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Avvocato a bordo//Lawyer on Board
PROFILI GIURIDICI DELLA PROGETTAZIONE LEGAL ISSUES RELATED TO YACHT DESIGN
Vediamo quali sono le implicazioni legali quando l’armatore commissiona il progetto del suo yacht direttamente a un designer
Let’s take a look at the legal issues, when a ship owner asks a designer to design their yacht
by Federico Santini*
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Nel settore dei superyacht è sempre più frequente che l’armatore commissioni ad un designer di propria scelta la realizzazione del progetto sia architettonico che di ingegneria navale, dello yacht dei suoi sogni e solo dopo aver completato il progetto si rivolga ad un cantiere per la costruzione sulla base del progetto fornito dal designer prescelto. La ragione di tale scelta è evidentemente quella di costruire un progetto esclusivo, che al contempo soddisfi tutti i desideri estetici e funzionali dell’armatore e consenta la realizzazione di un oggetto unico ed irripetibile. È quindi importante comprendere le implicazioni di tipo legale e contrattuale connesse ad una tale scelta dell’armatore. La prima implicazione che l’armatore, nel fare una simile scelta, dovrà considerare attentamente riguarda la responsabilità per eventuali vizi o difetti dello yacht realizzato, che il cantiere costruttore normalmente tenderà a limitare fortemente, specie per ciò che attiene il rispetto di performance di peso, velocità ed autonomia, ma anche di rumore e vibrazioni, quando deve realizzare un progetto fornito dall’armatore. Di regola, il contratto di costruzione limiterà la responsabilità del cantiere ai vizi derivanti da difetti dei materiali e/o dei lavori, escludendola invece per i vizi derivanti da difetti di progettazione che rimarrebbero quindi sull’armatore. Tuttavia se a livello contrattuale è semplice delineare tale confine di responsabilità, non altrettanto lo è nella pratica laddove di tratti di accertare la causa di un difetto e dunque la imputabilità di esso alla costruzione o quanto meno discutibile, stabilire se il ritardo nella consegna dello yacht sia dipeso da ritardo del progettista ovvero da ritardo del cantiere, ad esempio nel realizzare ed approvare i disegni costruttivi finali. In altri termini, la scelta dell’armatore di commissionare l’intero progetto e di appaltare la realizzazione dello stesso ad un cantiere può essere, e spesso è, fonte di contenzioso tra l’armatore ed il cantiere
ovvero alla progettazione. La seconda implicazione che l’armatore dovrà tenere in considerazione riguarda la responsabilità del rispetto dei tempi di costruzione che il cantiere costruttore normalmente tenderà a limitare escludendola nei casi di ritardo del progettista incaricato dall’armatore nella consegna dei disegni esecutivi. Anche in questo caso, se a livello contrattuale è possibile delimitare i casi di ritardo consentito inserendovi l’ipotesi di ritardo nella progettazione esecutiva, a livello pratico sono frequenti i casi in cui è difficile, costruttore. È pur vero che l’armatore potrà rivalersi sia per errori progettuali sia per ritardi nei confronti del progettista, tuttavia da un lato questi tenderà contrattualmente a limitare la propria responsabilità professionale entro limiti assicurabili e d’altro lato offrirà di norma garanzia di solvibilità inferiori rispetto ad un cantiere di megayacht.
Per evitare tale rischio è preferibile per l’armatore seguire una strada intermedia, consistente nel commissionare all’architetto solo la fase preliminare della progettazione, consistente nel concept design e/o nel basic design, rinviando la fase della progettazione esecutiva ad un momento successivo alla sottoscrizione del contratto di costruzione e ponendo la stessa a carico del cantiere costruttore. In tal modo l’armatore potrà realizzare un progetto esclusivo senza il rischio di vedere limitata la responsabilità del cantiere costruttore, il quale contrattualmente si impegnerà nei confronti dell’armatore a commissionare la progettazione esecutiva all’architetto/ingegnere navale che ha già realizzato il concept design ed il basic design su richiesta dell’armatore. Il cantiere costruttore resterà l’unico responsabile nei confronti dell’armatore per qualsiasi vizio dello yacht sia esso derivante da difetto di progettazione ovvero da difetto dei materiali o delle lavorazioni, nonché per qualsiasi ritardo nella consegna dello yacht. Nel prossimo numero esamineremo le principali clausole dei contratti di progettazione.
More and more often in the superyacht sector, owners want to choose the person to design the architectural and naval engineering project of their dream yacht. Only after the project is ready, they enter in an agreement with a selected yard for the construction of the yacht based on the project supplied by the designer, rather than engaging the yard for both the design and the construction. The reason is clearly that the owners want to prepare an exclusive design that meets all their aesthetic and
difetti di progettazione
che rimarrebbero quindi sull’armatore.
Normally the yacht building agreement will limit the builder’s liability to defects caused by faulty materials and/ or works, while excluding any liability for defective design, which would consequently remain on the owner’s side.
L’avvocato Federico Santini è managing partner dello Studio Legale Santini & Partners di Roma. È specializzato in diritto internazionale ed in diritto marittimo, ha una consolidata esperienza nel settore dello yachting, con particolare riguardo a transazioni relative a super yacht, nuove costruzioni navali, finanziamento per la costruzione di navi, registrazione di yacht, arbitrati internazionali, questioni assicurative e fiscali connesse. È membro dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo ed è consulente di primari studi legali, di istituzioni ed associazioni internazionali nel settore dello yachting. The lawyer Federico Santini is a managing partner of Santini & Parterns Law office in Rome. He is specialized in international law and maritime law and has a consolidated experience in the yachting field especially in terms of super yacht transactions, the registration of yachts, international arbitration, insurance issues and related tax. He is a member of the Italian Association of Maritime law and advisor of the most important law offices and of the international yachting associations.
operational requirements, building a unique and unrepeatable superyacht. It is therefore important to understand all of the legal and contractual issues arising out of this choice. The first issue the owner should carefully consider concerns the liability for defects of the yacht. When requested to build a yacht according to a project provided by the owner, the yard will usually push to limit its liability for defects in general, and in particular those related to weight, speed, range, as well as noise and vibration. Normally, the yacht building agreement will limit the builder’s liability to defects due to faulty materials and/or works, while excluding liability caused by design defects, for which the owner would therefore remain responsible. However, although it is relatively easy to assign liability in the yacht building agreement, it can be very difficult in practice to ascertain whether a particular defect in the yacht was caused by design or construction. The second issue worth considering concerns the responsibility for delays in construction and delivery. Builders usually try to limit this by excluding it if the designer is late delivering the executive designs. Here too, the yacht building agreement usually sets out the cases of permissible delay and expressly includes the case of designer’s delay when contracted by the buyer; nonetheless, the parties often disagree about the whether the delay is caused by the designer or the builder. This is especially true in relation to the preparation and approval of the final design. In other words, the owner’s choice to select their own designer, and ask the yard only to build the yacht, may give rise to disputes between the owner and the builder. Of course, the owner can sue the designer for either defective design or late delivery of the design. However, on one hand, the designer will push to limit their contractual liability to amounts that can be covered by professional insurance, and on the other side, they are likely to be less solvent than a mega yacht shipyard. To avoid this risk, the owner may follow an intermediate solution consisting in engaging the designer only for the preliminary design, known as a concept design and/or basic design, leaving the executive design phase to the builder after the yacht building contract has been signed. This solution allows the owner to build an exclusive design without the risk of limiting the liability of the yard, who will undertake in the yacht building contract to engage the same designer for the executive phase as previously engaged by the owner for the concept/basic design. As a result, the builder will remain solely liable to the owner for any defect of the yacht, due either to defective design and/or to defective material or workmanship, as well as for any delay in delivery of the yacht.
The next issue will focus on the main clauses of the yacht design agreement. n