8’
Alberto Succi
avvalbertosucci@gmail.com
MA N AGEM ENT
Tempo di lettura
LA VIA TORTUOSA DELLA RIFORMA DELLO SPORT: UN’OCCASIONE PERDUTA
I decreti legislativi recentemente approvati non convincono e lasciano perplessi su forma e sostanza, a tal punto da pensare che la nuova norma dello sport debba essere prima ridiscussa e poi scritta perché disciplini e semplifichi, evitando complicazioni e discrezionalità interpretative Il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recante il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” non appare all’altezza delle aspettative del mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche. La nuova normativa, infatti, sembra non raggiungere l’obbiettivo del riordino, quello cioè di dare diverso assetto alle norme con l’intenzione di migliorarle, poiché la sua incertezza interpretativa e la contraddittorietà di molte disposizioni la rendono invece più disorganica e confusa. Anche l’obbiettivo della riforma, cioè di dare forma diversa e migliore all’assetto normativo sullo sport, appare purtroppo scarsamente raggiunto. Gli operatori e i gestori dello sport dilettantistico che, per svolgere al
ph Ekaterina Bolovtsova da Pexels
meglio la loro attività, avevano ed hanno bisogno di chiarezza normativa per evitare contestazioni e contenziosi derivanti da opinabili interpretazioni di disposizioni legislative poco chiare, sono rimasti delusi.
LA NUOVA NORMATIVA SEMBRA NON RAGGIUNGERE L’OBBIETTIVO DEL RIORDINO, COSÌ COME L’OBBIETTIVO DELLA RIFORMA APPARE PURTROPPO SCARSAMENTE CONSEGUITO
56
H A P P Y A Q U AT I C S & W E L L N E S S - 3 / 2 0 2 1
© D I R I T T I R I S E R VAT I
Per riordinare mediante riforme occorre avere a riferimento sia la normativa esistente alla quale mettere mano, sia i destinatari di quella normativa ed il mondo nel quale operano. La lettura del decreto legislativo fa emergere le carenze sopra evidenziate. L’articolo 6, ad esempio, con il richiamo al Libro V, Titolo V del codice civile, estende la possibilità di svolgere le attività sportive dilettantistiche anche alle società di persone – società in accomandita semplice e società in nome