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Giurisprudenza Tribunale di Brescia, sentenza 17 aprile 2018; G.L. S. Mossi – V. N. (avv. M. Piccinelli e R. Ferrara) c. Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. (avv. M. Lascioli). Licenziamenti – impugnativa di licenziamento – trasmissione via pec – validità

La trasmissione a mezzo p.e.c. da parte del difensore del lavoratore della copia della impugnativa del licenziamento mediante scansione del documento cartaceo, ricevuta regolarmente dal datore di lavoro, integra il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 6 della legge 604/66.

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 16 marzo 2017 V. N. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza con cui il tribunale decidendo sul ricorso ex art. 1 co 47 legge 92/2012 proposto dallo stesso per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 30.05.2015 dalla società convenuta, susseguente a contestazione disciplinare del 27.04.2015, ne aveva dichiarato l’inammissibilità. (Omissis) Motivi della decisione. La convenuta ha eccepito in via preliminare la decadenza dall’impugnativa del licenziamento ex art 6 l.604/1966 per la carenza di una valida impugnazione da parte del lavoratore. In proposito, risulta dalla documentazione in atti che il difensore del lavoratore ha provveduto a inoltrare a mezzo pec la scansione della copia cartacea dell’atto di impugnativa del licenziamento sottoscritta dal lavoratore all’indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro. La società convenuta ha sostenuto che l’atto di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, quando posto in essere con modalità tradizionali (id est analogiche = cartacee), deve esserlo – a pena di nullità – nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata e che quando, invece, venga posto in essere con modalità digitali, trova applicazione l’art. 21, comma 2-bis, del ca. che prescrive: (Omissis) le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.’ Tale impostazione, peraltro, non è condivisibile.

In primo luogo, va osservato come l’art. 6 della legge 604 del 1966 che stabilisce l’onere della impugnativa del licenziamento entro il termine perentorio di 60 giorni a pena di decadenza preveda che l’impugnativa stragiudiziale possa essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore senza l’adozione di formule sacramentali. Alla luce dei principi generali che regolano l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, dunque, vi è piena libertà di forma nella predisposizione della impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore purché sia osservato il requisito della forma scritta; non è invece previsto da alcuna disposizione normativa che l’impugnazione del licenziamento debba avvenire nella forma solenne dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, forma che richiederebbe, ogni volta che il lavoratore provvede a contestare per iscritto il licenziamento che la sottoscrizione apposta alla lettera di licenziamento sia quantomeno autenticata da un pubblico ufficiale ovvero altro soggetto pubblico autorizzato. Risulta, dunque, non conferente con il caso concreto il richiamo effettuato dalla difesa della parte convenuta alle norme della legge n. 82 del 2005 capo ii in tema di documenti informatici e di firme elettroniche (art. 21 e art. 22), espressamente applicabili anche ai rapporti tra privati, atteso che, come detto, non è affatto necessario che l’impugnazione del licenziamento del lavoratore avvenga a mezzo di un atto avente piena efficacia a norma dell’art. 2702 c.c. e seguenti. Come noto, infatti, il d.lgs. 82 del 2005, nell’operare un distinguo tra la valenza probatoria dei ‘documenti informatici’ e delle ‘copie informatiche di documenti analogici’ (art. 21,22 e 23) detta le condizioni e i presupposti giuridici in presenza dei quali i documenti informatici trasmessi a mezzo pec rivestono piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2702 c.c. ovvero le copie informatiche di documenti analogici acquistano piena efficacia ai sensi degli art.li 2714 e 2715 c.c.. Per di più, la norma richiamata dalla difesa della convenuta (art. 21) attiene a fattispecie del tutto dif-


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