segnaletica &sicurezza
A cura di Pasquale Cialdini(1)
OSSERVATORIO CDS PROSEGUE L’APPROFONDIMENTO SUI CONTENUTI DEL CODICE DELLA STRADA: IN QUESTO NUMERO TRATTIAMO IL COMMENTO DEGLI ARTT. 164, 165, 166 E 167 “SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI, TRAINO DEI VEICOLI IN AVARIA, TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E SU VEICOLI A MOTORE” OSSERVAZIONI PRELIMINARI Gli artt. 164, 165, 166 e 167 che vengono illustrati in questo numero sono inseriti tra le “Norme di comportamento” raccolte nel Titolo V del Codice della Strada. Essi riguardano: • la sistemazione del carico sui veicoli (art. 164); • il traino dei veicoli in avaria (art. 165); • il trasporto di cose, su veicoli a trazione animale (art. 166) e su veicoli a motore e sui rimorchi (art. 167). Si è ritenuto opportuno di inserirli subito dopo l’illustrazione proposta sul fascicolo n° 136 Luglio/Agosto 2019, degli articoli 61 (sagoma limite), 62 (massa limite) e 63 (traino dei veicoli) in quanto ne costituiscono un’utile integrazione.
LA SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI (ART. 164) Le disposizioni contenute nell’art. 164 del Codice, in materia di “carico dei veicoli”, riproducono sostanzialmente quelle dell’art. 119 del T.U. del 1959 e dell’art. 30 della Convenzione mondiale sulla circolazione stradale sottoscritta a Vienna nel 1968. Il comma 1 determina Norme generali sulla sistemazione del carico al fine di evitare situazioni di pericolo, non solo per il conducente del veicolo, ma anche per gli altri utenti della strada, nonché danni alla pavimentazione e alle strutture stradali. In particolare, tale sistemazione deve: a) evitare la caduta o la dispersione del carico sulla strada; b) non provocare diminuzione della visibilità (sia anteriore che posteriore) al conducente, né impedirgli libertà di movimenti nella guida; c) non compromettere la stabilità del veicolo; d) non mascherare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, né la targa di riconoscimento, né, infine, i segnali fatti col braccio (ciò evidentemente sui veicoli privi di tali dispositivi e segnalazioni) 1. Il comma 2 richiama le disposizioni dell’art. 61 sulla sagoma limite che, come noto, va riferita al “veicolo compreso il suo
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carico”, e pertanto non può essere superata, altrimenti si applicano le disposizioni dell’art. 10 del Codice in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Il suddetto comma 2 prescrive, inoltre, che non è ammessa alcuna sporgenza longitudinale dalla parte anteriore del veicolo, mentre, per la parte posteriore, “se il carico è costituito da cose indivisibili”, fissa la dimensione della sporgenza in 3/10 della lunghezza del veicoli (Figure 1 e 2). La disposizione pare molto chiara e pertanto ci limitiamo a segnalare in primo luogo che è applicabile solo se il carico per sua natura è indivisibile, altrimenti questo deve essere opportunamente ridotto e sistemato entro la sagoma del veicoli; inoltre, bene ha fatto il Legislatore a vietare espressamente la sporgenza anteriore. Tale divieto non era presente nel precedente T.U. del 1959 e ampio è stato il contenzioso in proposito, nonostante che il Ministero dei Lavori Pubblici fosse intervenuto con una circolare esplicativa che dichiarava non ammissibili le sporgenze anteriori 2. Si ritiene anche utile ricordare che, in base alle disposizioni dell’art. 10, comma 3, lettere a), b) e c), i veicoli, che hanno sporgenze posteriori di lunghezza superiore ai 3/10 della lunghezza del veicolo, o che, pur avendo sporgenze inferiore ai 3/10, superano la sagoma limite stabilita dall’art. 61, o che infine abbiano sporgenze anteriori, sono da considerarsi trasporti in condizioni di eccezionalità e quindi soggetti alle specifiche Normative contenute nello stesso art. 10. 1
Le disposizioni sub c) e sub d) non erano contenute nel corrispondere art. 119 del T.U. del 1959 ma costituiscono opportuna integrazione.
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Trattasi della Circolare LL.PP. 18 settembre 1959, n° 2808 avente per oggetto: “Carichi sporgenti (artt. 10 e 119 del D.P.R. 15 Giugno 1959, n° 393 e art. 554 del D.P.R. 30 Giugno 1959, n° 420)”. Tale circolare fu criticata da alcuni Autori (tra cui il Duni) che ritenevano, invece, che tale sporgenza fosse ammissibile, non essendone previsto esplicitamente il divieto tra le disposizioni del T.U..
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