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Dal Decreto Cura Italia al Decr eto Rilancio
Il rinvio di scadenze e adempimenti fi scali
Dal Decreto Cura Italia al Decreto Rilancio
Con altri due Decreti, il Cura Italia, già convertito in Legge il 24 aprile 2020, n.27, e il Decreto Rilancio (in corso di conversione) il Governo prevede una serie di stanziamenti a favore delle famiglie, di lavoratori (autonomi e dipendenti) e, soprattutto delle imprese, con un enorme fl usso di risorse fi nanziarie che servono a dare sostegno economico a tutti i settori colpiti dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19. Sul fronte fi scale, per rimettere in moto il motore dell’economia, si parte con l’applicazione di forti sconti (contributi, detrazioni, premi e crediti d’imposta e fondo perduto, quest’ultimo in scadenza il 13 agosto), ma anche con una serie di disposizioni inerenti alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali a favore dei settori più colpiti dall’epidemia, tra i quali quello del trasporto merci e della logistica. Ecco quindi le principali misure fi scali.
Il Cura Italia, pubblicato sulla G.U. dello scorso 17 marzo, nel pieno dell’emergenza epidemiologica, riconosce l’attività di trasporto merci e passeggeri tra quelle maggiormente colpite dagli effetti economici del Covid-19 consentendo all’intero settore di poter benefi ciare di una lunga sospensione dei pagamenti e degli adempimenti fi scali. In particolare, alle aziende che hanno il domicilio fi scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato viene data la possibilità di rinviare tutti i pagamenti al 1° giugno per saldare i tributi (Irpef e Iva) e i contributi (Inps e Inail) scaduti lo scorso 16 marzo (le somme dovute potevano essere pagate in un’unica soluzione oppure a rate, fi no ad un massimo di cinque). Col Decreto Liquidità e successivamente col Decreto Rilancio, tutte le scadenze prima sospese, vengono rinviate al prossimo 16 settembre, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, oppure, mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo a partire sempre dal mese di settembre con scadenza il 16 di ciascun mese (la sospensione dei termini è relativa ai versamenti sui redditi per lavoro dipendente e assimilati, operati in qualità di sostituti
d’imposta dal 2 marzo al 30 aprile 2020; ai versamenti e agli adempimenti per contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e ai versamenti per Iva in scadenza nel mese di marzo 2020). Nel caso di esercizio di più attività, per poter beneficiare della sospensione, è necessario che l’attività di trasporto merci o di trasporto passeggeri sia svolta in maniera prevalente rispetto ad altre attività esercitate dalla stessa impresa. E sempre sulla sospensione dei pagamenti fino al 16 settembre, ricordiamo che ne possono approfittare anche i contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni e con un calo di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019 (se il fatturato è invece superiore a 50 milioni, la flessione deve essere non inferiore al 50%). Ricordiamo che, qualora si fosse già proceduto a effettuare i versamenti, è preclusa la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato.
Sulle modalità di calcolo del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2019 e degli stessi mesi del 2020, relativamente alle imprese di autotrasporto che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 74, comma 4, del DPR 633/72 (registrazione delle fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione), è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta 2.2.7 contenuta nella circolare 9/E/2020. Con tale risposta,
Le altre sospensioni
Rate di mutuo e leasing
è stato chiarito che per poter beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio di quest’anno, il calcolo corretto del fatturato degli autotrasportatori deve fare riferimento alle sole fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettivamente eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Inoltre, l’amministrazione finanziaria sottolinea che il parere è in linea con lo spirito della norma che intende favorire le aziende che, “a seguito dell’emergenza sanitaria e del blocco dell’attività, non hanno potuto continuare regolarmente la propria attività nei mesi di marzo e aprile 2020 e, di conseguenza, hanno subito un calo del fatturato”.
Sono stati sospesi tutti gli adempimenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 agosto di quest’anno, tranne la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva, l’invio della liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020, la presentazione del modello TR relativo al credito Iva e quella dell’esterometro, rinviati al 30 giugno di quest’anno. I pagamenti, invece, relativi alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il prossimo 30 settembre, senza sanzioni e interessi. Il Decreto Cura Italia ha previsto infine il differimento dei termini per le istanze di interpello e di consulenza fiscale, nonché delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, di accessi e verifiche e di contenzioso tributario, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). Ricordiamo anche che, fino al prossimo 31 ottobre, viene autorizzata la circolazione dei veicoli che devono essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio.
Sulle rate di mutuo a micro, piccole e medie imprese così come per le rate di leasing, delle aperture di credito e dei finanziamenti a breve in scadenza è stata concessa una moratoria. Inoltre, a coloro che hanno attivato le procedure di sanificazione, per contenere il contagio da Covid-19, è stato riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta pari alla metà delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro.