SICUREZZA ALIMENTARE / DIRITTO ALIMENTARE
Salmonelle nella carne fresca di pollame Excursus tra note ministeriali e la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-89/21
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o scorso 28 aprile 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sul tema dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari così come stabiliti ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 nonché sulla portata del potere discrezionale riconosciuto in capo alle autorità di controllo per verificare la conformità ai suddetti criteri; in particolare la questione che è stata sottoposta all’attenzione dei giudici europei riguarda la presenza di salmonella nella carne fresca di pollame. Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale è necessario individuare il quadro normativo di riferimento.
La normativa di riferimento Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, garantendo al contempo l’efficace funzionamento del mercato interno.
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In relazione alla carne fresca di pollame rientrerebbe nel potere discrezionale delle autorità nazionali estendere il controllo alla presenza di Salmonelle diverse da quelle espressamente contemplate nel Regolamento (CE) n. 2073/2005 allegato I, capitolo I, riga 1.28
Allo scopo di garantire la protezione della salute pubblica, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno fissare criteri armonizzati di sicurezza relativi all’accettabilità dei prodotti alimentari; in particolare, per quanto riguarda la presenza di determinati microrganismi patogeni, il Regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche. Il provvedimento in oggetto inoltre prevede che l’autorità competente verifichi il rispetto
delle norme e dei criteri ivi stabiliti, senza pregiudizio del suo diritto di procedere a ulteriori campionamenti e analisi per la rilevazione e la misura della presenza di altri microrganismi, delle loro tossine o dei loro metaboliti, o come verifica dei processi, per i prodotti alimentari sospetti, o nel contesto dell’analisi del rischio. In relazione alla carne fresca di pollame, l’allegato I, capitolo I intitolato “criteri di sicurezza alimentare” del Regolamento (CE) 2073/2005, alla riga 1.28 prevede esclusivamente la ricerca di Salmonella dei sierotipi Typhimurium ed Enteritidis:
Produzione & Igiene
Settembre 2022