Apinforma 13-2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGETICI ApINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 13 15 luglio 2023
L’intelligenza artificiale nell’ambito produttivo Proroga e ravvedimento speciale Comunicazione dei crediti energetici Flat tax incrementale Beni in comodato CCNL Unionmeccanica Confapi Accordo UE per proteggere i lavoratori dall’amianto Proroga Comitato nazionale Albo gestori ambientali Aggiornato il DGUE ANAC: le SOA verificano i CEL presentati dalle imprese 8 9 10 12 14 17 20 21 22 39 Sommario notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 13 15 luglio 2023 LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO LA NOSTRA POSIZIONE

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Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente Scadenze aziendali del mese di agosto 2023 28 29
ORGANIZZAZIONE

L’intelligenza artificiale nell’ambito produttivo

dIChIArAzIone del PreSIdente dI ConfAPI fvg

MASSIMo PAnICCIA

Il costante progresso della ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale ha immediate ricadute sulle imprese, in particolare su quelle caratterizzate da processi produttivi sempre più automatizzati. Ciò implica per l’Imprenditore un impegno costante in termini di investimenti sia in impianti e macchine destinati ad attrezzare l’area produttiva, sia nella formazione e aggiornamento delle pro-

prie maestranze alle quali si richiedono competenze sempre più evolute.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito produttivo potrà portare miglioramenti, crescita e sviluppo, ma anche l’effetto di un riposizionamento professionale, non dobbiamo però correre il rischio di una fuoriuscita di lavoratori poiché questi restano la risorsa più importante per l’imprenditore.

Udine, 29 giugno 2023

pAG. 8 - ApINFORMA / La nostra posizione - numero 13 - 15 luglio 2023

e ravvedimento speciale

I ChIArIMentI fornItI dAll’AgenzIA delle entrAte

L’art. 1 commi da 174 a 178 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) hanno previsto, in deroga al ravvedimento operoso ordinario, un ravvedimento speciale che prevede il pagamento della sanzione nella misura di 1/8 del minimo edittale. La definizione agevolata può riguardare anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi, rimangono invece esclusi i casi di omessa dichiarazione. La regolarizzazione prevede la dilazione degli importi dovuti fino a 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2%.

Possono essere sanate le violazioni sostanziali, come l’infedele dichiarazione e quelle prodromiche, come ad esempio l’omessa fatturazione. Il termine originario di versamento della pri-

ma rata era fissato al 31 marzo 2023, ma il D.L. 34/2023 (decreto Bollette) lo ha prorogato al 30 settembre che, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023.

In caso di versamento rateale è stato anche prorogato dal 30/6 al 31 ottobre 2023 il termine della seconda rata e dal 30/9 al 30 novembre il termine della terza. Quelle successive sono state confermate nelle originarie scadenze.

La proroga è entrata in vigore in corrispondenza del termine di versamento originario vale a dire il 31 marzo 2023 e ciò aveva creato dei dubbi, in caso di scelta di pagamento rateale. Non era chiaro se fosse possibile usufruire della proroga rispettivamente al 31/10 e 30/11 per le seconde e terze rate, ovvero fosse necessario rispettare il piano originario, vale a dire 30/6 e 30/9.

L’Agenzia delle entrate nelle FAQ del 28 giugno 2023 ha chiarito che i termini di versamento prorogati si applicano anche alle rate. Conseguentemente i contribuenti che hanno iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo, possono utilizzare i nuovi e più ampi termini per versare la seconda e la terza rata, facendo decorrere gli interessi della seconda rata dal 1° ottobre 2023.

pAG. 9 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2023
(pZ)
Proroga

Comunicazione dei crediti energetici

rIAPerto Il CAnAle teleMAtICo e reMISSIone In bonIS

Lo scorso anno sono stati adottati diversi interventi agevolativo, sottoforma di credito d’imposta, per mitigare il forte incremento dei prezzi dell’energia. Le agevolazioni hanno interessato i consumi di gas ed energia elettrica delle imprese riferiti al secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e il primo e secondo del 2023.

La norma (decreti Aiuti ter e quater) prevedeva che entro il 16 giugno 2023, i beneficiari presentassero un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022 attraverso l’apposito modello approvato con provvedimento del 16 febbraio 2023.

In particolare il modello richiedeva l’indicazione:

- dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022;

- dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

- dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022.

Il mancato invio della comunicazione entro il 16 marzo 2023 ha determinato l’impossibilità di uti-

lizzare il credito residuo in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 17 marzo 2023. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 ha riconosciuto l’utilizzo della “remissione in bonis” (art. 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012) ai soggetti che non hanno inviato la comunicazione entro il 16 giugno 2023 perché tale omissione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti in argomento. Tale omissione non può far perdere il diritto a beneficiare del credito d’imposta ma ne inficia esclusivamente l’utilizzo in compensazione, per la sola parte non compensata entro il 16 giugno 2023.

Con l’avviso del 26 giugno 2023 la stessa Agenzia delle entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione. La remissione in bonus richiede la trasmissione della citata comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Considerato anche il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti in argomento deve necessariamente precedere l’utilizzo del credito, l’invio del modello deve essere eseguita entro il 30 settembre e deve essere posta in essere prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Qualora invece s’intenda correggere una dichiarazione inviata nei termini perché errata, si dovrà annullare la dichiarazione inviata e procedere con un nuovo invio.

Per entrambe le ipotesi è necessario versare una sanzione di 250 euro utilizzando il modello F24 ELIDE e il codice tributo 8114.

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(pZ)

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Flat tax incrementale

PrIMI ChIArIMentI dell’AgenzIA delle entrAte

pREMESSA

L’art. 1 commi da 55 a 57 della legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha introdotto un meccanismo di riduzione delle imposte a favore dei contribuenti che dichiarato un reddito maggiore rispetto al triennio precedente. La norma è riservata esclusivamente ai lavoratori autonomi e ditte individuali che non aderiscono al regime forfettario. Il meccanismo prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 - 2022, decurtato del 5% (franchigia), fino ad un limite di 40.000 euro.

La flat tax sostituisce Irpef e addizionali. Con la circolare n. 18 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime che, salvo proroghe, opererà solo per il periodo d’imposta 2023.

SOGGETTI INTERESSATI

Sotto il profilo soggettivo è stato confermato che possono accedere al regime premiale:

- le ditte individuale e i lavoratori autonomi a prescindere dal regime contabile adottato;

- gli imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD;

- imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare del regime in argomento:

- i soggetti che iniziano l’attività nel 2023, con-

siderata l’impossibilità di individuare il l’incremento reddituale;

- i redditi di lavoro autonomo esercitato in forma associata;

- i contribuenti forfettari, a meno che nel 2023 non superino i 100.000 di ricavi e escano da tale regime;

- i redditi prodotti dalle società di persone o SRL trasparenti. A questo proposito si deve evidenziare che in caso di lavoratori autonomi o imprenditori individuali con partecipazioni in dette società, il regime è applicabile limitatamente al reddito prodotto in forma individuale. L’esclusione non opera nel particolare caso in cui la partecipazione nella società di persone o di capitali trasparente, sia inserita nell’attività d’impresa attraverso la sua iscrizione nell’inventario o registro acquisti. In questi casi, infatti la quota di reddito o il dividendo confluiscono nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo e come tali possono accedere alla Flat tax incrementale.

L’accesso all’agevolazione richiede l’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di confronto. La circolare in argomento a questo proposito precisa in caso di esercizio dell’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto deve essere fatto ragguagliando all’anno intero il reddito della frazione d’anno e confrontarlo con i redditi del triennio.

Così ad esempio se un contribuente ha iniziato l’attività il 1° ottobre 2021 conseguendo un reddito di 17.000 e nel 2022 il reddito annuale è stato di 58.000 euro.

Per individuare il reddito maggiore del triennio precedente si dovrà fare il ragguaglio del reddito conseguito nel 2021 come segue 92 : 365 = 17.000 : X da cui X = 67.445,65 che rappresenta il reddito maggiore del triennio di riferimento e da mettere a confronto con quello che sarà realizzato nel 2023.

È comunque riconosciuto l’accesso a questo regime nel caso in cui in uno o più anni del triennio 2020 – 2022 si sia adottato il regime forfettario. In questi casi il relativo reddito del triennio da considerare sarà quello indicato nel quadro LM.

pAG. 12 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2023

IL REDDITO INCREMENTALE

Per determinare la quota agevolata è necessario:

- disporre dei redditi dichiarati nel triennio 2020 – 2022;

- individuando quello più elevato del triennio;

- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e quello del triennio più elevato, decurtato di una franchigia del 5%.

Volendo esemplificare si pensi ad un imprenditore individuale che nel 2023 realizza un reddito di 210.000 euro.

Nel triennio precedente ha dichiarato i seguenti redditi:

2020 145.000 euro;

2021 163.000 euro;

2022 158.000 euro.

La flat tax sarà calcolata come segue:

40.000 euro della base imponibile della flat tax e conseguentemente questa deve essere calcolata sul limite massimo (40.000) con un’imposta di 6.000 euro.

LE ULTERIORI pRECISAZIONI

La circolare 18/2023 in merito alla verifica del maggior reddito del triennio e della comparazione con quello dell’anno in corso ha precisato che deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, considerando esclusivamente il reddito d’impresa o lavoro autonomo, senza alcuna rilevanza quindi del reddito complessivo.

In caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e pertanto nel caso in cui il parametrato di confronto rispetto al 2023 sia negativo, l’intero reddito 2023 potrà essere agevolato, sempre nel limite dei 40.000 euro.

La quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo al fine della determinazione dell’Irpef ordinaria, senza considerare la franchigia.

Per determinare gli acconti Irpef e addizionali riferiti al 2024, si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di flat tax.

Come si può vedere il contribuente invece di pagare l’aliquota Irpef del 43% sulla quota incrementale pari a (210.000 – 163.000) x 43% = 20.210 pagherà solo 5.827,5, cui dovrà essere aggiunto quello relativo alle addizionali realizzando così un buon risparmio d’imposta.

Esempio 2

Se ipotizziamo che nel 2023 il reddito sarà di 220.000, mantenendo inalterati gli altri dati

È stato anche chiarito che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni e benefici di ogni tipologia.

L’IMpRESA FAMILIARE

Per le imprese familiari e coniugali la circolare in argomento ha precisato che:

- l’incremento di reddito deve essere calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa rispetto al triennio, quindi anche la quota imputata al collaboratore familiare;

- la flat tax trova applicazione solo con riferimento alla quota attribuita all’imprenditore.

Si pensi al caso in cui il maggior reddito del triennio sia di 50.000 e che nel 2023 si realizzi un reddito di 70.000 euro, ipotizzando che la ripartizione delle quote dell’impresa familiare sia 51% e 49%, la base imponibile ai fini della flat tax sarà:

70.000 - 50.000 - (5% di 50.000) x 51% = 8.925

In questo secondo caso viene superato il limite di

pAG. 13 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2023
Esempio 1 Reddito 2023 210.000Reddito 2021 (maggiore del triennio) 163.000Franchigia 5% sul reddito più alto (163.000x5%) 8.150 = ______ Differenza 38.850 Imposta dovuta 38.850 x 15% 5.827,5
Reddito 2023 220.000
Reddito 2021 (maggiore del triennio) 163.000
Franchigia 5% sul reddito più alto (163.000x5%) 8.150
Differenza (eccede il limite di 40.000) 48.850 Imposta dovuta 40.000 x 15% 6.000
avremo:
-
-
= ______
(pZ)

Beni in comodato

trAttAMento

ContAbIle e fISCAle

Il contratto di comodato non viene utilizzato solo nei rapporti tra privati ma un ampio utilizzo viene registrato anche nel mondo delle imprese. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito, nel senso che per il godimento di un determinato bene mobile o immobile non è previsto alcun corrispettivo anche se può essere previsto un determinato utilizzo (comodato modale). È reale in quanto si perfeziona con la consegna del bene ed inoltre ad effetti obbligatori in quanto fa nascere diritti e obbligazioni ma non produce effetti traslativi.

Il comodatario acquista quindi un diritto personale di godimento sul bene ottenendo la mera detenzione.

Come dicevamo l’utilizzo di questo contrato è molto diffuso anche nell’ambito imprenditoriale, basti pensare ai distributori di bevande o alle macchine di caffè concesse a bar e ristoranti in cambio di una fidelizzazione nella fornitura del caffè per un congruo periodo. Spesso viene utilizzato per avviare una start up da parte di imprese che concedendo impianti e macchinari a soggetti che diventeranno terzisti che, diversamente non avrebbero la capacità di acquisirli in proprio.

Sotto il profilo contabile si deve distinguere la posizione del comodante da quella del comodatario. Per il comodante i beni concessi in comodato sono contabilizzati secondo le regole ordinarie previste peri beni in proprietà e classificati in base alla loro destinazione che normalmente rientra nelle immobilizzazioni materiali.

Queste immobilizzazioni devono essere ammortizzate secondo le regole ordinarie previste dall’art. 2426, comma 1 n. 2 del codice civile. Per quanto riguarda l’individuazione dei coefficienti di ammortamento la risoluzione n. 133/2010 ha stabilito che si deve fare riferimento al tipo di at-

tività esercitata dal comodante e non quello del comodatario che utilizza il bene.

Il comodatario non assoggetta ad ammortamento i beni ricevuti in uso, ma può rilevare eventuali spese di manutenzione sostenute qualora sia previsto nel contratto di comodato che queste rimangono a suo carico. In questo caso devono essere contabilizzate secondo le regole previste per le migliorie sui beni di terzi distinguendo tra quelle:

- ordinarie deducibili interamente nell’esercizio di competenza;

- straordinarie deducibili in più anni in base alla quota imputabile a conto economico in base al minore tra vita utile e durata residua contrattuale.

I principi contabili riconoscono anche la possibilità di una capitalizzazione iscrivibile nelle immobilizzazioni materiali se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore ed avere una autonoma possibilità di utilizzo.

Di particolare importanza assumono poi i concetti di strumentalità e inerenza per quanto riguarda i profili fiscali.

Per il comodante il bene deve essere strumentale all’attività esercitata ed inerente alla stessa. Il concetto di inerenza, come noto, non è espressamente previsto dal TUIR ma si presume immanente all’interno dell’art. 109 comma 5 del TUIR. In base a tale principio le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio è quindi legato al tipo di attività esercitata e conseguentemente la deducibilità riguarda tutti i costi riferiti all’attività.

Per la strumentalità la circolare n. 90/E/2001 paragrafo 3 chiarisce che tale caratteristica è strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante. Ne consegue che le quote di ammortamento dei beni concessi in comodato sono fiscalmente deducibili dal comodante in presenza dei requisiti di inerenza e strumentalità.

In caso di risoluzione anticipata o di cessazione naturale del contratto, la risoluzione delle Entrate n. 41/2002, ha stabilito che la quota di ammorta-

pAG. 14 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2023

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distribuzione dei prodotti cessione del quinto, delegazione di pagamento, anticipo trattamento fine servizio e prestito personale di Prexta, la quale si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti, ovvero di altre Banche/Intermediari Finanziari collocati da Prexta. In tale ultima ipotesi questi ultimi, previa valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento, saranno i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali.

spese rimaste a carico del comodatario e non del comodante. In generale valgono le regole già indicate sopra in merito alle spese di miglioria ordinaria e straordinaria.

pAG. 16 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2023
mento deve essere ragguagliata al periodo di valenza del contratto di comodato. Per la deducibilità delle spese sostenute dal comodatario la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17421 del 2016 ha confermato la deducibilità delle (pZ)

CCNL Unionmeccanica Confapi

tAbelle retrIbutIve dAl 1° gIugno 2023

Come da nostre circolari del 16 giugno e del 5 lu-

glio 2023 sugli aumenti contrattuali per il CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI, riportiamo di seguito le tabelle retributive per le province del Friuli Venezia Giulia e i valori aggiornati delle indennità di trasferta e di reperibilità.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

* voce applicabile esclusivamente alle aziende interessate all’istituzione del premio di produzione ex art. 12 del CCNL 19 dicembre 1990 che è stato congelato negli importi al 30 giugno 1994.

pAG. 17 - ApINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2023
(AG) TAbELLE RETRIbUTIvE DAL 1° GIUGNO 2023 pER LE pROvINCE DI UDINE, GORIZIA E TRIESTE Livelli Minimi contrattuali Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo premio di produzione* Totale 9Q 2.792,49 69,72 59,39 - 6,05 2.927,65 9 2.792,49 - 59,39 - 6,05 2.857,93 8Q 2.511,01 49,06 59,39 - 5,40 2.624,86 8 2.511,01 - 59,39 - 5,40 2.575,80 7 2.309,01 - - - 4,83 2.313,84 6 2.152,24 - - - 4,31 2.156,55 5 2.007,35 - - - 3,96 2.011,31 4 1.873,93 - - - 3,55 1.877,48 3 1.796,07 - - - 3,32 1.799,39 2 1.618,77 - - - 2,94 1.621,71 1 1.465,75 - - 5,16 1,73 1.472,64 TAbELLE RETRIbUTIvE DAL 1° GIUGNO 2023 pER LA pROvINCIA DI pORDENONE Livelli Minimi contrattuali Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo premio di produzione* Terzo Elemento Totale 9Q 2.792,49 69,72 59,39 - 6,05 89,33 3.016,98 9 2.792,49 - 59,39 - 6,05 89,33 2.947,26 8Q 2.511,01 49,06 59,39 - 5,40 83,02 2.707,88 8 2.511,01 - 59,39 - 5,40 83,02 2.658,82 7 2.309,01 - - - 4,83 75,39 2.389,23 6 2.152,24 - - - 4,31 68,78 2.225,33 5 2.007,35 - - - 3,96 64,72 2.076,03 4 1.873,93 - - - 3,55 58,36 1.935,84 3 1.796,07 - - - 3,32 55,05 1.854,44 2 1.618,77 - - - 2,94 51,50 1.673,21 1 1.465,75 - - 5,16 1,73 46,71 1.519,35
pAG. 18 - ApINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2023
TRASFERTA Trasferta intera 46,47 Quota pasto meridiano o serale 12,42 Quota pernottamento 22,59 INDENNITà DI REpERIbILITà 16 h (gg lavorato) 24 h (gg libero) 24 h 6 gg 6 gg con festivo 6 gg con festivo e gg libero Superiore al 5° livello 7,29 € 11,98 € 12,61 € 48,43 € 49,06 € 53,75 € 4° e 5° livello 6,34 € 9,95 € 10,67 € 41,65 € 42,37 € 45,98 € 1°, 2°, 3° livello 5,32 € 8,01 € 8,65 € 34,61 € 35,25 € 37,94 €
INDENNITà DI

Accordo UE per proteggere i lavoratori dall’amianto

I dAtorI dI lAvoro dovrAnno AdottAre MISure

Con AMIAnto

Il 27 giugno 2023 le istituzioni dell’Unione Europea hanno raggiunto l’accordo sulla direttiva contro i rischi di esposizione all’amianto.

Fonti comunitarie stimano che tra i 4 e i 7 milioni di lavoratori dell’Ue siano esposti all’amianto e l’attesa è che l’esposizione aumenterà del 4% nel prossimo decennio a seguito dei lavori di ristrutturazione degli edifici.

L’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa ancora presente in molti dei nostri edifici e causa di numerosi decessi evitabili nell’UE.

Sebbene tutte le forme di amianto siano vietate nell’UE dal 2005, questa sostanza è ancora presente negli edifici più vecchi e rappresenta una minaccia per la salute, in particolare quando i materiali che la contengono vengono perturbati, con il conseguente rilascio di fibre che possono essere inalate, ad esempio durante le ristrutturazioni.

Ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri è correlato all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono causare, ad esempio, mesotelioma e cancro ai polmoni, con un periodo medio di 30 anni tra l’esposizione e i primi segni della malattia.

È stato concordato l’uso di un cosiddetto “modello duale” per i valori limite di esposizione professionale (OELV).

In primis i datori di lavoro dovranno ridurre l’OELV dall’attuale 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm³ senza alcun periodo di transizione (cioè al massimo 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva).

Dopo 6 anni, gli Stati membri dovranno utilizzare una tecnologia più moderna ed efficace per rilevare le fibre, ovvero la microscopia elettronica, e dovranno quindi scegliere tra utilizzare un OELV ancora più basso di 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure mantenere lo 0,01 OELV ma includendo le fibre sottili.

In base alle nuove norme, le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto saranno tenute a ottenere autorizzazioni dalle autorità nazionali. I datori di lavoro dovranno inoltre adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto.

Per far questo potranno ottenere informazioni dai proprietari dell’edificio o da altri datori di lavoro, oppure consultare altre pertinenti fonti di informazione, come i registri pubblici.

L’Italia, alla pari di tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea, dovrà tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali legate all’amianto diagnosticate da un medico. (CS)

pAG. 20 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2023
Per IndIvIduAre I MAterIAlI

Proroga Comitato nazionale Albo gestori ambientali

ProrogAto fIno Al CoMPletAMento

delle ProCedure, non oltre

Il 31 dICeMbre 2023

Si ritiene utile segnalare che con l’articolo 6, comma 2-quinquies della legge 3 luglio 2023, n. 87 (di conversione del D.L. 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici e di termini legislativi) l’incarico dei componenti il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è stato prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei

nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

Con tale disposizione, avente riconosciuto carattere di necessità ed urgenza, si consente quindi al vecchio Comitato Nazionale, che era scaduto il 12 febbraio scorso, di continuare ad operare in un momento particolare per il settore della gestione dei rifiuti che vede l’implementazione entro fino anno delle procedure tecniche per il nuovo sistema informatico di tracciabilità (RENTRi), la verifica delle competenze tecniche di oltre 7mila responsabili tecnici (entro il 16 ottobre 2023), la decisione di oltre una sessantina di ricorsi pendenti, otre alla normale e quotidiana attività dell’Albo gestori (che coinvolge oltre 165mila imprese).

pAG. 21 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2023
(C)

Aggiornato il DGUE

obblIgAtorIo Per l’AffIdAMento

dI ContrAttI PubblICI

dI lAvorI, fornIture e ServIzI

Con la nota protocollo n. 6212 del 30/06/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

La nota può essere consultata integralmente sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link: M_INFR.REG_.REGISTRO UFFICIALE 6212 del 30-06-2023.pdf (mit.gov.it)

pREMESSE

Il 1° luglio è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) che all’’articolo 91 prevede che l’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante), unitamente alla domanda di partecipazione, all’offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione, il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Con questo comunicato il Ministero intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

FINALITà, AMbITO DI AppLICAZIONE E FORMATO DEL DGUE

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblicoprivato disciplinate dal Codice.

Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, il Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità. La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle suddette specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

STRUTTURA E MODALITà DI COMpILAZIONE

DEL DGUE

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47

pAG. 22 - ApINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2023

del d.P.R. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);

- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;

- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice. Il DGUE è articolato in sei Parti.

1) La parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull’ente concedente).

2) La Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

3) La Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice), così suddivisa:

A) la Sez. A - Motivi legati a condanne penali;

B) con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l’operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall’art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara;

C) per quanto concerne la Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

D) nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

4) La Parte IV - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanzia-

ria, capacità tecniche e professionali). L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara, l riquadro “Altri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli li operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

5) La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

6) La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, le prove documentali pertinenti.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare, in corrispondenza al singolo dato, laddove richiesto, anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), previsto dall’articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

pAG. 24 - ApINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2023
(CS)

La comunicazione ha radici profonde

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ANAC: le SOA verificano i CEL presentati dalle imprese

Il Controllo è PrevISto AnChe Con Il nuovo CodICe deI ContrAttI

Con il comunicato del Presidente ANAC del 24 maggio 2023 sono state forniti chiarimenti in merito alle verifiche da compiere sulla documentazione esibita a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.

I chiarimenti sono stati inviati a tutte le SOA autorizzate in relazione alle verifiche da compiere sulla documentazione presentata dalle imprese ai fini della qualificazione a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.

Viene richiamato quanto stabilito dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il cui art. 86, comma 5, prevede che nel caso di lavori eseguiti per committenti privati, le imprese debbano corredare la domanda di qualificazione con la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:

a) permesso a costruire, ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) contratto stipulato;

c) fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

La disposizione è stata riprodotta negli stessi termini nel nuovo Codice dei Contratti nell’art. 24, comma 5, dell’allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L’Autorità, nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” ha ulteriormente specificato le verifiche che l’organismo di attestazione deve compiere in tale circostanza, precisando in via generale che: “per quanto concerne le certificazioni inerenti le lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice, la SOA, al fine di verificare la veridicità delle

dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture, con l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi ai sensi del d.p.r. 445/2000 volta a confermare l’autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi contenuti.

Per l’ANAC le SOA dovranno provvedere anche al riscontro di veridicità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall’impresa, presso l’ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia. In assenza del riscontro di veridicità da parte del suddetto ente amministrativo interessato, i CEL relativi a lavori affidati da committenti non soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di attestazione”.

Per l’Autorità risultano chiare le indicazioni contenute nell’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) in merito alla documentazione da esibire in sede di qualificazione a corredo dei CEL privati, così come le precisazioni del Manuale in merito alle verifiche cui è tenuta la SOA ai fini della valorizzazione di detti lavori nel certificato.

L’Autorità ha, tuttavia, rilevato che le SOA non sempre procedono ad una esaustiva azione di conferma della veridicità di tutti i documenti presentati, risultando, per alcuni CEL, talvolta mancante la documentazione di conferma della veridicità ad opera del committente oppure non svolta la verifica degli atti autorizzativi dei lavori eseguiti emessi dalle amministrazioni competenti. A tale proposito le SOA interessate hanno giustificato l’asserita incompletezza dei controlli dichiarando di essersi attenute alle disposizioni del suindicato Manuale sull’attività di qualificazione, secondo le quali sarebbe sufficiente che il riscontro di veridicità provenga da almeno uno dei due soggetti interessati (committente o direttore dei lavori).

Nel Manuale, ad integrazione della regola generale afferente la documentazione da acquisire e le verifiche da effettuare, l’Autorità ha previsto che “per quanto concerne le contestuali verifiche da effettuarsi presso i soggetti indicati come

pAG. 26 - ApINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2023

rispettivi firmatari o depositari committente e direttore dei lavori del CEL, del contratto e delle fatture, in caso di mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità della suddetta documentazione, si dà atto che il certificato relativo risulta utilizzabile, sempre che la SOA dimostri di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza atta a comprovare la veridicità e sostanza della documentazione esibita”

In caso di acquisizione di uno solo dei due riscontri prescritti, le altre diverse conferme, come ad esempio quelle relative agli atti autorizzativi, per l’Autorità dovranno essere sempre assicurate.

Per quanto attiene invece all’assenza, nella documentazione a corredo di alcuni lavori privati, degli atti autorizzativi, i rappresentanti delle SOA hanno specificato di aver ritenuto che le verifiche da svolgere su CEL relativi a lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 207/2010, fossero quelle indicate dall’art. 25 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale non prevedeva l’obbligo da parte dell’impresa di esibire tali atti di autorizzazione.

L’Autorità, invece, ritiene che una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto ciò che rileva, ai fini del procedimento istruttorio di competenza delle SOA, non è la norma vigente all’epoca della realizzazione dei lavori, bensì quella vigente all’atto delle verifiche sulla documentazione esibita dall’impresa.

Al riguardo, quindi, l’ANAC evidenzia che le previsioni di cui all’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) e le indicazioni contenute nel Manuale sull’attività di qualificazione si applicano anche ai CEL privati rilasciati e già valutati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000. Inoltre, le attuali disposizioni normative prevedono che i lavori utilizzabili per la qualificazione sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, tra i quali possono ragionevolmente figurare anche quelli eseguiti sotto il vigore del d.P.R. n. 34/2000. In questi casi le SOA, che conservano in atti la documentazione esibita a corredo di CEL privati, ritenuta idonea e completa secondo le previsioni del d.P.R. n. 34/2000, saranno tenute a richiedere le necessarie integrazioni alle imprese interessate, se la stessa risulti non conforme rispetto alle attuali disposizioni di cui al richiamato art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12).

Diversamente, laddove le verifiche documentali condotte nel corso di precedenti procedimenti istruttori di attestazione dovessero risultare non in linea con le indicazioni fornite dal Manuale sull’attività di qualificazione, le SOA dovranno provvedere ad integrare o ripetere, se necessario, gli accertamenti già svolti.

In altri casi l’Autorità ha rilevato che le SOA, in luogo del riscontro di veridicità fornito dai soggetti emittenti e depositari dei necessari atti, hanno considerato idonee le copie documentali autenticate da un notaio o dall’ufficiale dell’anagrafe di un ente diverso da quello emittente. Secondo l’Autorità il valore probatorio di tali atti, tuttavia, si limita alla constatazione di conformità degli stessi rispetto ad un documento prodotto dall’impresa e non, invece, rispetto a quello depositato agli atti del soggetto preposto alla conservazione del documento originale. Il ricorso a copie di atti, autenticate da soggetti diversi dagli emittenti dei documenti originali e non preposti a conservare copia degli stessi, indebolisce il livello di comprova della veridicità che deve scaturire dall’esito della verifica istruttoria di competenza delle SOA.

L’ANAC chiarisce, che qualsivoglia documento esibito in copia autentica non necessita di essere verificato presso il soggetto emittente o tenuto alla conservazione dell’originale solo laddove si possa evincere, con assoluta certezza, che tale atto sia la copia del documento originale a suo tempo esibito al pubblico ufficiale (funzionario comunale o notaio).

In sostanza deve essere chiaro, ribadisce l’Autorità che colui che ha attestato la copia autentica lo ha fatto dopo aver accertato che l’originale esibito fosse l’atto effettivamente rilasciato/emesso dal soggetto emittente ovvero la documentazione conservata agli atti dei soggetti depositari.

Da ultimo l’Autorità ravvisa la necessità di ribadire alle SOA che le stesse, nello svolgere i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, sono tenute a prestare la massima attenzione nell’inserimento del corretto indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari, al fine di assicurare che le richieste pervengano direttamente e tempestivamente ai soggetti interessati, a garanzia dell’effettività delle dovute verifiche.

pAG. 27 - ApINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2023
(CS)

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 202/ AdT del 16 giugno 2023 per rammentare che con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato sulla G.U. n. 136 di pari data e recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea, all’art. 24 è data attuazione alle modifiche apportate alla direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2022/738 del 6 aprile 2022, sul noleggio senza conducente di veicoli per il trasporto di merci su strada. Il d.l. 69/2023 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. In forza dell’art. 24 vengono introdotte una serie di modifiche all’art. 84, rubricato Locazione senza conducente, del codice della strada (c.d.s.) e che ora è significativamente riscritto, fra le quali si segnalano le seguenti.

NOLEGGIO UE

pER TRASpORTI NAZIONALI

Viene consentito all’impresa iscritta all’Albo nazionale delle imprese di trasporto di cose su strada per conto di terzi (di seguito Albo) e al Registro elettronico nazionale delle medesime (REN) di noleggiare veicoli in qualsiasi Stato comunitario e di utilizzarli anche per i trasporti nazionali. Di conseguenza viene a cadere il vincolo del noleggio UE per effettuare esclusivamente trasporti internazionali, prima prescritto dal vecchio co. 2 dell’art. 84 del c.d.s.

LIbERALIZZAZIONE

DEL NOLEGGIO DEI vEICOLI

DI MASSA SUpERIORE A 6 T

Con il nuovo co. 3 dello stesso art. 84 del c.d.s. cade il precedente vincolo per il quale il noleggio

di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t era consentito solo fra imprese iscritte all’Albo. Pertanto, l’impresa di autotrasporto di cose in conto terzi potrà noleggiare veicoli anche da società che svolgono l’attività professionale del noleggio dei veicoli senza conducente, anche se straniere.

CONFERMA DEL LIMITE

DELLE 6 T pER IL NOLEGGIO DELLE IMpRESE DI AUTOTRASpORTO IN CONTO pROpRIO

Con la modifica al co. 4, lett. a) del medesimo art. 84 del c.d.s. viene confermato che le imprese che effettuano l’autotrasporto di cose in conto proprio non possono noleggiare veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t.

L’art. 24 del d.l. 69/2023 dispone, inoltre, che il Centro elaborazione dati (CED) della Motorizzazione civile iscriva il numero di targa del veicolo preso in locazione all’interno del REN. A tal riguardo si fa, peraltro, presente che al momento detta possibilità appare ancora teorica, in quanto il REN non è stato implementato per tale funzione e che per la sua realizzazione sarà necessario prevedere l’obbligo dell’invio del contratto di noleggio alla stessa Motorizzazione.

Si evidenzia infine che per i noleggi sopra descritti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) può stabilire di concerto con il Ministero dell’Interno ulteriori criteri limitativi fra quelli indicati nella direttiva (UE) 2022/738 nonché modalità specifiche per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli (nuovo co. 6 dell’art. 84).

Si fa, quindi, riserva di ritornare sull’argomento in sede di conversione in legge del d.l. 69/2023 o a seguito della prevedibile emanazione di circolari esplicative da parte del Ministero.

Copia del decreto in esame può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.

pAG. 28 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2023
(AdT)
nuovA dISCIPlInA. deCreto legge 13 gIugno 2023, n. 69
Autotrasporto. Noleggio veicoli senza conducente

Scadenze aziendali del mese di agosto 2023

SI rICordA Che le SCAdenze

dAl 1° Al 20 AgoSto

SlIttAno Al 21 AgoSto 2023

MARTEDì 1

SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali.

MARTEDì 15 (pOSTICIpA A LUNEDì 21)

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MERCOLEDì 16 (pOSTICIpA A LUNEDì 21)

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24.

IVA – LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE – Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2023. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2023 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

vENERDì 25

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilo-

pAG. 29 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2023

gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

GIOvEDì 31

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazio-

ne di immobili con decorrenza 1° agosto 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2023.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.

SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

pAG. 30 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2023
(pZ)

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