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Terzo settore: modifica degli statuti prorogata al 31 maggio 2022

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TERZO SETTORE: MODIFICA DEGLI STATUTI PROROGATA AL 31 MAGGIO 2022

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di Movida -Sport and Non Profit Consulting www.movidastudio.it www.tuttononprofit.com

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, slitta al 31 maggio 2022 il termine per la modifica degli statuti con “regime alleggerito” da parte dei futuri aspiranti Enti del Terzo Settore. Recentemente prorogato al 31 maggio appena trascorso dal Decreto Sostegni, l’ennesimo nuovo termine è stato fissato al 31 maggio 2022, concedendo ulteriori dodici mesi aggiuntivi alle associazioni che intendono modificare i propri statuti per adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, ai fini dell’iscrizione all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, del quale è stato firmato il Decreto, sono definite da tempo le modalità di iscrizione ma ancora, ad oggi, non esiste nella forma.

31 maggio 2022: nuovo termine per gli adeguamenti degli statuti con “regime alleggerito”

Secondo quanto stabilito dall’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore, entro il 31 maggio 2022 Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale avranno la facoltà di “modificare i propri statuti”, avvalendosi di modalità e maggioranze proprie dell’assemblea ordinaria, per adeguarli alle previsioni inderogabili del Codice o per “introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Fermo restando l’applicazione delle norme “ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione” nei rispettivi registri sino al momento di operatività del Registro Unico, è bene tenere presente che tale proroga sembrerebbe non riguardarne l’entrata in funzione, prevista indicativamente per settembre, anche se l’incertezza che caratterizza la Riforma (del 2017!) non lascia spazio a molte sicurezze.

Decreto semplificazioni e adeguamenti statutari ETS: regime alleggerito anche in caso di modifiche successive entro il 31 maggio 2022

Con il D. M. 106 del 15 settembre 2020 sono stati definiti la procedura ed i documenti da presentare per iscriversi al RUNTS, ivi incluse le modalità con cui “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente” la sua operatività. Ricevute le informazioni, infatti, gli Uffici competenti avranno centottanta giorni di tempo per richiedere eventuali elementi “o documenti mancanti”, verificando “la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione”. È evidente che, ricorrendone i presupposti entro il nuovo termine, gli stessi Enti potranno beneficiare del “regime alleggerito” anche qualora, in esito alla trasmigrazione nel RUNTS ex art. 54 del D. Lgs. n. 117/2017, quest’ultimo dovesse concedere il consueto termine di sessanta giorni funzionali ad adeguare gli statuti alle previsioni inderogabili del Codice, posto che in caso contrario, l’iscrizione risulterà sospesa fino alla ricezione delle integrazioni.

ONLUS, APS e ODV: quando è prevista la trasmigrazione al RUNTS?

Secondo quanto previsto dall’art. 30 del Decreto Ministeriale n. 106/2020 in riferimento alle Associazioni di Promozione sociale ed alle Organizzazioni di Volontariato, “l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS” stabilisce il termine di avvio del “processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti” iscritti nei rispettivi registri, tenuto conto dello “stadio di realizzazione del sistema telematico”. Gli Uffici regionali e provinciali saranno dunque tenuti ad adempiere entro i successivi novanta giorni. Il termine di cui all’articolo 30 vale anche per le ONLUS, fermo restando che Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare al RUNTS “i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.

Modifiche statutarie nelle more dell’istituzione del Registro Unico

Tenuto conto dell’importanza del processo di adeguamento, ci si augura che in attesa dell’istituzione del RUNTS ed in virtù dell’ennesima proroga concessa, il tempo a disposizione possa essere utilizzato per definire e pubblicare i decreti attuativi mancanti, garantendo un po’ di quella “certezza” indispensabile al fine di poter programmare il futuro, per tutti.

Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di: Dott. Stefano Bertoletti Dott. Alberto Gambone In un mondo sempre più “social” MOVIDA resta al passo con i tempi, motivo per cui ci potete seguire su tutti i social network ai nostri account ufficiali: Facebook (Movida Studio), Twitter (Movida Studio), Instagram (Movida Studio), Linkedin (MOVIDA SRL) e YouTube (MOVIDA SRL). Per approfondire ulteriormente consultate i nostri E-Book, le Guide ed iscrivetevi alla newsletter (che tratta di temi fiscali, gestionali, amministrativi e giuridici per SSD, ASD, ETS, ODV ed APS) attraverso il nostro blog di approfondimento www.tuttononprofit. com ed il nostro sito web istituzionale www.movidastudio. it.

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