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il DM 56/2009, relativo alle procedure per il monitoraggio e l’identificazione delle condizioni di riferimento per i corpi idrici; ‐ il DM 260/2010 riguardante le modalità di classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali che ha aggiornato, sulla base degli obiettivi proposti dalla direttiva 2000/60/CE, la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici. Oltre a questi, sull’attuazione di quanto previsto dalla Direttiva incide anche il D.Lgs. 172/2015 “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la Direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”. Punto cardine della sezione del Testo Unico che tutela le risorse idriche è anche la disciplina degli scarichi, definiti (art. 74, parte Terza del Decreto) come qualsiasi immissione di acque reflue in corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Lo scarico è di fatto disciplinato in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e deve comunque rispettare specifici valori limite di emissione indicati nel Testo Unico Ambientale (art. 101 e All. 5, parte III). ‐
2.5
RIESAME DELLA DIRETTIVA SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE (2006/7/CE)
La continua evoluzione delle direttive a tutela delle acque, nel 1994 indusse la Commissione Europea a presentare una proposta di riesame della Direttiva Balneazione, che fu discussa dal Parlamento europeo in prima lettura ma che non passò mai in Consiglio. Si preferì, infatti, optare per una nuova direttiva basata su nuove conoscenze scientifiche e su un ampio esercizio di consultazione. Inoltre, con l’adozione della Direttiva Quadro sulle acque, che opera in coerenza con tutta la normativa dell’UE correlata alla gestione delle acque, l’Unione europea ha completamente ristrutturato la propria politica nel settore delle acque. In questo contesto, le disposizioni della direttiva sulle acque di balneazione dovevano essere totalmente compatibili
con il nuovo quadro istituito. La nuova direttiva sulle acque di balneazione doveva integrarsi coerentemente con la Direttiva Quadro, diventando un elemento della stessa. Sotto il profilo operativo ciò poteva avvenire, da un lato, applicando le disposizioni della direttiva quadro sulle acque (ovvero, il raggiungimento dell’obiettivo generale di un "buono stato ecologico" per tutte le acque e di obiettivi complementari per le cosiddette “aree protette”, come le acque di balneazione, con piani di gestione del bacino idrografico e programmi di misure, che rappresentano lo strumento di gestione) e, dall’altro, scegliendo i parametri, le misure, le strategie di gestione e le scadenze da inserire nella direttiva riesaminata riguardante le acque di balneazione, che devono essere compatibili con le disposizioni della direttiva quadro sulle acque. La Commissione Europea, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS del 2003, ha presentato una proposta (COM/2002/0581) di revisione della direttiva 76/160/CEE, successivamente approvata ed emanata con la Direttiva 2006/7/CE, ispirata ai seguenti principi: 1. coerenza con la strategia per lo sviluppo sostenibile, il Sesto programma di azione in materia di ambiente e gli obiettivi definiti dal Consiglio europeo da sviluppare in futuro in alcuni settori prioritari quali la “salute pubblica” e le “risorse naturali”; 2. necessità di garantire l’uniformità con altre normative UE nel settore delle acque adottate dal 1976 in poi, ed in particolare con la direttiva quadro in materia di acque; 3. necessità di riesaminare e semplificare i parametri utilizzati per fissare gli standard, privilegiando indicatori microbiologici affidabili e tenendo conto del sistema di monitoraggio istituito dalla direttiva quadro sulle acque; i parametri e i valori prescelti dovranno ispirarsi ai più recenti dati scientifici disponibili e puntare ad un elevato livello di protezione, anche al fine di tutelare i gruppi sensibili della popolazione come i bambini; 4. necessità di incrementare l’attenzione per le acque di balneazione, passando dal semplice campionamento e monitoraggio ad una gestione integrata della qualità; 19