Lo Spettacolo Viaggiante n. 1/2 2022

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# 1-2 •GENNAIO • FEBBRAIO 2022 • LX • WWW.ANESV.I T

Spettacolo viaggiante Esonero dal Canone Unico

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Nuovicodici ATECO per spettacolo viaggiante e parchi divertimento Giochi automatici le ultime novità



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Sezioni Territoriali

Sezione Piemonte, Valle d’Aosta Via dei Mille, 9 • 10123 Torino Tel. 0118127637 Fax 0118127632 anesv-servizi@libero.it Sezione Lombardia, Liguria P.zza Luigi di Savoia, 24 • 20124 Milano Tel. 0267397824 / Cell. 3288131787 Fax 026690410 anesvlombardialiguria@hotmail.it Sezione Tre Venezie P.zza Insurrezione, 10 • 35039 Padova Tel. 0498750851 Fax 0498751440 anesv3ve@agistriveneto.it Sezione Emilia Romagna, Marche, Umbria Via Amendola, 11 • 40121 Bologna Tel. 051254582 Fax 051255942 anesvbo@cineweb-er.com Sezione Toscana Via Fiume, 20 • 50123 Firenze Tel. 055216969 / Fax 055214015 amministrazione@agistoscana.it Sezione Lazio, Abruzzo e Molise Via di Villa Patrizi, 8 • 00161 Roma Tel. 0644231454 / Fax 064403612 info@anesvagisroma.com Sezione Campania, Calabria Via della Carità, 32 • 80134 Napoli Tel. 0815517178 Fax 0815521326 anesvnapoli@libero.it Sezione Puglia, Basilicata Via Melo, 185 • 70121 Bari Tel. 0805219404 Fax 0805237584 nicola.ladisa@agisbari.it

ANESV e anche:

Editoriale

C

di Ferdinando Uga • Presidente dell’Anesv

are colleghe cari colleghi rieccoci qui a raccontare l’ennesima fase dell’emergenza sanitaria che ci accompagna ormai da due anni. Speriamo veramente di essercela messa alle spalle e che non ci siano né altri ritorni né altre ondate, in modo da poter finalmente parlare solo ed esclusivamente del nostro lavoro, delle nostre attività, del nostro futuro e delle nostre ripartenze. Non è un mistero per nessuno, purtroppo, come la pandemia da Covid 19 abbia lasciato delle macerie e dei danni che sono molto simili a quelli delle guerre: imprese in ginocchio, famiglie che non riescono a ripartire, attrazioni che hanno chiuso e altre che sono ancora in profonda difficoltà perché la tentazione dei sindaci è quella di annullare ancora gli allestimenti dei luna park, dando una interpretazione personale alle normative anti Covid che disciplinano il nostro settore.

Il quadro è complesso e noi come Anesv abbiamo provato a muoverci dentro un non semplice dedalo normativo con tutto l’impegno possibile, mettendo in campo, ciascuno per proprio conto, le conoscenze, l’esperienza, i contatti di cui era in possesso. Una buona notizia è rappresentata dalla proroga fino al 30 giugno 2022 del pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico, che ci darà un po’ di respiro nel momento in cui, seppur con la grande fatica che ben conosciamo e che altrettanto bene stiamo sperimentando, la maggior parte si accinge a riaprire le attività, a rimettere in moto i nostri mezzi, a riaccendere le nostre luci. La proroga della Tosap è una goccia nel mare, ma è vero che il mare si mette insieme goccia dopo goccia, quindi prendiamoci questa concessione e procediamo su tutti gli altri fronti, come quello sulla riduzione del canone unico sulle aree demaniali con impegno, coraggio umiltà e senza mai arrenderci. Da questo punto di vista, voglio rimarcare con grande evidenza come sia ottima la nomina della dottoressa Laura Negri a presidente della Commissione consultiva nazionale per lo spettacolo viaggiante: lavorerà al fianco del ministero della Cultura, e per noi rappresenta una garanzia perché la dottoressa Negri, che già è stata assessore alla Cultura, Turismo e Territorio della provincia di Rovigo e sindaco del Comune di Bergantino, conosce benissimo il nostro ambiente, per essersi a lungo occupata anche del Distretto della Giostra. Abbiamo una persona sostenuta da noi di Anesv a stretto contatto con il Governo, questo è un fatto che ci deve rendere molto orgogliosi e anche molto fiduciosi, perché possiamo contare su un’interlocutrice super partes, ma soprattutto seria ed enormemente preparata. Tutto questo sta a dimostrare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, quanto Anesv sia centrale nel panorama dello spettacolo viaggiante e quanto non solo le competenze e l’esperienza, ma anche il prestigio e la storicità del nostro gruppo possano giocare un ruolo fondamentale in questa delicata fase di ripartenza. C’è bisogno di associazioni serie, di persone che sanno di cosa si sta parlando. C’è bisogno di recuperare i rapporti con le civiche amministrazioni, con i comuni. Dopo il Covid, non sarà più nulla come prima. C’è bisogno di preparazione e di concretezza. C’è bisogno di tornare a giocare un ruolo importante, nel quadro dell’economia italiana. Noi di Anesv ci siamo, su tutti questi fronti. Ci siamo e ci saremo. Un affettuoso abbraccio a tutte e a tutti.

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Sommario • #1-2 gen.•feb. 2022

ANESV informa Prorogato fino al 30 giugno l’esonero dal 06 Canone Unico per lo spettacolo viaggiante 08

Nuovi codici ATECO per spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

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Nominata la nuova Commissione ministeriale per il circo e lo spettacolo viaggiante

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Canoni demaniali: aggiornamento 2022 con un minimo di €2.698,75

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Prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la regolarizzazione dei giochi automatici. Per lo spettacolo viaggiante il 30 giugno.

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Proroga validità delle patenti e calendario delle revisioni dei veicoli per il 2022

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Incontro con l’On.le Benifei per scongiurare l’inserimento delle attrazioni nella Direttiva Macchine

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Future4Fairground, esperienza di successo in Gran Bretagna

PARCHI di divertimento Il DL Sostegni Ter dispone uno stanziamento di 32 20 milioni di euro ai parchi divertimento 34

4

Robert Niles. Perché non voglio vivere in un metaverso

Lo Spettacolo Viaggiante

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Metaverso nei parchi divertimento, il nuovo nome di VR, AR e AI?

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I progetti del gruppo Disney per il 2022 in un messaggio ai dipendenti

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Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo Stabilite le regole per usufruirne

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Le inaugurazioni 2021 firmate Tecnopiscine International

PARCHI avventura Avventura Italiani: differimento 52 Parchi del meeting calendarizzato in febbraio FUORICAMPO Notizie ANBI. Un codice Ateco per “spazi 54 multifunzionali di intrattenimento e

divertimento”: accolta da ISTAT la richiesta dell’ANBI

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Decontribuzione INPS per i settori del turismo e spettacolo

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Divieti di Circolazione 2022 per veicoli di massa superiore a 7,5 ton fuori dai centri abitati in Italia

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Decreto Sostegni Ter

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Prorogato fino al 30 giugno l’esonero dal Canone Unico

ANESV informa

per lo spettacolo viaggiante

U

na buona notizia per il settore: il Ministro Franceschini ha portato in Consiglio dei Ministri la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal canone unico (Tosap, Cosap e Imposta sulla pubblicità), reperendo i 3,5 milioni di euro necessari per compensare i comuni dai minori introiti. Il DL 27 dicembre 2021 n. 4 ha infatti disposto, all’articolo 8 comma 3, il differimento del termine del 31 dicembre fino al 30 giugno 2022. Si tratta di una boccata d’ossigeno per il settore, che registra un calo di incassi dovuto alla pandemia e all’annullamento di alcune fiere, che i sindaci non vogliono effettuare nonostante l’obbligo di Green Pass rafforzato per gli utenti. La misura supera peraltro la scadenza concessa ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio su aree pubbliche, disposta dalla legge di bilancio solo fino al 30 marzo 2022. Si è trattato di un’operazione complessa per l’Associazione, che ha potuto contare sulla sensibilità del Ministro Fran-

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Lo Spettacolo Viaggiante

ceschini, che non ha mai mancato di sostenere il settore non solo con l’esonero dal canone unico per 18 mesi, ma anche con i contributi emergenziali extra FUS. Sono stati coinvolti alcuni parlamentari - che hanno lavorato per diverse settimane a questo risultato, anche durante le festività natalizie - ottenuto grazie all’attenzione del Ministro e del suo staff. Altre forze politiche hanno in effetti presentato emendamenti alla conversione in legge del decreto Milleproroghe, che sarà discusso in Parlamento nel mese di febbraio. L’Associazione ha preferito invece operare a livello di Governo, anticipando così una decisione complessa, in quanto era necessario individuare una copertura attraverso il Ministero delle Finanze. Non a caso non c’è traccia di proposte di emendamento veicolate dall’ANESV, in quanto il risultato era in sostanza già conseguito prima del termine della loro presentazione. L’alleggerimento dei costi di esercizio sta permettendo alla categoria di operare con costi sostenibili, per compensare la evidente riduzione degli incassi dovuta alla pandemia. (M.C.)


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Nuovi codici ATECO per spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

Con la pandemia il Governo ha iniziato ad avvalersi dei codici ATECO, che da indicatori di carattere statistico nazional ed europeo, sono diventati la chiave per sospendere o riaprire e sostenere alcune attività rispetto ad altre.

ANESV informa

Testo: Maurizio Crisanti

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G

ià dal 2020 l’Associazione ha colto l’esigenza, evidenziata dagli associati, di meglio specificare le attività rappresentate nell’ambito di una classificazione che prevedesse le varie tipologie di attività che compongono la gestione delle attrazioni. L’Istat ha quindi predisposto una nuova “classificazione delle attività economiche Ateco 2007 aggiornamento 2022” per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. La classificazione delle attività economiche in oggetto, dal 2008, viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative e, per tale ragione, è necessario un coordinamento inter-istituzionale. Per consentire la sua implementazione operativa, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022. Grazie all’attività dell’associazione, che ha partecipato per oltre un anno ad alcune sessioni di lavoro del Comitato ATECO, le attività di spettacolo viaggiante e i parchi tematici, acquatici e faunistici hanno nuovi codici ATECO di riferimento. Forse non tutto è perfetto, tuttavia è un grande passo in

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avanti per un settore le cui aziende erano sparpagliate su tre codici ATECO diversi. In sostanza la nuova classificazione introduce: un nuovo codice ATECO 93.21.01 per le attività di gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; Un nuovo codice ATECO 93.21.02 dedicato alla gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.


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ANESV informa

Conseguentemente ISTAT ha modificato anche le attività previste nel codice ATECO 93.29.30, dal quale sono ormai esclusi gli “spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili”, quindi non è più idoneo a rappresentare le attività di spettacolo viaggiante. Nel codice 93.29.30 sono state invece inserite le “ ludoteche e spazi multifunzionali di intrattenimento e divertimento”. Finalmente è stato creato un codice ATECO anche per i centri d’intrattenimento per famiglie, rappresentati dall’ANBI, associazione per la quale ANESV cura la segreteria tecnica, composti in genere da varie attività come bowling, lasergame, giochi automatici da trattenimento, ristorazione, spazi per feste per bambini, playground e tante altre proposte per l’intrattenimento. Nelle pagine che pubblichiamo sono specificati i nuovi codici ATECO e le loro specificità.

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ANESV informa

Nominata la nuova Commissione ministeriale per il circo e lo spettacolo viaggiante Con decreto del 19 gennaio scorso il Ministro Franceschini ha nominato i componenti della Commissione ministeriale per il triennio 2022/2024.

S

i tratta di Laura Negri (presidente), Maria D’Annunzio, Piero Sandulli, Luca Verdone e, per gli Enti Locali Marco Chiriotti, Vittorio Poma e Giuseppe Nuciari. Tra i nomi spicca in evidenza, con il ruolo di presidente, Laura Negri, vicina al settore in quanto operativa a Bergantino, città della giostra, del cui comune è stata anche sindaco e poi assessore provinciale, e coinvolta nell’ambito del prestigioso Museo della Giostra. La ricordiamo anche per l’intervento nell’ambito del Convegno organizzato al Ministero nel 2019 alla presenza dell’allora Ministro Bonisoli. A lei e a tutti gli altri componenti, tra i quali spiccano i nomi di un noto avvocato romano, di un registra cinematografico di un organizzatore di festiva di artisti di strada, di un docente universitario, le più vive felicitazioni per un incarico che può contribuire al “consolidamento e sviluppo” di un settore del quale l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 riconosce la “funzione sociale”.

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Da essi la categoria si attende un aggiornamento dell’elenco delle attrazioni che tenga conto dell’evoluzione tecnologica del settore e delle nuove preferenze del pubblico. Anche l’applicazione del decreto che regola l’erogazione dei contributi per nuovi acquisti sarà argomento nel quale i nuovi commissari potranno portare la loro competenza.





ANESV informa

Canoni demaniali:

aggiornamento 2022 con un minimo di €2.698,75 Ancora brutte notizie sul fronte dei canoni demaniali. A causa di adeguamenti ISTAT la misura minima dl €2.500 disposta per il 2021 aumenta del + 7,95% e raggiunge i €2.698,75.

S

e è stato possibile ottenere dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Finanze l’esonero dal Canone Unico patrimoniale e la somma necessaria per risarcire i comuni, molto più complesso è ottenere la medesima misura per quanto riguarda i canoni demaniali. L’ ANESV sta lavorando al tema da più di un anno, ma il tentativo esperito attraverso un ‘interrogazione parlamentare, quello attraverso politici di primo piano appartenenti a diversi schieramenti e la sollecitazione all’Agenzia del Demanio, non è stato

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ancora possibile ottenere l’applicazione dell’articolo 11 della legge 337/1968, che dispone l’equiparazione del canone demaniale ai costi per l’occupazione del suolo pubblico. La battaglia è ancora aperta, l’Associazione sta percorrendo tutte le strade possibili, perché una legge faticosamente ottenuta, che ha riconosciuto la funzione sociale delle attività di spettacolo viaggiante e ne ha fatto conseguire agevolazioni per il settore deve trovare applicazione, tanto più ora che il Governo – quello precedente in verità – ha aumentato i canoni di oltre il 700% rispetto al 2020.


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ANESV informa

Ticket Redemption

Prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la regolarizzazione dei giochi automatici. Per lo spettacolo viaggiante confermato il termine del 30 giugno.

Tra i nostri associati ci sono gestori che, accanto ad apparecchi dello spettacolo viaggiante, gestiscono anche giochi che erogano ticket, le cosiddette Ticket Redemption. Questi apparecchi vanno regolarizzati presentando la richiesta di sostituzione o rilascio del Nulla Osta di esercizio e del dispositivo RFID che identifica l’apparecchio. 18

Lo Spettacolo Viaggiante


P

«Prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la registrazione dei giochi automatici. In questo senso la determinazione direttoriale di ADM dello scorso 24 febbraio.» di esercizio. La determinazione direttoriale prot. 480037/RU del 16 dicembre 2021 prevede infatti che “Art. 10 comma 5. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nel-

ANESV informa

rorogato al 30 aprile 2022 il termine per la registrazione dei giochi automatici. In questo senso la determinazione direttoriale di ADM dello scorso 24 febbraio. Le richieste di sostituzione o rilascio vanno presentate esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia. Per l’accesso alla piattaforma di ADM sono disponibili tre diverse modalità di autenticazione, attraverso SPID, CNS o CIE. All’interno dell’applicativo predisposto dal partner tecnologico dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli un’apposita funzionalità dedicata alla gestione degli apparecchi senza vincita in denaro consente di presentare le richieste. La presentazione della richiesta di rilascio o sostituzione del Nulla Osta è effettuata attraverso una dichiarazione nella quale si autocertificano la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché il possesso delle caratteristiche tecniche che connotano la specifica tipologia di apparecchio e la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità. Alla domanda deve essere allegata una scheda esplicativa nella quale si fornisce una illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi contenuti. Alcune schede relative agli apparecchi che erogano ticket sono disponibili sul sito https://statigeneraliamusement.it/autocertificazioni/ Piccole attrazioni a funzionamento automatico, pugnometri, soggetti a dondolo, pesche verticali di abilità ecc. Nell’Elenco delle attrazioni cono presenti alcuni giochi attivabili a gettone o moneta, autorizzati come attività di spettacolo viaggiante e dotati di codice identificativo ai sensi del DM 18 maggio 2007. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli intende regolamentare anche queste attrazioni, applicando la medesima disciplina sugli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS, a prescindere dal tipo di autorizzazione. L’ANESV sta seguendo da tempo questa problematica ed ha lavorato per ottenere una sorta di proroga del termine del 28 febbraio, per le sole attività di spettacolo viaggiante, relativo agli adempimenti connessi al rilascio del Nulla Osta

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ANESV informa

«Per i Monopoli, le ruspe potrebbero rilasciare solo piccola oggettistica e essere considerate apparecchi comma 7a), come le pesche verticali, o 7c-bis con emissione di ticket. L’Associazione…» le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura”. Il previsto provvedimento dovrà tener conto del differente regime autorizzativo e fiscale dello spettacolo viaggiante e dell’esonero dall’Imposta sugli intrattenimenti. Gioco al gettone azionato da ruspe Su questa tipologia di apparecchi c’è ad segnalare una forte rigidità dell’ADM. A normativa vigente, sostiene l’Agenzia, le ruspe sono inquadrate tra gli apparecchi comma 7 c-bis ma non possono rilasciare premi configurati come ticket, tagliandi o gettoni con punteggi. In sostanza, per i Monopoli, le ruspe potrebbero rilasciare solo piccola oggettistica e essere considerate apparecchi comma 7a), come le pesche verticali. L’Associazione sta lavorando da mesi a questo problema, perché è inaccettabile voler distruggere l’economia che ruota intorno a questi giochi di abilità, che non destano alcun allarme sociale per fenomeni di ludopatia o modalità di gioco illecite. In ogni caso le Ruspe già in esercizio al 31/12/2002 non saranno soggette ai nuovi adempimenti. Gestori e produttori devono poter esercitare la loro libertà d’impresa senza divieti continuando a gestire giochi nati negli Stati Uniti negli anni ’60 che divertono il pubblico grazie a gestori capaci, senza la cui presenza e interazione col pubblico – ecco perché sono assimilate ad attività di spettacolo - non sarebbero apprezzate.

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Lo Spettacolo Viaggiante

Giochi “Si vince sempre” Le regole tecniche emanate da ADM assimilano le microguide che erogano palline matte, le gru con i dolciumi e altre tipologie di apparecchi che erogano sempre un prodotto a fronte dell’inserimento di una moneta o gettone, ad apparecchi da trattenime nto, piuttosto che a distributori automatici. Su questo punto si attende un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di specifico quesito. Ad oggi questi apparecchi, se non inseriti nello spettacolo viaggiante, devono essere registrati entro il prossimo 28 febbraio sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Nuova grafica, formato e carta per Lo Spettacolo Viaggiante Con il 2022 anche la nostra rivista si adegua agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, adottando scelte orientate a raggiungere alcuni dei traguardi proposti. Il formato riduce gli sprechi e la tipologia di carta utilizzata per la stampa è certificata come proveniente da foreste gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. A fronte di un aumento di costi, la pubblicazione viene oggi realizzata con strumenti e modalità più sostenibili e rispettose dell’ambiente.


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Proroga validità delle patenti

ANESV informa

e calendario delle revisioni dei veicoli per il 2022 La Circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 27 dicembre 2021 (prot. 39841) individua nuove date di scadenza per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli, a causa della proroga dello stato di emergenza. In breve:

Patenti, foglio rosa e CQC: 1) tutti i certificati e permessi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022; 2) esame di teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento della patente di guida nel 2020 può svolgere la prova teorica entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l’ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 può svolgere la prova entro 12 mesi dalla data di presentazione e accettazione della domanda; 3) fogli rosa: i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono prorogati fino 29 giugno 2022 sempreché non risultino essere stati già rinnovati nella validità; 4) rinnovo delle patenti: per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra la data del 31 gennaio 2020 e quella del 31 marzo 2022, sono valide fino al 29 giugno 2022;

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Lo Spettacolo Viaggiante

5) Per circolare negli altri Stati membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza: tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020: sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale; tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020: sono valide fino al 1° luglio 2021; tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021: sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale. 6) Carta di qualificazione del conducente: la Circolare chiarisce che ai fini della circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, nonché ai fini della circolazione sull’intero territorio nazionale italiano, con do-



ANESV informa

cumenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un differente Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità della Carta di Qualificazione del Conducente è prorogata in questi termini: scadenza originaria 1° febbraio 2020 –31 maggio 2020: la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria; scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020: la scadenza è prorogata al 1° luglio 2021; scadenza originaria 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021: la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. 7) Proroga per la funzione della patente di guida quale documento di riconoscimento: le proroghe contemplate dalla Circolare riguardano il documento quale patente di guida, e non come documento di riconoscimento. Revisione dei veicoli Quanto alla revisione dei veicoli, la Circolare del 27 dicembre individua le seguenti scadenze: 1) i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (quali, ad esempio, autovetture, autobus, autocaravan), N (come camion e autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021, possono circolare fino ai 10 mesi successivi la scadenza normale (e ciò in virtù dell’art. 5 del Regolamento UE 2021/267) 2) per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021, i veicoli di

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Lo Spettacolo Viaggiante

categoria L (quali moto, ciclomotori, minicar), nonché O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non sono state disposte proroghe.

Contributi INPS per lo spettacolo viaggiante: aliquote e scadenze 2022 Aumenta il minimale di reddito per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, che passa da 15.953 a 16.243 euro per effetto della variazione del +1,9 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Una novità che incide sul calcolo del contributo minimo dovuto da artigiani e commercianti, che passa rispettivamente a 3.905,76 euro e a 3.983,73 euro. Sui redditi d’impresa che eccedono il reddito minimale di 16.243,00 euro sarà poi necessario versare la contribuzione aggiuntiva secondo le aliquote fissate dalla circolare INPS n. 22/2022 Quanto alle scadenze, i termini da rispettare per il pagamento delle rate dei contributi IVS sono i seguenti: 16 maggio 2022 | 22 agosto 2022 16 novembre 2022 | 16 febbraio 2023. I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale devono invece essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.


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ANESV informa

Incontro con l’On.le Benifei per scongiurare l’inserimento delle attrazioni nella Direttiva Macchine Nello scorso numero della rivista avevamo dato notizia del problema dell’inserimento delle attrazioni del settore nell’ambito della Direttiva macchine, in revisione al Parlamento Europeo.

A

questo proposito si è tenuta lo scorso 27 gennaio una call con l’On.le Brando Benifei, parlamentare europeo, membro della Commissione per il Mercato interno e la Protezione dei consumatori. Durante l’incontro organizzato dall’ANESV, con la presenza di Ferdinando Uga, Francesco Ferrari e Gianni Chiari, rispettivamente presidente e segretario tecnico di ANCASVI, Elias Papadopoulos e Francesco Bondi, consulenti di IAAPA EMEA si è parlato del tema segnalando che alcuni portatori di interesse hanno richiesto che anche le attrazioni per parchi divertimento debbano essere soggette alla Direttiva.

È stato segnalato all’Onorevole che tutte le imprese europee produttrici di attrazioni europee e molti organismi di certificazione e autorità nazionali sono contrarie a questo inserimento, in quanto il settore ha raggiunto un ottimo livello di sicurezza grazie alla elaborazione di standard europei e

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Lo Spettacolo Viaggiante

norme ISO, sicuramente maggiore da quello che si otterrebbe applicando la Direttiva Macchine. L’esperienza trentennale dell’applicazione e continuo aggiornamento della norma EN13814, condotto grazie all’attività e al sostegno economico delle imprese italiane, fanno ritenere che il settore sia molto più sicuro grazie all’applicazione di norme specifiche che a quelle, generiche e fondate sul marchio CE, previste dalla Direttiva Macchine. I dati sugli incidenti mostrano infatti numeri estremamente bassi. È stato richiesto che la norma EN13814 sia presto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea diventando così lo stato dell’arte sul tema della progettazione, costruzione e gestione delle attrazioni, e che sia impedito l’abbassamento dei livelli di sicurezza già ottenuti, conseguente all’eventuale inserimento nel Regolamento Macchine, in revisione in questi mesi. L’On.le Benifei ha preso a cuore la problematica, in merito alla quale si coordinerà con i colleghi della Commissione per scongiurare questo pericolo.


PROGETTIAM O E COSTRUI AMO

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Future4Fairground, ANESV informa

esperienza di successo in Gran Bretagna

“Un futuro per i luna park”: questo il nome, evocativo, di una serie di iniziative per la promozione dello spettacolo viaggiante organizzato nel Regno Unito. Si tratta di un progetto partito nella categoria da sei donne dello spettacolo viaggiante itinerante, preoccupate per la situazione in cui si trova l’industria dello spettacolo viaggiante e la comunità degli esercenti, con l’obiettivo di “raccontare la nostra storia, evidenziare la nostra situazione presente e proteggere il nostro futuro”. Testo: Maurizio Crisanti

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uture4Fairground è già una bella realtà, che ha realizzato alcuni progetti di successo. Il primo riguarda la conoscenza della vita quotidiana delle famiglie di esercenti itineranti. È stato pubblicato, da un editore noto a livello europeo per i libri scolastici, un racconto dal titolo evocativo, The show must go on, rivolto a bambini della scuola dell’infanzia e primaria, uno strumento che si sta rivelando eccezionale per la diffusione della cultura dello spettacolo viaggiante. Grazie alla generosità di alcuni esercenti, il libro è stato spedito in 1.000 copie nelle scuole, soprattutto quelle delle località dove si tenevano parchi nel corso delle fiere di settembre, il mese mondiale dei luna park, altra

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Lo Spettacolo Viaggiante

bella iniziativa del gruppo. Successivamente è stato possibile acquistare altre 1.000 copie, diffuse questa volta nelle scuole frequentate dai figli degli esercenti. Il libro è stato corredato di materiali online, che gli insegnanti hanno potuto utilizzare per effettuare lavori di gruppo in classe e laboratori. Abbiamo chiesto alle fondatrici di raccontarci questa esperienza: Come è nata l’idea di creare il gruppo Future4fairground? Future4fairgrounds è composto da un gruppo di sei donne dello spettacolo viaggiante: Ci siamo riunite nel settembre 2020 per condividere le nostre preoccupazioni per le questioni che lo spettacolo viaggiante stava affrontando a causa dell’impatto della pande-


mia. Il nostro obiettivo iniziale era quello di fare un censimento delle fiere che non sono state svolte nel 2020 e creare una migliore comprensione della quantità di famiglie che sono state colpite da questi annullamenti. Abbiamo manifestato in molte località dove si sarebbero dovute tenere le fiere con i nostri banner che mostravano i nostri obiettivi, per celebrare il nostro passato per aumentare la consapevolezza per il presente e proteggere il nostro futuro. Abbiamo aperto il nostro profilo sui Social media, contattato i nostri parlamentari e siamo diventati una voce aggiuntiva per la nostra comunità, affiancando le associazioni di categoria che tutelano gli interessi della nostra categoria. Ci siamo rese conto dall’interesse che abbiamo rilevato per F4F che c’era una reale necessità di un gruppo come il nostro e siamo state molto orgogliose di essere menzionate in un dibattito al Parlamento nel dicembre del 2020.

progetto si è evoluto organicamente e siamo stati travolti dalla riuscita dell’evento.

Avete valutato i risultati delle iniziative messe in atto nel 2021? Come è andato il World FunFair Month? Ci sono alcuni momenti salienti dell’attività 2021, certamente il censimento delle fiere che sono state annullate ma uno dei nostri più grandi successi personali è stato quello di essere riuscite a rimanere come gruppo proattivo per un anno intero e il nostro gruppo F4F ha festeggiato il primo anno di età lo scorso 24 settembre. Questo anniversario è avvenuto durante il mese mondiale dei luna park, un’idea che abbiamo avuto per contribuire a sensibilizzare ulteriormente la nostra comunità e unirci ad altri nel nostro settore su scala globale. Siamo stati sopraffatti dalla quantità di colleghi coinvolti nel nostro progetto del mese mondiale dei luna park. È stato realizzato un video per lanciare l’iniziativa: la frase “I Am A Showman” è stata registrata da esercenti di tutte le età, generi e nazionalità e ha evidenziato una comunità unita e orgogliosa del lavoro che svolge. La pubblicazione del video su Youtube (visibile all’indirizzo https:// youtu.be/bNeUbCy7ql4) è stato un inizio perfetto per una festa lunga un mese. Il logo WFFM è stato esposto nelle fiere nel Regno Unito e in tutto il mondo facendo strada verso Australia, Nuova Zelanda e persino a Times Square, a New York! L’iniziativa del WFFM è stata condivisa da così tanti appassionati e sostenitori che è diventata molto più grande di quanto ci saremmo mai aspettati. Il

Ci comunichi la tua email?

Come sta andando la diffusione del libro e quali feedback ricevete dalle scuole? Il testo aiuta a presentare al meglio la categoria? Il libro si sta rivelando un grande successo del mese del World Funfair Month (mese mondiale dei luna park) Siamo state contattate da una delle autrici, Michelle Russel è stato molto bello ricevere feedback positivi riguardo a questo libro. Non abbiamo avuto alcun ruolo diretto nella creazione del libro, ma abbiamo potuto valutare l’enorme impatto che questo piccolo libro avreb-

ANESV informa

Gentile Socio, se hai piacere di ricevere questa rivista anche nel formato online, oltre alla newsletter che ANESV elabora per i soci con le notizie di settore, compila questo modulo per segnalarci il tuo indirizzo di posta elettronica. Potremmo non averlo o disporre di uno non più in uso. Attraverso l’email sarà più semplice informarti su bandi, contributi e novità per il settore con una velocità che la rivista non consente. La tua email sarà gestita nel rispetto della normativa sulla privacy e non sarà ceduta a terzi per messaggi pubblicitari. Puoi segnalarci la tua email attraverso questo link https://bit.ly/34GRsta o fotografando col cellulare questo codice QR.

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be potuto avere e abbiamo voluto assiWORLD curarsi che questo strumento fosse reso disponibile per il maggior numero possibile di scuole. Questo MONTH fantastico libricino è molto più di un libro di lettura e può essere usato come strumento per attivare un pensiero, iniziare una conversazione e sensibilizzare la nostra comunità e contribuire a creare ulteriori collegamenti con le città che gli esercenti visitano annualmente. Molte scuole sono state in contatto con noi, consapevoli che c’è una mancanza di comprensione e conoscenza dello spettacolo viaggiante. Gli inseganti condividono la necessità di una rappresentanza positiva della nostra comunità nella loro scuola e nel sistema educativo nel suo complesso. Da settembre il nostro “progetto libri” è passato di forza in forza e abbiamo acquistato altri 1000 libri e ora vengono dati alle scuole che accolgono bambini dello spettacolo viaggiante. I nostri obiettivi per il 2022 rimangono gli stessi di quelli che abbiamo stabilito per la prima volta nel 2021. “Celebrare il nostro passato, sensibilizzare il presente, proteggere il nostro futuro”. 4f

ANESV informa

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Uno dei nostri punti focus rimarrà con il nostro lavoro nelle scuole. Pensiamo che l’educazione sia fondamentale per sensibilizzare le persone. Possiamo contribuire a rimuovere idee sbagliate e pregiudizi condividendo informazioni positive e accurate con gli insegnanti delle scuole da condividere con i loro alunni. Possiamo creare una migliore comprensione di chi sono gli esercenti dello spettacolo viaggiante. pregiudizi.

Offerte per la Casa di Riposo di Scandicci Dopo l’appello pubblicato su questa rivista nel periodo di Natale sono state inviate alla Casa di Riposo di Scandicci, da parte di Soci o dei componenti dei Consigli regionali: Da parte di alcuni Soci La Sezione Piemonte e Valle d’Aosta La Sezione Puglia e Basilicata La Sezione Toscana La Sezione Tre Venezie Luna park di Genova

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1.700 euro 1.000 euro 1.400 euro 1.500 euro 1.000 euro 2.950 euro

Non vediamo l’ora di celebrare il mese della fiera mondiale del divertimento con tutti di nuovo a settembre 2022! Con i saluti da parte di Bernice Wall, Narvenka Noyce, Hayley Danter, Nicola Hill, Joannie Peak and Colleen Roper.

«Uno dei nostri punti focus rimarrà con il nostro lavoro nelle scuole. Pensiamo che l’educazione sia fondamentale per sensibilizzare le persone.»



PARCHI di divertimento

Il DL Sostegni Ter dispone uno stanziamento di 20 milioni di euro ai parchi divertimento Ancora 20 milioni di euro a favore dei parchi divertimento. L’articolo 3 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, stanzia anche per il 2022 la stessa somma prevista nel 2021 a favore del settore.

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i tratta di un intervento, ottenuto grazie alla sensibilità dei Ministri Gelmini e Garavaglia, che contribuisce a sostenere un settore che ha visto in media ridotte della metà le giornate di apertura sia nel 2020 che nel 2021, per quanto riguarda i parchi tematici e fortemente condizionato i risultati dei parchi acquatici. Dopo un 2020 da dimenticare, anche la stagione 2021 è stata infatti fortemente limitata dalla data di apertura del 15 giugno, ottenuta solo dopo la manifestazione nazionale di Parchi Permanenti Italiani, dalla mancanza delle presenze determinate dalle gite scolastiche e dai centri estivi, e

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Lo Spettacolo Viaggiante

dall’adozione del Green Pass lo scorso 6 agosto, nelle settimane più profittevoli per il settore. Il pubblico, disorientato, ha fatto registrare nelle giornate successive percentuali di visite del – 80%, condizionando pesantemente i risultati dell’intera stagione. Con questa misura, ancora una volta, il Governo ha mostrato attenzione, cambiando una tendenza che ha registrato decenni di disinteresse. C’è voluta questa orribile pandemia per far sì che il mondo politico si rendesse conto dei numeri di questa in-


dustria, che con l’indotto si avvicina ai due miliardi di euro di fatturato. Non c’è che da ringraziare, rilevando tuttavia come questa misura sia stata gestita in modo disastroso in certe regioni. Come è andata la ripartizione dei fondi destinati ai parchi di divertimento nel 2021? Mentre scriviamo siamo in attesa che vengano emanati i bandi di Regione Lazio, Regione Emilia Romagna e Regione Siciliana, mentre si è concluso solo quello, molto apprezzabile, di Regione Lombardia. Anche Regione Veneto e Regione Toscana hanno in verità emanato bandi, assolutamente non in linea con quanto sarebbe stato opportuno. Tante altre Regioni non hanno ancora deliberato nulla.

In alcune regioni questi bandi sono arrivati a riconoscere a strutture che hanno registrato cali di fatturato di decine di milioni di euro, ben 14.000 euro. Questo non è un sostegno ad un settore, ma solo un modo improprio di utilizzare denaro pubblico, rendendo del tutto inefficace, se non ridicola, la misura. L’unico modo per rendere efficaci queste misure è subordinare l’individuazione dei beneficiari non solo al codice ATECO ma anche alla titola-

PARCHI di divertimento

Come è evidente, solo in alcune regioni italiane, le più popolose, i parchi tematici, acquatici e faunistici sono circa una decina, in altre addirittura non sono presenti. Mentre il bando di regione Lombardia è stato predisposto accogliendo alcune delle indicazione dell’Associazione, finalizzate a rendere efficace l’intervento, altre Regioni si sono rivolte ad Unioncamere, ottenendo la emanazione di bandi che hanno favorito altri settori, ampliando la platea dei destinatari da qualche unità a qualche centinaio. È stato infatti richiesto ai richiedenti solo il requisito del possesso del codice Ateco, in genere il 93.21, che include però non solo i parchi permanenti, ma anche spettacolo viaggiante, stabilimenti balneari con gonfiabili e altri settori, e del calo di fatturato. Quindi anziché sostenere una decina di imprese per regione, si sono distribuiti contributi “a pioggia” a beneficio di settori che non avrebbero dovuto accedere a questa specifica forma di sostegno, avendone avute altre più specifiche. Si è così generata una guerra tra poveri, sulla quale chissà cosa avrebbe da dire la Corte dei Conti.

«È stato infatti richiesto ai richiedenti solo il requisito del possesso del codice Ateco, in genere il 93.21, che include però non solo i parchi permanenti, ma anche spettacolo viaggiante, stabilimenti balneari con gonfiabili e altri settori, e del calo di fatturato.»

rità delle biglietterie automatizzate, come disposto da Regione Lombardia nel bando del 2021. In questo modo si rende efficace la misura e si evita la dispersione di fondi destinati specificamente alle imprese del settore, le quali hanno subito anche nel 2021 un calo di fatturato di molte decine di punti percentuali, con riflessi sui dati occupazionali e sull’indotto. Sarà questa la richiesta che verrà formulata alla Conferenza delle Regioni e ai Ministeri interessati dalla misura. Ad aprile sarà infine applicabile il nuovo codice ATECO del settore, il 93.21.01, ottenuto grazie ad un intenso lavoro del quale diamo notizia in questo numero della rivista, e anche questo elemento potrebbe contribuire ad evitare per il 2022 il disastro del 2021.

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PARCHI di divertimento

Robert Niles

Perché non voglio vivere in un metaverso “Metaverse” è diventata una delle principali parole d’ordine del 2021. Facebook ha persino ribattezzato la sua holding “Meta” come gesto per evidenziare il concetto. I manager dei Parchi Disney hanno individuato nella creazione del metaverso dei parchi a tema uno degli obiettivi dell’azienda. Ma molte persone con cui ho parlato non hanno ancora idea di cosa diavolo potrebbe essere un “metaverse”. Testo: Maurizio Crisanti

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olte persone confondono un metaverso con un multiverso, specialmente con il Marvel Cinematic Universe che ora punta tutto su quest’ultimo concetto. Mentre un multiverso dovrebbe essere l’esistenza simultanea di più universi paralleli, un metaverso è una combinazione di elementi tecni-

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Lo Spettacolo Viaggiante

ci che consentono alle persone di vivere, lavorare e/o giocare in un ambiente virtuale digitale persistente. Ma io non voglio vivere in un ambiente online persistente. Ascoltare la musica attraverso una cuffietta non può battere l’ascolto delle voci dal vivo di un coro o di un’orchestra che condivide una sala da concerto con te. Un panorama delle


ai militari, a praticare nuove tecniche in un ambiente senza rischi. Può consentire agli estranei di incontrarsi senza il preconcetto dell’apparenza fisica. Queste sono possibilità incredibili, quindi capisco perché i progettisti di parchi a tema lo trovino allettante. Ma non voglio mai più indossare un visore VR in un parco a tema. montagne nella vita reale, il surf sull’oceano e i tramonti nel deserto semplicemente sovrastano abbondantemente le loro versioni digitali. Sono una persona introversa, con una sociopatia a volte paralizzante, ma voglio ancora vedere, parlare e forse anche abbracciare persone reali di tanto in tanto.

Mentre alcune delle tecnologie associate al metaverso offrono allettanti possibilità per migliorare l’esperienza nei parchi a tema, spero che le persone che progettano parchi a tema e altre attrazioni non le utilizzino mai in modi che minimizzino l’esperienza fisica, che rende queste destinazioni uniche nel settore dell’intrattenimento. Intendiamoci, io sono favorevole allo sviluppo di nuove tecnologie. Ma Internet e la tecnologia della comunicazione dovrebbero fornire modi per scoprire e connettersi di più nella vita reale. Non dovrebbe diventare un sostituto di quella vita. Sfortunatamente, alcune delle nuove tecnologie implementate dai parchi tematici, in parte a causa della pandemia in corso, hanno iniziato a distogliere gli ospiti dall’esperienza immersiva di visitare un ambiente fisico unico, portandoli invece in un ambiente digitale simile al metaverso, dal quale molti di noi vogliono fuggire proprio visitando i parchi a tema.

PARCHI di divertimento

Amo e mi occupo dei parchi a tema, e un ambiente virtuale online è l’antitesi di ciò che dovrebbe essere un parco tematico. I parchi a tema rendono possibile entrare in ambienti fantastici e impossibili, rendono il virtuale reale, mentre il metaverso rende virtuale ciò che è reale.

Quando gli appassionati visitano i parchi a tema, desiderano un’esperienza diversa da quella che possono godersi a casa davanti alla TV o con un visore VR. E sicuramente vogliono qualcosa di diverso da quello che utilizzano al lavoro. Ecco perché così tanti fan si lamentano della diffusione di strumenti multimediali nelle attrazioni dei parchi a tema. A volte un designer ha bisogno dei media per creare un effetto o ritrarre un volto familiare senza sforare un budget. Ma quando i dispositivi digitali nei parchi a tema non si mostrano diversi da quello che i fan possono trovare in un multiplex o, peggio, a casa, i progettisti stanno iniziando a limitare nel pubblico le ragioni di spendere soldi per visitare i loro parchi. Tuttavia, gran parte della tecnologia più recente nei parchi si estende oltre le attrazioni, specialmente a Walt Disney World e Disneyland. Con le

La realtà virtuale offre un potenziale incredibile per i giochi e l’intrattenimento domestico. Aiuta architetti, designer e i loro clienti a visitare virtualmente gli spazi che hanno creato prima che inizi il costoso processo di costruzione. La realtà virtuale può aiutare i professionisti, dai medici

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PARCHI di divertimento

«Amo e mi occupo dei parchi a tema, e un ambiente virtuale online è l’antitesi di ciò che dovrebbe essere un parco tematico. I parchi a tema rendono possibile entrare in ambienti fantastici e impossibili, rendono il virtuale reale, mentre il metaverso rende virtuale ciò che è reale.»

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ordinazioni da mobile, le code virtuali, gli itinerari consigliati, i filtri fotografici e le varie esperienze interattive, i parchi a tema stanno implementando sempre più modi per dirigere la nostra attenzione dalle meraviglie che ci circondano nei parchi agli stessi schermi dei telefoni cellulari che guardiamo così spesso all’esterno i parchi. Ovviamente usare il cellulare mentre sei nei parchi può migliorare l’esperienza. Ho apprezzato l’introduzione delle ordinazioni online quando hanno debuttato. Preferisco ottenere un orario di ritorno attraverso Lightning Lane attraverso il cellulare piuttosto che dover attraversare il parco solo per quello, come facevo con il Fastpass originale. Essere in grado di controllare i tempi di attesa tramite un’app mi aiuta a prendere decisioni migliori su cosa fare e quando farlo. Un’esperienza interattiva nel parco è certamente un modo migliore per passare il tempo in una coda piuttosto che usare il mio telefono per qualcosa che mi porta fuori dall’esperienza del parco, come controllare la posta elettronica o i social media. Ma vorrei che il mio tempo sul display all’interno dei parchi costituisse un arricchimento e non un requisito. Qualcuno che non può o sceglie di non utilizzare l’app di un parco dovrebbe essere in grado di godere dell’intero valore di ciò che ha

Lo Spettacolo Viaggiante

pagato per visitare, piuttosto che dover accettare un’esperienza sostanzialmente ridotta o trascorrere più tempo in coda per chiedere informazioni ai dipendenti. Ho già scritto di come la Disney abbia effettivamente aumentato i prezzi per molti dei suoi visitatori più entusiasti attraverso limiti di prenotazione sugli abbonamenti annuali e nuovi supplementi come Disney Genie+ (vedi Lo Spettacolo Viaggiante n. 11/12 2021). Anche se ho sostenuto che potrebbe essere una mossa commerciale intelligente per la Disney, questa scelta fa ancora male ai fan fedeli che avevano apprezzato il grande valore che avevano ottenuto dalle loro visite Disney. Un passo avanti per il business genera un passo indietro per i visitatori. Molti fan della Disney si lamentano anche di dover trascorrere più tempo sulle app dei Parchi Disney ogni volta che li visitano. Mentre Disney e altre società di parchi a tema hanno ragione a seguire l’evoluzione tecnologica, rimane il rischio che implementarla nei modi sbagliati possa finire per danneggiare l’esperienza degli ospiti, che la nuova tecnologia avrebbe dovuto migliorare. E quel rischio non è virtuale, è reale come un temporale pomeridiano a Orlando.


Metaverso

nei parchi divertimento, il nuovo nome di VR, AR e AI?

PARCHI di divertimento

La realtà virtuale e quella aumentata sono già presenti nei parchi di divertimento: sarà questo il Metaverso per la industry? Testo: Maurizio Crisanti

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obert Niles di ThemeParkInsider afferma nell’articolo precedente che “I parchi a tema rendono possibile entrare in ambienti fantastici e impossibili, rendono il virtuale reale, mentre il metaverso rende virtuale ciò che è reale”. Se W. E. Disney ha progettato luoghi dove i sogni diventano realtà, in effetti l’affermazione è condivisibile. Personalmente non sono affatto sicuro che nel settore dei parchi tematici il metaverso si configure-

rà come mondo virtuale parallelo rispetto all’esperienza fisica, se non nel momento di pre e post visita al parco. Nessuno porterebbe la propria famiglia a visitare un mondo virtuale avvalendosi di dispositivi come cuffie e visori VR: questa esperienza non sarebbe certamente memorabile, come è invece, anche dopo anni di distanza, la visita di un parco di divertimento di qualità. Scenografie imponenti e contesti immersivi, attrazioni adrenaliniche, colori, odori e sapori, la gentilezza dei cast member, non sono cose riproducibili in un mondo virtuale, almeno per ora. Abbiamo già pubblicato alcune interviste e dichiarazioni di top manager Disney, i quali prefigurano una evoluzione dei parchi verso il metaverso e comunque il miglioramento dell’esperienza del

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PARCHI di divertimento

La console sulla app Play Disney Parks.

cliente, che può certamente avvenire attraverso tecniche che moltiplicano le sensazioni, magari riservando allo smartphone – incubo per tutti – un ruolo limitato a quello della prenotazione delle attrazioni, spettacoli e pasti e gestione delle file. Pagare, come negli Stati Uniti, 150 dollari per trovarsi a consultare ripetutamente il cellulare per vedere contenuti aggiuntivi non è proprio il massimo dell’esperienza. Diverso è invece il ruolo che VR, AR e AI possono avere come moltiplicatori dell’esperienza utente. I nostri sensi rimangono sempre cinque, e così sarà almeno per qualche millennio, tuttavia le sensazioni fisiche possono essere evocate e magnificate – come dicono gli Inglesi – anche attraverso la tecnologia. Per creare esperienze immersive, che suscitino meraviglia, il ruolo della realtà aumentata è certamente interessante, così come sarà fondamentale quello dell’Intelligenza artificiale, un po’ meno quello della realtà virtuale. VR, AR e parchi divertimento Ricordate i roller coaster riqualificati grazie ai visori VR? Hanno spesso generato una riduzione della portata oraria offrendo un’esperienza che, se non ben progettata, ha lasciato i visitatori con un po’ di nausea a causa della cinetosi. Tra il 2015 e il 2018, il 30% dei produttori europei di montagne russe in acciaio aveva incorporato la realtà virtuale nei propri prodotti, ma questa tendenza è poi scemata. Indubbiamente la pandemia ha stimolato i produttori di giochi virtuali a creare prodotti che simulano

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Lo Spettacolo Viaggiante

un giro sulle attrazioni o parchi divertimento virtuali. A mio avviso, finché la tecnologia non proporrà alternative ai visori VR, così come li vediamo oggi, per visualizzare immagini 3D la commistione tra esperienza fisica e visore non darà grandi soddisfazioni, al netto dell’esperienza, piacevole, offerta da qualche attrazione con numero di posti limitato e sedili dinamici, che non collocherei certamente nel contesto di un parco dotato di un roller coaster spettacolare, ma in un centro d’intrattenimento per famiglie o in un centro commerciale. Diversa è certamente l’esperienza già offerta nelle attrazioni Star Wars: Galaxy’s Edge dei parchi Disney ad Anheim e Orlando grazie all’AR. Le attrazioni, costate un miliardo di dollari ciascuna, includono un’esperienza di realtà aumentata basata su una app, Play Disney Parks, disponibile per i sistemi iOS che Android. I membri del team di Walt Disney Imagineering e LucasFilm hanno lavorato duramente per permettere a chi usa la app di hackerare sistemi di controllo delle porte, scansionare codici QR per sapere di più su cosa c’è all’interno degli edifici, risolvendo piccoli enigmi o puzzle. Si possono inoltre leggere messaggi invisibili scritti sui muri in una lingua aliena, che sarà poi tradotta, intercettare e decriptare i messaggi radio tra la Resistenza e il Primo Ordine, per chi conosce i protagonisti della saga. L’AI nei parchi divertimento Credo che l’Intelligenza Artificiale, o AI, sia invece uno strumento molto valido per implementare l’e-


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Schermate della console sulla app Play Disney Parks.

PARCHI di divertimento

sperienza dei visitatori di un parco a tema. L’AI e il Machine Learning permettono di migliorare la gestione delle code e delle prenotazioni, ottimizzando i flussi grazie a funzioni predittive. Perché è necessaria l’analisi predittiva nei parchi divertimento? L’analisi predittiva effettuata da piattaforme AI è fondamentale nella la gestione dei parchi per la pianificazione dei servizi. Attraverso i dati i manager possono ottenere e analizzare informazioni sul numero di persone fisicamente nei parchi e sul numero di persone che escono senza, ad esempio, effettuare acquisti. Con l’integrazione di altre fonti di dati associati ai clienti, inclusi dati demografici, percorsi e zone di interesse nel parco, la strategia di marketing e sviluppo dei parchi divertimento, e i risultati possono essere notevolmente migliorati. Oltre ad aumentare il rapporto di conversione, altri risultati da raggiungere sono: Gestione dei flussi di visitatori Individuazione dei comportamenti e tendenze dei clienti Ottimizzazione degli orari del parco e dei turni del personale in base agli orari di affluenza Analisi e ottimizzazione delle promozioni e campagne di marketing. I famosi braccialetti offerti nei resort Disney hanno funzioni che facilitano enormemente la giornata al parco gestendo al meglio la possibilità di fruire delle attrazioni, spettacoli e ristorazione, ma forniscono dati indispensabili alla pianificazione e allo sviluppo di prodotti e servizi.

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Lo Spettacolo Viaggiante

Il Metaverso per Nicole Cutrufo Abbiamo chiesto a Nicole Cutrufo, founder di Doitwell, una società americana di consulenza nel settore dei parchi e attrazioni turistiche, un suo pensiero su metaverso e parchi divertimento: “Quest’anno abbiamo scoperto il Metaverso e prima ancora l’importanza dell’esperienza degli utenti online bloccati nelle proprie case con le loro famiglie durante la pandemia che stiamo vivendo. Facebook lancia il Metaverso al Web Summit e nella stessa arena il CEO di Tripadvisor ci ricorda quanto sia intrinseco nell’essere umano viaggiare e l’esperienza di scoperta ad esso connessa. Online o offline? Le due realtà sono ormai complementari. Ci aspettiamo delle esperienze che riescano ad intrattenere, emozionare e sognare intensamente online quanto offline. Siamo solo all’inizio di questa trasformazione digitale e dobbiamo guardare ai più giovani utenti, ai bambini e ai digital native per capire come creare e vivere l’innovazione integrando le esperienze e la percezione delle stesse ad ogni touch point. Saranno loro a decidere come e quando unire i due mondi e utilizzare uno schermo o altro. Meta guarda all’europa per sviluppare il metaverso ricercando 10.000 talenti. I grandi players cercano sempre più di rendere l’esperienza online e offline “seamless”e forse ancor di più di rendere questa esperienza unica e speciale ad ogni interazione. Quanto potrà fare la creatività made in Italy? La sfida è aperta.” — Nicole Cutrufo, DoitWell


Conclusioni L’introduzione di tecnologie che riconducono al metaverso nei parchi divertimento dovrà fare i

Vyloo.

conti con l’esperienza fisica, irrinunciabile per i visitatori. AR e AI avranno certamente un ruolo importante nello sviluppo di nuove attrazioni, moltiplicando le sensazioni e facendo vivere un’esperienza migliore, se il Phygital sarà ben progettato per migliorare la Customer Experience. I parchi di divertimento virtuali lasciamoli per ora all’imponente mercato delle console casalinghe e delle app per cellulare. Nessuna chiusura verso nuove sperimentazioni, ovviamente, ma con i piedi ben saldi sulla Main Street di un parchi di divertimento, più reale che realistico.

PARCHI di divertimento

Altra applicazione dell’AI è sicuramente nella operatività di robot e animatronici Probabilmente a breve sarà realizzato un progetto su cui la Disney sta attualmente lavorando per adattare il linguaggio emotivo dinamico ad interagire con gli ospiti in modo realistico e credibile, analizzando le emozioni della persona con cui il robot sta parlando e adattandosi le sue risposte a seconda dei casi. A guidare in questa direzione ci sono i Vyloo, tre esseri alieni a Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!, attrazione presente a Disney California Adventure. Le creature esibiscono i propri stati d’animo oltre a essere in grado di “leggere” i gesti non verbali degli ospiti con cui interagiscono. Gli strumenti tecnici necessari sono contenuti nel ramo dell’albero su cui si appollaiano i tre Vyloo e all’interno dei loro corpi, che incorporano sensori e telecamere. Staremo a vedere quando la Disney implementerà i propri robot con l’NLP, trasformandoli in assistenti virtuali o personaggi animati in grado di parlare con il pubblico. Sicuramente sarà una sorpresa per tutti.

I progetti del gruppo Disney per il 2022 in un messaggio ai dipendenti Il CEO della Disney Bob Chapek ha delineato i suoi piani per il nuovo anno con un messaggio ai dipendenti, inviato lo scorso 10 gennaio, specificando la strategia dell’attività 2022.

Team, All’inizio del nuovo anno, voglio condividere la nostra missione e i pilastri strategici che saranno la chiave del nostro successo, ma prima voglio iniziare il 2022 con una nota di gratitudine per tutti voi, il vostro talento, dedizione e ottimismo nel periodo più dirompente della storia della nostra azienda. Grazie a te, stiamo resistendo alla pandemia e ne stiamo uscendo più forti che mai. Negli ultimi due anni, abbiamo continuato a raccontare le migliori storie del mondo, ci siamo riorganizzati e abbiamo

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PARCHI di divertimento

accelerato la nostra trasformazione per servire meglio il pubblico e gli ospiti. Ci siamo guardati dentro durante un periodo di disgregazione sociale, abbiamo visto quanto restava da fare e abbiamo apportato cambiamenti significativi. E, naturalmente, abbiamo subito un cambio di leadership e sono enormemente grato per l’enorme base che Bob Iger ci ha lasciato. Hai raggiunto queste cose durante una pandemia irripetibile e voglio ringraziare coloro i cui ruoli richiedono che siano in ufficio o in uno dei nostri parchi, così come quelli che lavorano da casa e hanno dovuto gestire la didattica a distanza e affrontare le difficoltà nella cura dei bambini. Apprezzo anche la tua pazienza mentre iniziamo a riaprire i nostri uffici. Il nostro obiettivo a lungo termine è fornire una maggiore flessibilità e i tuoi leader saranno in contatto man mano che i piani si evolvono.

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È paradossale che questo sconvolgimento stia accadendo mentre ci prepariamo a celebrare il 100° anniversario della nostra azienda. Per quasi un secolo abbiamo determinato e ridefinito l’intrattenimento, creato innumerevoli ricordi indimenticabili e divertito fan e famiglie in tutto il mondo. È un’eredità che non ha rivali e una gradita responsabilità sulla quale costruire. E quindi credo che la nostra missione per quest’anno sia chiara: preparare il terreno per il nostro secondo secolo e garantire che i prossimi 100 anni della Disney abbiano lo stesso successo del nostro primo. Per farlo, ci concentreremo su tre pilastri. In primo luogo, l’eccellenza narrativa. Ciò che rende la Disney così unica è che le storie che raccontiamo significano qualcosa per le persone. Ispirano, danno speranza, ci uniscono, illuminano il mondo che ci circonda e creano ricordi memorabili. Questa è la magia della Disney e dobbiamo continuare a impostare la barra della creatività sempre più in alto. A tal fine, e oltre a tutti gli altri miei meeting creativi, sto organizzando un nuovo incontro mensile permanente con i nostri leader creativi senior per discutere le opportunità che affrontiamo come impresa che vive di narrazione. Ciò incoraggerà la collaborazione, la condivisione delle migliori pratiche e stimolerà la creatività tra i vari reparti. In secondo luogo, l’innovazione. Da Steamboat Willie (il primo cartone animato distribuito dalla Disney nel 1928 n.d.t.), siamo stati i narratori innovativi più importanti del mondo. Ciò deve continuare con l’evolversi della tecnologia, offrendo ai nostri team creativi nuove tele su cui dipingere, come il metaverso. Dovremmo essere particolarmente in-

Lo Spettacolo Viaggiante

novativi mentre cerchiamo di dare vita alle storie in modi nuovi, in particolare se migliorano ciò che molti chiamano il nostro “ecosistema in franchising”, che è una delle cose che ci distingue. E terzo, l’attenzione incessante sul nostro pubblico. Siamo una grande azienda con molti decisori e stakeholder, ognuno dei quali ha un ruolo nel nostro processo decisionale. Ma alla fine, la nostra guida più importante, la nostra stella polare, è il consumatore. In questo momento, il loro comportamento dice a noi e al nostro settore che il modo in cui vogliono vivere l’intrattenimento sta cambiando, e sta cambiando rapidamente grazie alla tecnologia e a causa della pandemia. Dobbiamo evolvere con il nostro pubbli-

«ci concentreremo su tre pilastri. l’eccellenza narrativa, l’innovazione e l’attenzione incessante sul nostro pubblico.» co, non lavorare contro di loro. E così li metteremo al centro di ogni decisione che prendiamo. Quando guardi al panorama dell’intrattenimento, credo che la Disney sia sola. Abbiamo il motore dello storytelling più creativo al mondo insieme ai marchi e ai franchise più amati al mondo, che possiamo portare in vita come nessun altro. Abbiamo un portafoglio di piattaforme di distribuzione in tutto il mondo, inclusi potenti servizi di streaming, con la possibilità di raggiungere il pubblico ovunque e in qualsiasi momento. Abbiamo la testata giornalistica n. 1 e il marchio più affidabile nello sport. Avviciniamo le persone e creiamo ricordi magici che durano una vita nei nostri parchi e sulle nostre navi da crociera. Abbiamo una capacità unica di incidere nella cultura e connetterci con le persone a livelli profondamente personali. E abbiamo te, la migliore squadra del settore. Bob


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Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo

Stabilite le regole per usufruirne

PARCHI di divertimento

Tra i beneficiari, alberghi, agriturismi, complessi fieristici e congressuali, stabilimenti balneari, terme, porti turistici e parchi tematici, anche acquatici e faunistici.

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on un avviso pubblico, il ministero del Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

Beneficiari Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

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Credito d’imposta o contributo a fondo perduto Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi. La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021. Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi. Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le


Costi agevolabili Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri. La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo. I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021. Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.

L’istanza online La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti. I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.

PARCHI di divertimento

deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere. La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap. L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno. F24 per il credito d’imposta Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020. Erogazione Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.

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«La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.»

Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria. In aiuto anche il finanziamento agevolato Se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica. (fonte: Fisco Oggi – Agenzia delle Entrate) Ecco le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’art. 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152“. Saranno presto disponibili anche delle FAQ. SPESE AMMISSIBILI Ai sensi dell’Articolo 5, Comma 1, dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152”. Ai fini della determinazione degli incentivi di cui all’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi

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e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152”, sono considerate ammissibili le seguenti spese: relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152: le spese per gli interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015. Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152: qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;


le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio. Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

Relativamente agli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per: demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma manel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi deldecreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

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Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per: sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminalidegli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali serviziigienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica; interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici; realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili; sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche; sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porteesterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori; realizzazione di balconi e logge; servizi igienici; sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili,quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche; sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico; installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modificadei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti; installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico,che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche

Ultim’ora Ammesse anche le spese per “l’installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici, muniti di sistemi di accumulo”.

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dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

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Relativamente alla realizzazione di piscine termali, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per: la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gliimpianti tecnologici e i vani tecnici di servizio; la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabiliper l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi; Relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per: vasche per balneoterapia; apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari; attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione delfango; attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinariper palestra, ausili per deambulazione, lettini; realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature. Relativamente agli interventi di digitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 5, lettera e),del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per: acquisto di modem, router e impianti wifi; realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi perla gestione e la sicurezza degli incassi online; acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabi-

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lità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori; acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management; acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR; acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestionedella clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente; acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione ecommercializzazione digitale di servizi e offerte innovative. Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica,di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredoe componenti di illuminotecnica. Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dell’ammissibilità all’incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021. Le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cuiall’articolo 4, comma 1, lettere da a) a f ), dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili. Le domande si presentano dal sito www.invitalia.it da 28 febbraio alle ore 17 del 30 marzo 2022.



Le inaugurazioni 2021 firmate Tecnopiscine International

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Nuove realizzazioni per Tecnopiscine, che ha concluso molti progetti nel 2021. Si tratta di scivoli acquatici, playgrond, Spray Park e nuove strutture.

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Palalancia (Chivasso) In soli sei mesi di lavoro è stato trasformato un impianto natatorio esterno al Palazzetto dello sport, realizzando un vero e proprio parco acquatico destinato a un’utenza ampia e alle famiglie. Obiettivo del progetto era potenziare il centro tramite la costruzione di una piscina attrezzata per bambini e una nuova piscina con acquascivolo multipista. Novum by the Sea (Olimp, Romania) Presso il Novum by the Sea, hotel 4 stelle a Olimp in Romania, è stato installato un coloratissimo Play Slide per bambini con tanti modelli di acquascivoli differenti. L’attrazione è stata arricchita con una simpatica “botte ad acqua”, archi, ponti, fiori, tetti, pesci e palme dai colori brillanti e vivaci.

ecnopiscine International ha curato direttamente la progettazione e realizzazione dei nuovi progetti con attenzione particolare all’innovazione di prodotto e alla sicurezza degli utenti. Ecco le realizzazioni più significative:

Aquafan (Riccione) Dopo una fase di progettazione della durata di 15 mesi, seguita da altri 21 mesi di lavori in cantiere, lo scivolo M280 ha preso finalmente vita. Si tratta di 280 metri di pura adrenalina che permettono di vivere – allo stesso tempo e in un colpo solo – le emozioni di tanti scivoli differenti. L’M280 si è aggiudicato il “Premio Speciale della Giuria” ai Parksmania Awards. Aquafollie (Caorle) Il nuovo Vortex dell’Aquafollie di Caorle, con i suoi 15 metri di altezza è l’attrazione più grande del parco. Il percorso si snoda per 150 metri attraverso un tubo illuminato da luci a led ed è adatto an-

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che ai più piccoli perché si scende a bordo di un gommone biposto. Anche il Vortex si è aggiudicato il “Premio Speciale della Giuria” in occasione dei Parksmania Awards 2021.

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Bluserena Is Serena Badesi Village (Badesi) Per il villaggio turistico Bluserena Is Serena Badesi Village, in Sardegna, è stato progettato uno Spray Park personalizzato, con materassino, di 150 mq di ampiezza. Uno spazio pensato per i bambini dai 2 anni in su nel quale si può giocare in tutta sicurezza.



Parchi Avventura Italiani: differimento del meeting calendarizzato in febbraio

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l meeting calendarizzato per febbraio purtroppo non si terrà. A poche settimane dalle date prefissate e a seguito della situazione dei contagi il Consiglio Direttivo ha assunto la decisione di differire l’evento, prevedibilmente in ottobre.

Assemblea di parchi Avventura Italiani Si è svolta online lo sorso 18 febbraio l’assemblea dei Soci di PAI. Oltre all’approvazione dei rendiconti economico-finanziari del 2020 e 2021 e si è deciso all’unanimità di prorogare le cariche associative attuali fino a tutto il 2022. Si è quindi affrontato il tema della revisione delle Linee guida predisposte dall’Associazione per la gestione del parco durante la pandemia, il cui nuovo testo prenderà atto delle mutate condizioni e della più ampia conoscenza dei mezzi di contagio. Altro punto di discussione è stato quello relativo

Le previste complicazioni nel viaggiare, causate dal peggioramento dei dati di alcune Regioni, avrebbero infatti potuto condizionare la riuscita dell’evento e dell’esposizione dei prodotti e servizi.

ad un avvicinamento all’associazione del parchi tematici, acquatici e faunistici: sul punto il Direttivo ha ricevuto un mandato esplorativo. Si è parlato di meeting e, sul tema delle esposizioni di settore, è stato dato mandato al Direttivo di prendere contatto con i colleghi europei per la partecipazione al congresso europeo dei parchi avventura. Infine il tema dell’ accoglienza delle scolaresche: ci si è confrontati sulla possibilità di organizzare giornate di eventi sportivi a parco chiuso al pubblico, riservati a una o più scuole che abbiano prenotato la partecipazione, con una proposta legata ad attività all’aria aperta. Tali iniziative appaiono del tutto praticabili nel rispetto delle norme vigenti.



Notizie ANBI

FUORICAMPO

Un codice Ateco per “spazi multifunzionali di intrattenimento e divertimento”: accolta da ISTAT la richiesta dell’ANBI

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ino ad oggi è stato molto difficile collocare i centri d’intrattenimento per famiglie all’interno della classificazione ATECO, che a causa della pandemia ha assunto grande rilevanza in relazione alle chiusure e riaperture e dei contributi disposti dal Governo. C’è riuscita l’ANBI, associazione che rappresenta i grandi centri d’intrattenimento che possono ospitare bowling, apparecchi da trattenimento e attrazioni dello spettacolo viaggiante, come lasegame e playground, oltre alla ristorazione e feste per bambini. Grazie ad un’attività istituzionale avviata da oltre un anno con il supporto tecnico dell’ANESV e alla partecipazione ad alcune delle riunioni del Comitato ATECO dell’Istat, è stato possibile ottenere un inquadramento ATECO, nel codice 93.29.90, che raggruppa “il noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento n.c.a. come parte inte-

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grante di strutture ricreative - sagre e mostre di natura ricreativa - attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture - animazione di feste e di villaggi turistici - ludoteche e spazi multifunzionali di intrattenimento e divertimento - spettacoli di fuochi d’artificio”. Si tratta di un risultato importante, che introduce nella classificazione nazionale un’attività spesso confusa con le semplici “sale giochi”, rivolta essenzialmente ad un pubblico di famiglie e adolescenti alle quali offre un modo divertente per trascorrere il tempo libero, socializzare e festeggiare in compagnia in grandi spazi coperti. In un momento difficile per chi svolge attività ricreative al chiuso, l’inserimento di questa specifica attività è un segnale che fa ben sperare nella ripresa delle imprese coinvolte, circa 200 in Italia. Un vero successo per la Presidenza e il Consiglio Direttivo di ANBI.


S.O.S.

A Tutti Gli Esercenti dell’ANESV Sono Ciro Guida, socio ANESV, dal Febbraio 1968, eletto Consigliere Regionale nel 1969, Consigliere Nazionale nel 1971 e Presidente Dell’ANESV sezione Campania e Calabria da oltre 30 Anni, credo di essere il più anziano Presidente di Sezione Anesv. Testo: Ciro Guida*

Questo e il momento di essere uniti, non nascondiamoci dietro la paura del versamento per l’Adesione all’Associazione di pochi Euro, ponendo così un limite alle nostre capacità imprenditoriali. Siamo tantissimi, tantissimi esercenti che hanno dedicato sacrifici per anni, sacrifici professionalità e lavoro per una scelta di Vita. Battiamoci e lottiamo per un ideale, lottiamo perché la nostra Associazione sia mantenuta, difesa da tutti gli esercenti come me, che credono nel Lavoro che svolgono e credono in un futuro per le nuove leve. Non permettiamo che qualche piccola minoranza, ci condizioni tutto il lavoro svolto. L’ANESV è una parte integrante dello Spettacolo Viaggiante; sappiamo tutti che qualche defezione esiste ancora, ma agli uomini che hanno gestito l’Associazione sia a livello Regionale che a Livello Nazionale va dato pieno merito senza inutili pregiudizi.

FUORICAMPO

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crivo queste righe per dare tangibilità ai miei pensieri, ai miei timori, ma prima di tutte alle mie convinzioni. Sappiamo tutti, che negli ultimi anni ci sono state defezioni di adesioni all’ANESV Sia Nazionale che Regionale. Cari Giostrai Ma cosa stiamo facendo? Crediamo forse di poter fare a meno dell’Associazione solo perché fino ad ora ha lavorato in silenzio ed umiltà, permettendo ad altre Piccole Organizzazioni di prendersi un pò di scena mediatica, ma non gli oneri dei risultati ottenuti? Commetteremmo un grave Errore nel sottovalutare i problemi ancora esistenti. Non facciamoci illusioni, per la nostra Categoria, in un’emergenza di queste proporzioni servono provvedimenti volti ad evitare che l’attuale “navigazione a vista” porti a conseguenze ancora più gravi che avrebbero certamente ripercussioni sulla nostra Attività. Le regole cambiano continuamente e serve una programmazione degli interventi Associativi da realizzare. Tutti sappiamo che la categoria dello Spettacolo Viaggiante è una sola, ma sappiamo anche quale contributo di uomini e finanze ha dato l’ANESV nel corso degli anni per ottenere che ognuno di noi potesse contare su una Associazione in grado di difendere i propri e gli interessi altrui. A chi l’ha voluta ha dato la Possibilità associativa come Consigliere Regionale di poter dialogare con Amministratori e Dirigenti Comunali, al pari delle altre categorie di imprenditori e lavoratori. La Sezione ANESV Campania ha contribuito alla promozione e alla appro-

vazione della legge Regionale Campania n. 6/2007, unica Regione d’Italia, la Campania, che concede contributi allo Spettacolo Viaggiante in modo sistemico con cadenza annuale. Io credo che sia importante, direi vitale, riuscire a salvaguardare quanto è stato conquistato dall’ANESV. È bene difendere il nostro passato e il nostro presente; ma il futuro è lì che ci attende, serve organizzazione e programmazione senza le quali potremmo trovarci a svolgere un Lavoro, senza nessuna professionalità.

Un Appello infine vorrei rivolgerlo ai nostri giovani affinchè dedicassero più impegno ai problemi dello Spettacolo Viaggiante ed all’Associazione. Una volta ancora sottolineo l’importanza del rinnovo dell’Adesione All’ANESV, Associazione che da sempre difende e tutela i diritti della Categoria dello Spettacolo Viaggiante. È questo il senso dell’essere socio di ANESV: non solo un atto ma un impegno per la Categoria, l’equità e la giustizia sociale. Diventa socio di ANESV e accompagnaci per tutto il 2022! Con la speranza che tanti rappresentanti come me lo condividano e lo facciano condividere. (*) Presidente Sezione Campania e Calabria

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FUORICAMPO

Decontribuzione INPS per i settori del turismo e spettacolo Come noto, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (di seguito, anche decreto Sostegni bis), ha previsto, all’articolo 43, comma 1, che:

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i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.


«Con il messaggio n° 96 del 10 gennaio 2022, l’Inps ha indicato le modalità operative per l’accesso al beneficio.»

In particolare, si precisa che nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”). I datori di lavoro che ritengono l’importo autorizzato non corrispondente a quanto effettivamente spettante possono proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio e, dunque, entro il 9 febbraio 2022 una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell’ammontare dell’esonero. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”. Il messaggio contiene, infine, indicazioni operative sulle modalità di fruizione dell’esonero nelle denunce contributive presentate dal datore di lavoro.

FUORICAMPO

Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.

Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame Nel messaggio l’INPS illustra le attività che sono state realizzate dall’Istituto per controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto e per determinare l’importo autorizzato.

fonte: Federturismo-Confindustria

Con il messaggio n° 96 del 10 gennaio 2022, l’Inps ha indicato le modalità operative per l’accesso al beneficio. Elaborazione delle istanze presentate L’INPS comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate. L’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

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Divieti di Circolazione 2022 per veicoli di massa superiore a 7,5 ton fuori dai centri abitati in Italia

FUORICAMPO

Legenda della tabella della pagina successiva.

Con la pubblicazione in GU n. 307 del 28 dicembre 2021 è stato emanato il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti oltre 7,5 t per l’anno 2022.

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l provvedimento non contiene modifiche sostanziali rispetto al calendario dello scorso anno; permane la possibilità – legata all’emergenza Covid-19 – per il ministero di emanare decreti dirigenziali (pubblicati sul proprio sito internet istituzionale) che possano sospendere il calendario annuale dei divieti – qualora dovesse rendersi necessario – per consentire l’approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità. Anche le attività di spettacolo di ogni genere possono chiedere almeno 15 giorni prima dell’esigenza una autorizzazione in deroga alla Prefettura di riferimento, indicando il percorso da effettuare e le date dei trasferimenti.

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Lo Spettacolo Viaggiante

Deroghe ed eccezioni ● Veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna: l’inizio del divieto posticipato di 4 h. ● Veicoli diretti all’estero: la fine del divieto anticipata di 2 h. ● Veicoli diretti in Sardegna e ai principali interporti nazionali, terminals intermodali e aeroporti: la fine del divieto anticipata di 4 h, anche per veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate all’estero, e per complessi veicolari scarichi diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. ● Veicoli circolanti in Sardegna e Sicilia, provenienti da altre parti d’Italia: l’inizio del divieto posticipato di 4 h. Tale deroga riguarda, oltre il semirimorchio, il trattore stradale, anche quando quest’ultimo non provenga dalla rimanente parte del territorio nazionale. ● Il divieto di circolare non si applica ai veicoli adibiti al trasporto di: carburanti e combustibili destinati alla distribuzione e consumo; fornitura di viveri o merci destinate alla marina mercantile, giornali, quotidiani, periodici, prodotti per uso medico; deperibili e prodotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. ● Il divieto non si applica ai veicoli prenotati per la revisione e che rientrano alla sede principale o secondaria dell’impresa intestataria degli stessi, a meno di 50 km.


FUORICAMPO

Decreto Ministeriale 506 del 14-12-2021 Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, di seguito codice della strada; VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti

eccezionali nonché dei veicoli che trasportano mercipericolose ai sensi dell’articolo 168, commi 1 e 4, del codice della strada; CONSIDERATO che, al fine di rendere più agevole l’attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite edesaustive su tali limitazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, da ultimo, con deliberazione del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021; VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16settembre 2021, n.126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

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VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”»”; VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021, recante “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”; VISTI i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14 gennaio 2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021 n. 12, 23 marzo 2021 n. 100 e, 2 aprile 2021 n. 127, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17, 24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo, 2, 3, 4, 5, 6 11, 18 e 25 aprile 2021; PRESO ATTO della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative; CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica potrebbe richiedere l’adozione di ulteriori provvedimenti di proroga dello stato di emergenza oltre il termine del 31 dicembre 2021; CONSIDERATO che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell’anno 2022; VISTA la nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto prot. n. 8326 del7 dicembre 2021; DECRETA: …omissis… Art. 7 (Categorie dei veicoli esentati dal divieto) 1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguentisoggetti: a) Forze di Polizia; b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto; c) Vigili del Fuoco; d) Protezione Civile; e) Croce Rossa Italiana; f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata. 2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

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a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica; b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio nettezza urbana”, nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l’emblema PT o con l’emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; e) servizi radiotelevisivi; f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale,utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità. 3. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione; e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato; f) macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell’autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circo-


lazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice. 4. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa; c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. 5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatoridi colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 8 (Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto) 1. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamentele seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi: a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile; c) giornali, quotidiani e periodici; d) prodotti per uso medico; e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP; f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita: 1) frutta fresca; 2) ortaggi; 3) fiori recisi; 4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto; g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali; h) prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali: 1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine,dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive; 2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 3) prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione e sterilizzazione. 2. Il divieto di cui all’articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto: a) pulcini destinati all’allevamento; b) animali vivi destinati alla macellazione; c) animali vivi provenienti dall’estero; d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi odeffettuate nelle quarantotto ore. 3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 9 (Condizioni per la circolazione in deroga al divieto) 1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessita e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell’articolo 10 e in base alle procedure contenute nell’articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi: a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigio-


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namento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite; c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature; d) trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente–l’immediatotrasferimento di tali prodotti; e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto; g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; h) circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera; i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche. 2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la Lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna dellefiancate e sul retro. Art. 10 (Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga) 1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all’articolo

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2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi: a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: 1) per i prodotti agricoli, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; 2) per le merci destinate all’alimentazione degli animali da allevamento, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticit  dell’approvvigionamento; 3) per i cantieri edili, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere; 4) per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione   prevista ininterrottamente; 5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare; 6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare; 7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalit , di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; 8) per i veicoli provenienti dall’estero di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; 9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto; b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione; c) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell’articolo 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. 2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, pu  essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto. 3. Per i veicoli provenienti dall’estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un’agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura


deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della localita di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita di confine.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare. 3. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al termine dell’istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato: a) l’arco temporale di validit , che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che pu  comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione; c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della cir-

4. Per le autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 5. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h).

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Art. 11 (Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia) 1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all’articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell’articolo 9, in funzione delle specificit  dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche; b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento; c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto; d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade; e) verifica della compatibilit  del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

colazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga; d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga; e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 12 (Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto 1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che neigiorni di calendario indicati nell’allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre2022. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi: a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità cheper ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di

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competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi: 1) militari e delle Forze di Polizia; 2) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; 3) civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente; b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’Allegato A al regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normativevigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenticasi: a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell’Allegato A dell’accordo ADR: 1) 1.1.3.1

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2) 1.1.3.2 3) 1.1.3.3 4) 1.1.3.6 5) 1.7.1.4 b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell’Allegato A dell’accordo ADR; c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuatanel capitolo 3.4 dell’Allegato A dell’accordo ADR; d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuatanel capitolo 3.5 dell’Allegato A dell’accordo ADR. 4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli dimassa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all’articolo 2. 5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall’articolo 7, comma 3, lettera e). Art. 13 (Efficacia connessa all’emergenza COVID-19) 1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. Art. 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali) 1. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro Ente od associazione interessati. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IL MINISTRO Firmato digitalmente da ENRICO GIOVANNINI Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Decreto Sostegni Ter

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Lo scorso 27 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni Ter. Si riepilogano, di seguito, le principali misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali:

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sonero contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali La bozza del decreto prevede la concessione di un esonero contributivo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero opera anche in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Esonero dal pagamento del contributo addizionale per la fruizione degli ammortizzatori sociali ordinari I settori più colpiti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 – in primis il settore turistico – auspicavano che con il Decreto Sostegni ter venisse prorogata la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale Covid-19. Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma Direttore responsabile Ferdinando Uga Vicedirettore Maurizio Crisanti

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Lo Spettacolo Viaggiante

Tale aspettativa era alimentata dal fatto che legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito un fondo di 700 milioni di euro “in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente” che si sperava fosse utilizzato per prorogare la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.

Il Decreto Sostegni ter non dispone la proroga della Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 ma si prevede unicamente che i datori di lavoro con i codici Ateco indicati all’allegato I del decreto stesso – tra i quali il 93.21 dei parchi divertimento – che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa utilizzando gli ammortizzatori sociali ordinari (di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Ne consegue che le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa dei lavoratori disposte dopo il 1° gennaio 2022 dovranno essere gestite tramite gli strumenti di integrazione salariale ordinari di cui al d.lgs. 148/2015 come modificati di recente dalla Legge di Bilancio 2022.

Dalle sezioni Antonello Volpi, Ferdinando Uga, Adriano Rossi, Ermes Fornaciari, Sauro Martini, Ciro Guida, Cosimo Amato

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