EDILIZIA
Le novità sul Superbonus al 110% dopo la conversione in legge del DL Rilancio Si attendono ora i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del MISE
C
on l’approvazione - il 16 luglio - della legge di conversione del D.L n. 34/2020, il cosiddetto "Decreto Rilancio”, arriva il via libera al "Superbonus del 110%" che ora attende solo i due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro 30 giorni, previsti quindi entro ferragosto. Rispetto alla prima pubblicazione le modifiche all’articolo 119 sono numerose, a partire dalla platea dei beneficiari che ora, oltre ai condomìni, ai privati cittadini, agli Istituti Autonomi Case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, comprende anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche. Confermata la detrazione nella
32 Imprese & Territorio
n° 03 - 2020
misura del 110% per spese sostenute dal 1° luglio 2020 (anche per interventi iniziati in precedenza) al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ma escluse le unità immobiliari di lusso, ovvero delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Efficientamento energetico Cambiano i tetti di spesa per gli interventi “trainanti”. Per l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, da realizzare con materiali conformi ai C.A.M., riferito ora - oltre che all’edificio - anche a unità immobiliari, in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, sono previsti 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità in edifici plurifamiliari; 40.000 € per unità, in edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 €
per unità, in edifici composti da più di otto unità immobiliari. Così pure per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati: 20.000 € per unità, in condomini fino a 8 unità immobiliari e 15.000 € per unità, oltre. Mentre sono stati confermati i 30.000 € per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nei singoli edifici o nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di Ecobonus (art.14 D.L. n. 63/2013), se realizzati congiuntamente ad uno dei trainanti e nei relativi limiti di spesa. In caso gli interventi trainanti non possano essere eseguiti perché vietati da vincoli del codice dei beni culturali o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica