norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE IL CONCORDATO PREVENTIVO: LE NOVITÀ DELLO “SBLOCCA CANTIERI” Il comma 5, lett b), dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, riprendendo il testo del previgente art. 38, comma 1, lett. a) del D.lgs 163/2006, prevedeva l’esclusione dalle gare d’appalto “dell’operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110”. In pratica, l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016 prevedeva l’esclusione automatica dalle gare d’appalto e l’impossibilità di stipulare i contratti per l’operatore economico che avesse presentato la domanda di concordato, con un’unica eccezione rappresentata dall’accoglimento da parte del Tribunale della domanda di concordato con continuità aziendale. Al ricorrere di tale ipotesi e delle ulteriori condizioni stabilite dall’art. 186 bis della L.F. (l’autorizzazione del Tribunale e/o del Giudice delegato su parere del Commissario Giudiziale se nominato, la relazione del Professionista attestante la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento, dichiarazione di garanzia e avvalimento di altro operatore economico), il divieto di partecipazione alle gare non avrebbe operato. Si erano però formati due diversi orientamenti giurisprudenziali: il primo, in base al quale si riteneva che ai fini dell’applicabilità della deroga, ovvero della possibilità di partecipare alle gare d’appalto e alla sottoscrizione dei contratti di subappalto, fosse sufficiente il deposito dell’istanza della domanda di concordato, riservandosi poi successivamente di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dalla norma entro un termine fissato dal Giudice (Cons. di Stato, sez. III, 20.03.2018, n° 1772; Cons. di Stato n° 5371 del 13.09.2018), il secondo, in base al quale l’operatore economico, che avesse presentato domanda di concordato in bianco non fosse equiparabile al soggetto che avesse presentato una domanda di concordato in continuità
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STRADE & AUTOSTRADE 6-2019
e in quanto tale potesse solo proseguire l’esecuzione dei contratti pubblici già stipulati previa autorizzazione del Giudice, non potendo però partecipare alle procedure di gara (cfr. TAR Bolzano n° 112/18, confermato da Cons. di Stato sez. VI, n° 5919/18; Cons di Stato 13.06.2019 n° 3984). Il contrasto giurisprudenziale sopra esposto è stato superato dalle modifiche introdotte dal Legislatore con il Decreto Legge “Sblocca Cantieri”, poi convertito con la Legge 55/2019, che ha modificato l’art. 110, del D.Lgs. 50/2016, sancendo l’applicabilità della deroga di cui all’art. 186 bis della L.F. (possibilità di partecipare alle procedure di gara), anche alle Imprese che hanno semplicemente presentato la domanda di concordato in bianco. Il Decreto Sblocca Cantieri ha quindi operato una totale riscrittura dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 chiarendo, tuttavia, che tale norma avrà una applicazione temporalmente limitata: la Norma, infatti, avrà validità dall’entrata in vigore del Decreto (19 Aprile 2019) sino al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n° 14 (il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 Ottobre 2017, n° 155”), ovverosia il 15 Agosto 2020. Il comma 4, dell’art. 110, così come riformulato dallo “Sblocca cantieri” prevede che l’art. 186 bis della L.F. sul concordato in continuità aziendale, che disciplina la possibilità di partecipazione alle gare successivamente al deposito del ricorso da parte dell’Impresa, si applichi anche alle ipotesi di domanda di concordato “in bianco”. Quindi l’operatore economico che abbia semplicemente depositato la domanda di concordato in bianco o con riserva potrà partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, purché: a) autorizzato dal Tribunale; b) acquisito il parere del Commissario Giudiziale (se nominato) o, in alternativa, dal Tribunale. In questo caso, sarà però sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Con il recente intervento normativo, il Legislatore ha quindi superato i dubbi della giurisprudenza, sulla partecipazione alle ga-
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