TENDENZE LEGALE
di Ugo Milazzo
LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DESTINATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA COVID-19
La Corte di Cassazione, consapevole dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria, ha rispolverato un principio fondamentale del nostro ordinamento: la buona fede.
L
’epidemia causata dal COVID-19 ha permesso di rispolverare un importante principio presente nel nostro ordinamento, e dimenticato in soffitta, legato all’obbligo di rinegoziazione dei contratti nei casi in cui una sopravvenienza comporti una alterazione dei rapporti tra le parti. La Corte di Cassazione, evidentemente consapevole della eccezionalità dell’evento pandemico, senza attendere i tempi oramai biblici che permettono ad una lite di giungere al suo cospetto, con la propria relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 ha quindi rispolvera64 FUNDSPEOPLE I LUGLIO AGOSTO
to (vista la gravità dei tempi) un principio in realtà fondamentale nel nostro ordinamento, quale quello della buona fede. La suprema corte ha ricordato che “ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico su cui si è eretta la pattuizione negoziale, la parte danneggiata deve aver la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni”. Questa indicazione, ancorché non vincolante, è stata recepita dai tribunali di merito, come emerge da recenti pronunce sulla questione che hanno preso le mosse dalla previsione del comma 3 dell’art. 1467 c.c.. La nor-
ma dispone che, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, la parte contro la quale è domanda può evitarla ,offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Se si analizzano alcune sentenze di merito (tra le quali tribunale di Venezia ordinanza n. 5480/2020 del 28 luglio 2020, tribunale di Roma, 27 agosto 2020, tribunale di Pordenone, 08 luglio 2020) emerge come la crisi economica dipesa dalla pandemia e la conseguente chiusura forzata delle attività commerciali debba qualificarsi come una sopravvenienza rilevante sia in fatto che in diritto e che costituisce il presupposto necessario di una nuova convenzione che le parti hanno l’obbligo di negoziare. In particolare le corti di merito richiamano il dovere di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.) evidenziando come sia possibile “far discendere da tale disposizione un obbligo di collaborazione di ciascuna delle parti alla realizzazione dell’interesse della controparte, quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico”. Da tali premesse risulta che la pandemia ancora in atto abbia introdotto nei rapporti tra locatori e conduttori un vero e proprio obbligo di rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio concordato nel contratto e dunque teso alla conservazione delle originarie pattuizioni, con la conseguenza che chi si sottrae all’obbligo di ripristinarlo commetterebbe una grave violazione del regolamento contrattuale. In questo senso autorevole dottrina pone già alla luce della citata relazione della Cassazione la questione riguardante il caso in cui il soggetto obbligato a rinegoziare si renda inadempiente all’esecuzione del contratto rinegoziato. Sotto questo profilo, nel documento della Cassazione si indica che, al rimedio del risarcimento del danno, può plausibilmente affiancarsi