Autotrasporto. Uso del tachigrafo digitale chiarimenti ministeriali sull’uso della carta tachigrafica nei casi di allontanamento del conducente Il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) con circolare prot. 300/A/4883/20/111/20/3 del 3 luglio 2020, ha fornito chiarimenti sul corretto uso del tachigrafo digitale con riguardo alla questione dell’obbligo eventuale da parte del conducente di estrarre la propria carta tachigrafica dall’apparecchio in caso di allontanamento dal veicolo. La circolare premette che: - l’art. 34, par. 3 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 prevede che nei casi di allontanamento del conducente dal mezzo munito di tachigrafo digitale, al suo ritorno egli debba inserire sulla carta del conducente, tramite l’apposita procedura, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni di guida e periodi di riposo; - la Commissione europea, attraverso un pa-
rere rilasciato dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti, ha chiarito che “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo.” Sulla base di quanto sopra enunciato il Ministero ha concluso che il conducente è tenuto ad estrarre la propria carta tachigrafica “solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell’attività sulla carta [del precedente conducente] lasciata inserita.” Negli altri casi, quando, cioè, il conducente “debba iniziare un periodo diverso della guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità,” egli “ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale.” Copia della nota e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Pag. 38 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 10 - 31 maggio 2020