BARCHE - JUNE 2018

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LAWYER ON BOARD

PROFILI GIURIDICI DELLA PROGETTAZIONE LEGAL ISSUES RELATED TO YACHT DESIGN Vediamo quali sono le implicazioni legali quando l’armatore commissiona il progetto del suo yacht direttamente a un designer Let’s take a look at the legal issues, when a ship owner asks a designer to design their yacht by Federico Santini*

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Nel settore dei superyacht è sempre più frequente che l’armatore commissioni ad un designer di propria scelta la realizzazione del progetto sia architettonico che di ingegneria navale, dello yacht dei suoi sogni e solo dopo aver completato il progetto si rivolga ad un cantiere per la costruzione sulla base del progetto fornito dal designer prescelto. La ragione di tale scelta è evidentemente quella di costruire un progetto esclusivo, che al contempo soddisfi tutti i desideri estetici e funzionali dell’armatore e consenta la realizzazione di un oggetto unico ed irripetibile. È quindi importante comprendere le implicazioni di tipo legale e contrattuale connesse ad una tale scelta dell’armatore. La prima implicazione che l’armatore, nel fare una simile scelta, dovrà considerare attentamente riguarda la responsabilità per eventuali vizi o difetti dello yacht realizzato, che il cantiere costruttore normalmente tenderà a limitare fortemente, specie per ciò che attiene il rispetto di performance di peso, velocità ed autonomia, ma anche di rumore e vibrazioni, quando deve realizzare un progetto fornito dall’armatore. Di regola, il contratto di costruzione limiterà la responsabilità del cantiere ai vizi derivanti da difetti dei materiali e/o dei lavori, escludendola invece per i vizi derivanti da difetti di progettazione che rimarrebbero quindi sull’armatore. Tuttavia se a livello contrattuale è semplice delineare tale confine di responsabilità, non altrettanto lo è nella pratica laddove di tratti di accertare la causa di un difetto e dunque la imputabilità di esso alla costruzione

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Giugno-June 2018

ovvero alla progettazione. La seconda implicazione che l’armatore dovrà tenere in considerazione riguarda la responsabilità del rispetto dei tempi di costruzione che il cantiere costruttore normalmente tenderà a limitare escludendola nei casi di ritardo del progettista incaricato dall’armatore nella consegna dei disegni esecutivi. Anche in questo caso, se a livello contrattuale è possibile delimitare i casi di ritardo consentito inserendovi l’ipotesi di ritardo nella progettazione esecutiva, a livello pratico sono frequenti i casi in cui è difficile,

Di regola, il contratto di costruzione limiterà la responsabilità del cantiere ai vizi derivanti da difetti dei materiali e/o dei lavori, escludendola invece per i vizi derivanti da difetti di progettazione che rimarrebbero quindi sull’armatore.

o quanto meno discutibile, stabilire se il ritardo nella consegna dello yacht sia dipeso da ritardo del progettista ovvero da ritardo del cantiere, ad esempio nel realizzare ed approvare i disegni costruttivi finali. In altri termini, la scelta dell’armatore di commissionare l’intero progetto e di appaltare la realizzazione dello stesso ad un cantiere può essere, e spesso è, fonte di contenzioso tra l’armatore ed il cantiere

costruttore. È pur vero che l’armatore potrà rivalersi sia per errori progettuali sia per ritardi nei confronti del progettista, tuttavia da un lato questi tenderà contrattualmente a limitare la propria responsabilità professionale entro limiti assicurabili e d’altro lato offrirà di norma garanzia di solvibilità inferiori rispetto ad un cantiere di megayacht. Per evitare tale rischio è preferibile per l’armatore seguire una strada intermedia, consistente nel commissionare all’architetto solo la fase preliminare della progettazione, consistente nel concept design e/o nel basic design, rinviando la fase della progettazione esecutiva ad un momento successivo alla sottoscrizione del contratto di costruzione e ponendo la stessa a carico del cantiere costruttore. In tal modo l’armatore potrà realizzare un progetto esclusivo senza il rischio di vedere limitata la responsabilità del cantiere costruttore, il quale contrattualmente si impegnerà nei confronti dell’armatore a commissionare la progettazione esecutiva all’architetto/ingegnere navale che ha già realizzato il concept design ed il basic design su richiesta dell’armatore. Il cantiere costruttore resterà l’unico responsabile nei confronti dell’armatore per qualsiasi vizio dello yacht sia esso derivante da difetto di progettazione ovvero da difetto dei materiali o delle lavorazioni, nonché per qualsiasi ritardo nella consegna dello yacht. Nel prossimo numero esamineremo le principali clausole dei contratti di progettazione. More and more often in the superyacht sector, owners want to choose the person to design the architectural and naval engineering project of their dream yacht. Only after the project is ready, they enter in an agreement with a selected yard for the construction of the yacht based on the project supplied by the designer, rather than engaging the yard for both the design and the construction. The reason is clearly that the owners want to prepare an exclusive design that meets all their aesthetic and


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