LAVORO
La “riespansione” della tutela reintegratoria Una mera precisazione del precedente orientamento? In realtà no: la Suprema Corte opera un deciso cambiamento di rotta. Il nuovo orientamento, infatti, riapre (oggettivamente) un ampio spazio all’applicazione della tutela reintegratoria... [Roberto Magini] Funzionario Servizio sindacale e Lavoro
tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellata dalla l. n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”. precisazione del proprio precedente orientamento, la Suprema Corte opera un deciso cambiamento di rotta. Il precedente orientamento, infatti, muovendo dalla considerazione che nel regime introdotto dalla legge Fornero la tutela reintegratoria “costituisce l’eccezione alla regola rappresentata della tutela indennitaria”, aveva evidenziato che la reintegrazione presuppone la “conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo”, ossia “l’abuso consapevole del potere disciplinare” (cfr. le sentenze della Cassazione n. 12365
del 2019, n. 13533 del 2019, n. 19578 del 2019, n. 31839 del 2019). Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, era stato affermato che il licenziamento illegittimo è meritevole della tutela reintegratoria “solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa”. Ciò anche perché “l’apertura all’analogia o a un’interpretazione che allargasse la portata della norma collettiva oltre i limiti sopra delineati (…) produrrebbe effetti esattamente contrari a quelli chiaramente espressi dal legislatore in termini di esigenza di prevedibilità delle conseguenze circa i comportamenti tenuti dalle parti del rapporto”. Appare chiaro, quindi, che l’approdo al quale è ora pervenuta la sentenza n. 11665 del 2022 cambia notevolmente le “carte in tavola”. Ed infatti, nei frequenti casi in cui i contratti collettivi individuano le sanzioni conservative facendo riferimento a “clausole generali o elastiche” (con formule quali, ad esempio, “lieve irregolarità nell’adempimento”, “esecuzione del lavoro senza una necessaria diligenza”, o “esecuzione con negligenza grave”) non vi è alcuna tipizzazione di condotte, bensì vi è soltanto un generico richiamo a concetti indeterminati aperti alla valutazione giudiziale. In tali casi, non può dirsi vi sia alcuna “chiara riconducibilità della condotta tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali -
voratore”. E, quindi, fare leva su concetti indeterminati apre la strada a quegli effetti di “imprevedibilità” che il precedente orientamento intendeva evitare (in ciò risultando più aderente alla ratio della riforma dell’art. 18). È da precisare che la sentenza di cui trattasi argomenta puntualmente le proprie conclusioni ritenendole maggiormente conformi a un “bilanciamento” dei contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro (richiamando anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 59 del 2021 e n. 150 del 2020). Sta di fatto, però, che il nuovo orientamento riapre oggettivamente un ampio spazio all’applicazione della tutela reintegratoria fondata su un giudizio che, nella sostanza, è proprio di proporzionalità, valutare se la condotta contestata al lavoratore sia proporzionata alla gravità delle infrazioni descritte dai contratti collettivi facendo riferimento a clausole generali o elastiche. In sostanza, così come prima della riforma Fornero la reintegrazione era applicabile in tutti i casi di mancanza di proporzionalità tra la condotta contestata di licenziamento, il giudice sarà chiamato ora a applicare la reintegrazione tutte le volte che la condotta contestata sia di da clausole contrattuali ampiamente indeterminate quanto lo sono le clausole
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on la recentissima sentenza n. 11665 dell’11 aprile 2022, la Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto: “in tema di licenzia-
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