norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: LE NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI Il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n° 76, così come convertito dalla Legge n° 120 dell’11 Settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 Luglio 2021. I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari e nel Decreto non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo sempre prevista l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di quelle ammesse è pari o superiore a cinque. Rispetto alle soglie, invece, fino a 150.000,00 Euro è possibile l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture. Da 150.000,01 Euro è prevista la procedura negoziata a invito, senza Bando, per lavori fino alla so1. glia comunitaria, ovvero a 5.350.000,00 Euro con una differenziazione solo per il numero di operatori da invitare (cinque operatori nel rispetto di un criterio di rotazione negli inviti fino a 350.000,00 Euro dieci operatori fino a 1.000.000,00 Euro e 15 fino alla soglia comunitaria). Infine, le procedure negoziate a invito di almeno cinque operatori per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero 214.000,00 Euro. Le Stazioni Appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate sopra indicate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria solo per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
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STRADE & AUTOSTRADE 6-2020
Per le modalità di affidamento sopra indicate, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016 (garanzia provvisoria), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, se sussistono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, la Stazione Appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Una novità è sicuramente rappresentata dal fatto che il Legislatore ha previsto specifici termini massimi per arrivare all’aggiudicazione della procedura di gara: sono infatti previsti termini massimi per arrivare all’aggiudicazione e alla sottoscrizione
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