CULTURA E SCUOLA
5.3. Valorizzazione e promozione del patrimonio conservato nei depositi dei musei nazionali. Il progetto Sleeping Beauty Federica Zalabra La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004, art. 6
Negli ultimi anni le attività di valorizzazione che hanno investito gli istituti museali statali hanno visto un’accelerazione in relazione a un più ampio interesse per temi come la differenziazione dell’offerta museale, la promozione del turismo - anche a livello internazionale - e l’aumento dei visitatori. Nell’ambito del MiBACT i compiti di indirizzo e coordinamento in materia di valorizzazione sono stati demandati nel 2009 alla Direzione generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e poi, nel 2014, alla Direzione generale Musei. Le riforme che hanno investito il Ministero hanno visto nella valorizzazione dei musei italiani uno degli asset sui quali lavorare e investire.
5.3.1. La valorizzazione. Normativa e attività del MiBACT Il termine valorizzazione entra nell’uso della lingua italiana in relazione ai beni culturali negli anni Sessanta del secolo scorso per indicare le attività volte alla promozione e fruizione del patrimonio culturale1. La riforma del Titolo V della Costituzione stabilisce, all’art. 117, che la disciplina di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali siano oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni. Le funzioni in materia di tutela sono invece di esclusivo monopolio dello Stato anche in riferimento al fatto che questo settore è considerato uno degli ambiti strategici delle politiche culturali e necessita di complesse conoscenze tecnico-scientifiche che vanno dall’apposizione del vincolo al controllo, alla repressione dei reati contro il patrimonio e alla definizione di metodologie delle attività di restauro2 .
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L. Casini, Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali, in «Aedon», 1-2, 2012. L’art. 149 del D. Lgs. 112/1998 prevede però il concorso alle attività di conservazione dei beni culturali da parte delle regioni e gli enti locali, nonché la possibilità che questi ultimi propongano interventi di tutela. Inoltre, l’art. 117 della Costituzione contempla la possibilità di delega della potestà regolamentare alle regioni da parte dello Stato e in base all’art. 118, comma 3, si fa esplicito riferimento a forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni sul piano amministrativo.