cui si affiancano una serie di modifiche di carattere strutturale all’articolato normativo esistente. L’incidenza derogatoria di quest’ultimo intervento normativo risulta, pertanto, essere di gran lunga più significativa dei precedenti correttivi adottati con d. lgs. n. 56/2017 e con d.l. n. 32/2019 che avevano modificato, prevalentemente, le discipline degli affidamenti sotto-soglia, dei criteri di aggiudicazione e dell’appalto integrato nel 2017; della qualificazione delle stazioni appaltanti, del subappalto, dell’anticipazione del prezzo, nonché, nuovamente, degli affidamenti sotto-soglia, oltre all’istituzione del collegio consultivo tecnico facoltativo, nel 2019. Con l’articolo 1 del d.l. n. 76/2020, il legislatore torna a occuparsi, a poco più di un anno dalla conversione del c.d. decreto “Sblocca Cantieri” (legge 14 giugno 2019 n. 55), della disciplina degli appalti di valore inferiore alla soglia euro-unitaria, da sempre considerati rilevanti ai fini del rilancio del settore dei contratti pubblici, questa volta
non per modificare la disciplina esistente ma per introdurre un regime derogatorio temporaneo. La dichiarata finalità di semplificazione dell’intervento normativo in oggetto pare raggiunta almeno per quanto riguarda lo sfoltimento delle tipologie di affidamento, che passano da quattro (affidamento diretto, l’affidamento diretto previa consultazione del mercato, procedura negoziata senza pubblicazione di bando, procedura aperta) – a due, affidamento diretto e procedura negoziata senza pubblicazione di bando, più l’eventuale mantenimento della procedura aperta. Con più prudenza va invece accolta la decisione di aumentare la soglia dell’affidamento diretto “puro”, che passa dal limite dei 40.000 euro dell’art. 36, comma 2, lett. a) a quello di 150.000 euro introdotto con l’attuale decreto semplificazioni. La norma, in particolare, consente di affidare direttamente lavori fino a 150.000 euro e servizi e forniture entro la medesima soglia. Oltre detto importo, è previsto il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con numero minimo di operatori economici da invitare crescente (cinque, dieci, quindici) in ragione del valore dell’appalto (fino a 350.000 euro e fino a un milione di euro per i lavori e fino alla soglia euro-unitaria per servizi e forniture). Nonostante il periodo emergenziale e il giustificabile intento semplificatorio occorre comunque verificare che il nuovo temporaneo assetto garantisca un adeguato bilanciamento tra l’apertura alla concorrenza e l’efficienza dell’azione amministrativa. Non si può, al riguardo, non considerare che nel 2019 la fascia di procedure comprese fra 40.000 e 150.000 ha rappresentato
Con l’articolo 1 del d.l. n. 76/2020, il legislatore torna a occuparsi della disciplina degli appalti di valore inferiore alla soglia eurounitaria e questa volta non per modificare la disciplina esistente ma per introdurre un regime derogatorio temporaneo
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