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P E R CORS O

LE NORME GIURIDICHE

PLUS

sono

DIRITTO

La sanzione dell’ergastolo Il termine ergastolo è stato usato per la prima volta dagli antichi Greci per indicare un luogo dove di notte venivano fatti riposare gli schiavi dopo aver lavorato nei campi. Nell’antica Roma, invece, la parola ha iniziato ad assumere il significato di punizione, perché indicava un campo di lavoro nel quale il padrone rinchiudeva gli schiavi che si ribellavano al trattamento crudele cui erano sottoposti. Da quel momento l’ergastolo non ha più perso il suo significato di punizione, e oggi indica la sanzione detentiva che consiste nel tenere rinchiusa in carcere una persona per tutta la durata della sua vita. Fino a poco tempo fa sui certificati del condannato si scriveva la formula «fine pena mai», proprio per indicare che la sanzione non sarebbe mai finita, se non con la morte del detenuto, ora invece compare l’indicazione «31/12/9999»: sembra una formula meno dura, ma in realtà non cambia la sostanza della pena perché la data indicata è irraggiungibile. In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello semplice e quello ostativo. L’ergastolo semplice concede al condannato che dimostra di essersi pentito di ciò che ha fatto alcuni benefici, come per esempio la possibilità dopo 15 anni di permanenza in carcere di ottenere permessi di uscita, l’opportunità di lavorare per alcune ore al giorno al di fuori del carcere e, dopo 30 anni di reclusione, la possibilità di ottenere la liberazione. L’ergastolo ostativo, invece, non concede alcun beneficio, ed è inflitto alla persona che con il suo comportamento ha arrecato danni gravissimi alla società, per esempio partecipando ad associazioni mafiose, compiendo attentati e stragi ecc. Chi è condannato all’ergastolo ostativo non può uscire in alcun modo dal carcere, a meno che non decida di collaborare in modo efficace con l’autorità di giustizia, per esempio svelando i nomi di mafiosi o di terroristi, oltre naturalmente a dimostrare di essersi profondamente pentito del male compiuto.

obbligatorie

generali

astratte

esteriori

pecuniarie sanzioni detentive

IL DIR IT T O L’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una collettività in un determinato periodo forma il diritto oggettivo , che ha lo scopo di organizzare la società e garantire la convivenza ordinata e pacifica tra i suoi membri.

nn E S E M P I O Se affermiamo che il diritto dell’Unione europea si fonda sul rispetto della dignità di ogni essere

umano, ci riferiamo al diritto oggettivo applicato attualmente all’interno dell’Unione europea, che pone il valore di ogni persona al centro di tutte le norme giuridiche.

Il termine diritto può indicare anche un’altra situazione, cioè il potere riconosciuto alla persona di pretendere che gli altri si comportino nei suoi confronti in un certo modo. In questo caso si parla di diritto soggettivo , perché ci si riferisce al soggetto, cioè alla persona.

nn E S E M P I O Se affermiamo che il proprietario di un terreno ha il diritto di vietare al vicino di attraversarlo, ci riferiamo al diritto soggettivo di quel proprietario, il quale può pretendere dal vicino che non passi sul suo terreno. Le norme sia di diritto oggettivo sia di diritto soggettivo sono numerose e cambiano spesso per soddisfare al meglio le esigenze della collettività, perciò è necessario che esse siano coordinate fra loro, in modo da costituire un insieme ordinato di regole. Il complesso di tutte le norme giuridiche applicate in una società costituisce l’ordinamento giuridico, termine che sottolinea l’ordine che caratterizza il sistema del diritto.

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