Apinforma 14/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO EVENTI CALAMITOSI DI FINE LUGLIO 2023 ApINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 14 31 luglio 2023

La metrologia nell’era della Smart Industry

L’evoluzione delle misure

Parlare di futuro e di innovazione nel settore manifatturiero significa parlare di Smart Industry Che si tratti di Internet of Things (IoT) o di un impianto di produzione completamente connesso, l’evoluzione della tecnologia sta rapidamente rendendo la Smart Industry una realtà che avrà un profondo impatto su ogni aspetto del settore manifatturiero, dalle macchine utensili fino al concetto di misura.

Anche la Metrologia, ovvero la Scienza che si occupa delle Misure, dovrà affrontare la sfida di trovare il connubio tra i suoi pilastri (Sistema Internazionale di Misura, Riferibilità delle misure, Conferma metrologica dei processi, ecc.) e la continua evoluzione delle apparecchiature di misura, siano esse elementari che complesse, nonché la loro interazione con i sistemi produttivi.

Riferibilità delle misure

La Smart Industry, infatti, sta spostando i classici concetti di Controllo Qualità in sala metrologica verso i nuovi concetti di “Metrologia in linea” e verso apparecchi di misura integrati al processo, riducendo al massimo i controlli fuori dalla linea di produzione.

Per fare alcuni esempi in termini tecnologici, i singoli sensori verranno sostituiti da reti di sensori un’infrastruttura in rete, infatti, è una condizione essenziale per utilizzare il potenziale delle misurazioni in linea con la massima efficienza. Il rovescio della medaglia però farà corrispondere all’aumento della complessità degli impianti produttivi l’aumento della richiesta di servizi di manutenzione, riparazione e taratura di elevato livello professionale. Se si considera che l’intera gestione dei processi è affidata ai dati provenienti dai sensori, trasduttori, ecc., è indispensabile che essi siano assolutamente attendibili; le elevate accuratezze delle nuove generazioni di apparecchi di misura e il dettaglio dei dati analizzabili spesso tende a far trascurare, al progettista e all’operatore in linea, i requisiti fondamentali della Misura ovvero la riferibilità delle misure, la loro ripetibilità e riproducibilità.

La nuova figura del metrologo

Il metrologo nell’era della Smart Industry dovrà quindi attivarsi ancor più di prima per mettere in atto sistemi per la validazione delle misure, ovvero sistemi che

definiscano le incertezze con cui le misure vengono stimate e che rendano tali incertezze adeguate ai limiti di tolleranza previsti per il manufatto; devono essere ideati e diffusi nuovi campioni di riferimento, procedure e norme che traccino le linee guida per le nuove tecniche di taratura e nuovi sistemi di conferma metrologica. Allo stesso metrologo verranno richieste competenze, in termini di conoscenza dei processi produttivi, delle tecnologie dei materiali e delle grandezze d’influenza, molto elevate al fine di poter stimare correttamente tutti i contributi di incertezza

Il Laboratorio Metrologico METLAB Srl è pronto per queste nuove sfide e per fornire al cliente il supporto necessario per la corretta gestione delle misure!

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notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe

APINFORMA

Sommario

LA NOSTRA POSIZIONE

Salario minimo

numero 14

31 luglio 2023

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

L’emissione delle note di credito

La stampa e conservazione dei registri contabili

Le operazioni in valuta

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Crediti d’imposta legati ai rincari dell’energia

Eventi calamitosi di fine luglio 2023

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2023

Il contratto a termine

CIGO “eventi meteo”

Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “Neet”

Prevenzione del rischio da esposizione alla silice

Affidamenti di opere del PNRR e PNC Approvato il nuovo Codice dei contratti (7a parte)

8 9 12 16 18 19 20 21 22 24 25 28 30 31

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ELETTRICI

CHIUSURE ESTIVE DEI NOSTRI UFFICI

Durante il periodo estivo i nostri uffici resteranno chiusi i seguenti venerdì pomeriggio:

- 28 luglio

- 25 agosto - 1, 8 settembre

Per le sole urgenze potrete contattarci al numero 338/6904139.

La chiusura per le ferie è così programmata:

dal pomeriggio di venerdì 4 agosto a venerdì 18 agosto compreso

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia

Giulia - Confapi FVG

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Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

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Salario minimo

dIChIArAzIone del PreSIdente dI ConfAPI fvg, MASSIMo PAnICCIA

Confapi FVG rileva innanzitutto come nel sistema della piccola e media industria la contrattazione collettiva già prevede trattamenti economici superiori alla soglia minima ipotizzata di “salario minimo”.

Con questa premessa, prosegue il Presidente Massimo Paniccia, il tema non risiede nella questione del salario minimo, ma soprattutto nella necessità di stabilire in maniera definitiva e chiara quali siano i contratti sottoscritti da parti datoriali e da OO.SS. effettivamente rappresentative di imprese e lavoratori.

Ciò al fine di porre un argine al dilagante fenomeno dei così detti contratti pirata, vale a dire dei contratti sottoscritti da organizzazioni prive del tutto o in parte di rappresentatività, che prevedono retribuzioni orarie e disciplina normativa inadeguate. Bisogna anche non dimenticare, conclude Panic-

cia, come la contrattazione collettiva di un sistema rappresentativo adeguato sia altresì utile ed efficace ad individuare e garantire oltre che un livello economico minimo anche un sistema normativo capace di tutelare e garantire condizioni di lavoro, di conciliazione dei tempi, di sistemi di bilateralità, di sanità integrativa e di “welfare”.

Udine, 24 luglio 2023

pAG. 8 - ApINFORMA / La nostra posizione - numero 14 - 31 luglio 2023

L’emissione delle note di credito

strazione finanziaria con le circolari 77/E/2000 e 31/E/2014, era:

ProCedure ConCorSuAlI

Il mancato pagamento parziale o totale della fattura a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose rientra tra le cause di variazione in diminuzione dell’imposta con possibilità di emissione della relativa nota di credito. Il termine iniziale di emissione della nota di credito nei confronti di debitori inadempienti sottoposti a procedure concorsuali è stato modificato dall’art. 18 del D.L. 73/2021. La modifica è intervenuta sull’art. 26 del DPR 633/72 riconoscendo la possibilità di recuperare l’Iva sui crediti non incassati fin dall’apertura delle procedure concorsuali, senza dover attendere la loro conclusione. La modifica interessa le procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del decreto e quindi dal 26 maggio 2021. È stata sostanzialmente allineata la normativa Iva all’articolo 101, comma 5 del TUIR, che consente di dedurre dal reddito d’impresa le perdite su crediti legate a procedure concorsuali fin dalla loro apertura.

Ricordiamo che l’art. 26 del DPR 633/72 riconosce la possibilità di emettere note di variazione per recuperare l’Iva non riscossa in caso di mancato pagamento, anche parziale o totale della fattura, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. La nota di credito deve essere emessa per l’intero importo fatturato oppure per un importo parziale indicando in ogni caso sia l’imponibile che l’imposta.

Il termine entro cui emettere tale nota di variazione, prima del D.L. 73/2021, era legato alla chiusura della procedura e questa condizione spesso impediva il recupero dell’imposta in assenza di un attento monitoraggio degli sviluppi della procedura stessa. In altri termini il momento iniziale in cui era possibile emettere la nota di variazione, in base anche ai chiarimenti forniti dall’ammini-

- nel fallimento, in presenza di piano di riparto, entro il termine per le osservazioni al piano di riparto, in assenza del piano di riparto, entro il termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento;

- nel concordato fallimentare, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato stesso;

- nel concordato preventivo, data della sentenza di omologa esclusivamente per i crediti chirografari per la parte percentuale e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria;

- nella liquidazione coatta amministrativa, dalla definitività del piano di riparto;

- nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), dalla omologazione dell’accordo;

- nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.) dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese.

Il D.L. 73/2021 ha rivisto queste regole allineandole a quelle previste per le imposte dirette.

È stata modificata radicalmente la tempistica di cui sopra con l’aggiunta nell’art. 26 del nuovo comma 3 – bis, in base al quale è possibile emettere le note di variazioni in diminuzione a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- dalla data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.);

- dalla data di pubblicazione del piano presso il Registro delle Imprese nel piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.).

Le ultime due casistiche non hanno subito variazioni.

pAG. 9 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
I terMInI dI reCuPero dell’IMPoStA
nelle

Il tentativo di anticipare il termine iniziale di emissione della nota di variazione era stato inserito anche nella legge di bilancio per il 2016, ma esigenze erariali spinsero il legislatore a ritornare sui suoi passi con la legge di bilancio dell’anno successivo.

I nuovi termini riguardano le note di variazione relative a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, escludendo quindi quelle iniziate prima del 26 maggio 2021.

È stato poi modificato anche il comma 5 dell’art. 26 introducendo l’esonero, a favore della procedura concorsuale, della rettifica della detrazione dell’Iva non pagata. Il debitore assoggettato a procedura concorsuale in questo modo non ha l’obbligo di registrare la variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. L’imposta corrispondente non entra pertanto nella liquidazione Iva, restando a carico dell’erario.

Questa previsione tuttavia esclude gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati; in questi casi il debitore è tenuto a registrare la variazione nel registro Iva delle vendite nei limiti della detrazione originariamente operata.

Nell’ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra indicati, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane l’obbligo per il cessionario o committente, di emettere la fattura e procedere al versamento dell’imposta, con diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Le modifiche non hanno interessato le procedure individuali che continuano ad essere subordinate alla infruttuosità delle stesse.

Più precisamente tale momento corrisponde:

- nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

- nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

- nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Ovviamente anche in questi casi qualora successivamente all’emissione della nota di credito, si riesca ad incassare in tutto o in parte il corrispettivo si dovrà emettere una nota di debito.

La norma in argomento non ha modificato i termini finali di emissione delle note di credito, ma considerando che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’imposta ai sensi dell’art. 19, si dovrebbe concludere che il documento vada emesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura. Così per una sentenza di fallimento del 26 luglio 2023, la nota di variazione deve essere emessa entro il mese di aprile 2024. In particolare se la nota di credito è datata 2023, la detrazione andrebbe fatta nella liquidazione periodica di riferimento, mentre se emessa nel 2024 (comunque entro il 30 aprile 2024) il documento andrebbe annotato su apposito sezionale e la relativa imposta computata nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023.

pAG. 10 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
(pZ)

pREMESSA

L’articolo 2214 del codice civile prevede che gli imprenditori devono tenere il libro giornale, il libro inventari e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell’impresa. Questi documenti in originale devono essere conservati ordinatamente per ogni affare. Da questo obbligo sono esclusi i piccoli imprenditori. Dal punto di vista fiscale gli obblighi contabili sono contenuti nell’art. 18 del DPR 600/73 il quale prevede due regimi contabili naturali con obblighi differenziati: ordinario e semplificato.

I registri contabili devono essere stampati o conservati digitalmente entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In generale quindi il termine di stampa o conservazione digitale dei registri è il mese di febbraio del secondo anno successivo, considerando che attualmente il termine per la trasmissione della dichiarazione di redditi è fissato alla fine di novembre.

Per alcuni registri è previsto il versamento dell’imposta di bollo, anche questa da versare con modalità differenziate a seconda della modalità di tenuta.

LIbRI CONTAbILI

La tenuta dei registri in modalità cartacea o meccanografica prevede due fasi: la memorizzazione delle singole operazioni e la stampa sui registri contabili.

Ai fini delle imposte dirette le registrazioni contabili devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data dell’operazione. Ai fini Iva la digitazione dei dati delle fatture deve essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione Iva, mensile o trimestrale che sia. Quest’ultimo termine è propedeutico alla liquidazione periodica dell’imposta. La stampa dei registri può essere effettuata su supporto cartaceo o digitale.

La tenuta con sistemi meccanografici è considerata regolare, in assenza di stampa sul supporto cartaceo, anche quando in sede di verifica le operazioni gestionali siano inserite nel sistema informatico aziendale e vengano stampate contestualmente alla richiesta fatta dagli organi di controllo e in loro presenza.

A questo proposito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 236 del 9 aprile 2021 ha chiarito che:

- per la regolarità dei registri non è richiesta la stampa fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo il caso della richiesta da parte degli organi di controllo in sede di verifica; - entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i registri devono essere stampati in caso di formato cartaceo o posti in conservazione digitale, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2014, in caso di formato elettronico. Non è conseguentemente consentito mantenere i registri contabili memorizzati elettronicamente all’interno dei programmi informatici senza mai provvedere alla loro stampa o conservazione digitale, ma al più tardi tali operazioni devono essere fatte entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Entro lo stesso termine devono essere stampate anche le schede contabili, note anche come “mastri”. Anche i registri Iva devono essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Libro inventari

L’art. 2217 del codice civile prescrive che il libro inventari deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, deve indicare le attività e le passività relative all’impresa e la loro valutazione.

L’indicazione della consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee, per natura e valore, indicando anche la loro ubicazione. Se dall’inventario non è possibile individuare questi elementi si deve tenere a disposizione dell’amministrazione, gli allegati o le distinte utilizzate per la compilazione dell’inventario stesso.

È importante rimarcare che nel libro inventari

pAG. 12 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
ProCedure dIfferenzIAte Per lA ModAlItà MeCCAnogrAfICA e QuellA dIgItAle
La stampa e conservazione dei registri contabili

si deve indicare il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze, l’eventuale omissione determinerà l’inattendibilità della contabilità con la conseguente possibilità di ricorrere, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’accertamento induttivo.

L’inventario si chiude riportando integralmente il bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario. Deve infine essere sottoscritto dall’imprenditore individuale o dal rappresentante legale della società.

Registro beni ammortizzabili

Si ricorda che le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari per le imprese in ordinaria o, per le imprese minori, nel registro Iva acquisti. I programmi meccanografici di più comune impiego non sono attrezzati per fare le registrazioni in questi due libri e conseguentemente è consigliato mantenere il libro dei cespiti ammortizzabili.

Ai sensi dell’art. 16 del DPR 600/73 il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato per il riconoscimento della deducibilità delle quote di ammortamento dei cespiti e la sua redazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in generale quindi entro il 30 novembre di ogni anno. Questa disposizione deve essere tuttavia coordinata con il comma 4 – ter dell’art. 7 del D.L. 357/94, applicabile a tutti i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici. Questa norma riconosce a tutti i registri tenuti con modalità meccanografica la loro regolarità in difetto di trascrizione su supporti cartacei nell’arco temporale dei tre mesi successivi alla presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando in sede di controllo risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. Ne consegue che l’inserimento dei dati nel sistema informatico aziendale deve essere eseguito entro il 30 novembre, mentre la stampa entro il mese di febbraio del secondo anno successivo.

Il registro deve contenere:

- l’anno di acquisizione del cespite;

- il costo originario al netto di eventuali contributi in conto impianti;

- le rivalutazioni e le svalutazioni;

- la quota di ammortamento, il relativo coefficiente e fondo;

- l’eliminazione dal processo produttivo. Vanno inoltre separatamente indicate le spese di

manutenzione, riparazione e ammodernamento non imputate ad incremento del costo del bene e non deducibili interamente nell’esercizio in quanto eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali. Devono essere indicate anche le eventuali quote di maxi e iper ammortamento dedotte fiscalmente.

LA NUMERAZIONE DEI REGISTRI

La numerazione delle pagine dei registri deve essere effettuata all’atto del loro utilizzo (stampa) e per ogni anno, con l’indicazione dell’anno su ogni pagina, ad esempio 2023/001, 2023/002, 2023/003, ecc..

L’anno da indicare è quello cui si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa. Qualora i libri o registri siano sottoposti volontariamente a bollatura presso il Registro Imprese o un notaio, la numerazione sarà preventiva e per blocchi di pagine, dove l’anno sarà quello in cui si effettua la vidimazione.

Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la numerazione progressiva delle pagine deve riportare il primo dei due anni di contabilità.

Le scritture di assestamento e rettifica qualora siano effettuate nell’anno successivo rispetto a quello di competenza devono:

- seguire la numerazione progressiva dell’esercizio in cui sono annotate;

- indicare la data della loro effettiva rilevazione;

- specificare che si tratta di operazioni di chiusura dell’anno precedente.

Anche i registri Iva devono essere numerati facendo riferimento all’anno solare.

LA CONSERVAZIONE DIGITALE

Come anticipato è consentito conservare digitalmente i registri, in questi casi si devono osservate le prescrizioni contenute del D.M. 17 giugno 2014. La conservazione digitale per avere valenza fiscale richiede che i documenti informatici siano:

- immodificabili;

- integri;

- autentici, il documento non deve aver subito alterazioni o modifiche, la prova può essere valutata analizzando l’identità del sottoscrittore e del documento stesso;

- leggibili.

In questi casi la conservazione deve rispettare oltre alle norme civilistiche il Codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche. Tale modalità deve inoltre garantire la possibilità di effettuare ricerche o estrazioni dagli archivi informatici.

pAG. 13 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023

La conservazione digitale richiede l’apposizione della firma digitale e la marca temporale al fine di attestare la veridicità.

IMpOSTA DI bOLLO

Registri cartacei

In caso di tenuta del libro inventari e giornale su supporto cartaceo si deve assolvere l’imposta di bollo per ogni 100 pagine o frazione di esse. Deve essere assolta ogni 100 pagine indipendentemente dall’anno cui si riferisce, nella misura di:

- 32 euro per imprese individuali, società di persone e cooperative;

- 16 euro per le società di capitali.

L’imposta di bollo deve essere assolta prima della messa in uso del registro, vale dire prima della prima annotazione sullo stesso.

Il pagamento può essere fatto con contrassegno sulla prima pagina numerata e su ogni 100 pagine in caso di blocchi di 100. L’acquisto dei contrassegni deve essere fatto entro il termine in cui viene

fatta la stampa dei registri, vale a dire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In alternativa il versamento può essere fatto con il modello F23 utilizzando il codice tributo 458T e annotando gli estremi della relativa ricevuta nel registro.

Registri informatici

Qualora i registri siano tenuti in modalità informatica, anche il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire esclusivamente con modalità telematica. In questi casi il modello da utilizzare è l’F24 e l’imposta va versata, relativamente ai registri utilizzati durante l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse utilizzando il codice tributo 2501 e riportando quale anno di riferimento quello per il quale è effettuato il pagamento, (2022 per i registri relativi al 2022).

pAG. 14 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
(pZ)

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Le operazioni in valuta

Il trAttAMento ContAbIle e fISCAle

Nei rapporti di interscambio con paesi esteri che non adottano l’euro come moneta di scambio, è necessario gestire correttamente le operazioni in valuta collegate. Le poste in valuta sono caratterizzate da oscillazioni di valore che si verificano tra il momento di effettuazione dell’operazione e la regolarizzazione finanziaria della stessa ovvero di chiusura del bilancio.

Dal punto di vista contabile le regole sono contenute nell’OIC 26 il quale distingue le poste monetarie da quelli non monetarie.

Per poste monetarie si intendono le attività e le passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, in date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili come ad esempio crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei e titoli di debito.

Gli elementi non monetari sono attività e passivi-

tà che non comportano il diritto di incassare o di pagare importi in valuta in futuro. Appartengono a questo gruppo le immobilizzazioni, le partecipazioni, le rimanenze, gli anticipi per vendite o acquisti e i risconti.

Il codice civile per la valutazione delle partite in valuta prevede che le partite monetarie vadano iscritte al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi vanno imputati a conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le poste non monetarie vanno invece iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

A questo riguardo l’OIC 26 stabilisce che le poste monetarie in valuta devono essere iscritte in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio mentre i relativi flussi finanziari (incassi e pagamenti) sono determinati in base al tasso di cambio del giorno in cui è effettuata l’operazione. Questa distinzione crea inevitabilmente differenze tra il momento dell’iscrizione della posta e il momento della sua realizzazione.

Si pensi ad una società che effettua una cessione di beni per 200.000 dollari, alla data di effettuazione della cessione (tasso di cambio euro/dollaro 1,1) rileverà un ricavo di 181.818 euro, con la seguente scrittura:

Supponiamo che 60 giorni dopo, data stabilita per l’incasso del credito, il cambio euro/dollaro sia di 1.08, si dovrà rilevare un incasso di 185.185

euro, realizzando un utile su cambi di 3.367 euro con la seguente scrittura contabile:

Gli elementi non monetari sono invece iscritti al tasso di cambio al momento della loro iscrizione in contabilità, al cambio storico quindi. Valutazione che potrà essere modifica alla presenza di situazioni straordinarie che ne riducano durevolmente il valore.

Come accennato alla presenza di utili su cambi da

valutazione, legati cioè alla necessità di quantificare la posizioni debitorie e creditori e in valuta al 31.12, questi vanno contabilizzati a conto economico alla voce C.17 – bis (Utili e perdite su cambi).

Si consiglia di adottare un piano dei conti che distingua utili e perdite su cambi realizzati da quelli non realizzati, legati quindi alla mera valutazione

pAG. 16 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
Crediti v/clienti a Ricavi extra Ue 181.818
Banca a Diversi 185.185 a Crediti v/clienti 181.818 a Utile su cambi realizzati 3.367

a fine anno. Ciò al fine di agevolare le riprese fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. Per le partite aventi natura non monetaria abbiamo detto che vanno registrate al cambio storico, ovvero al cambio che di registra al momento dell’acquisto, non determinando alcuna variazione di valore successiva. Per queste poste si deve comunque verificare se il costo iscritto al momento dell’acquisto possa essere mantenuto in bilancio confrontandolo con il:

- valore recuperabile per le immobilizzazioni materiali e immateriali;

- valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato con riferimento alle partecipazioni e ai titoli (se alla data di chiusura dell’esercizio i valori risultano di valore durevolmente inferiore a quello di acquisto o di produzione, si devono iscrivere a tale minore valore).

Dal punto di vista fiscale la disposizione principale è contenuta nel comma 3 dell’art. 110 del DPR 917/1986 il quale prevede che gli utili e le perdite su cambi concorrono al reddito d’impresa solo se effettivamente realizzati. Ne consegue che eventuali valutazioni prive di effettivo realizzo dovranno essere riprese a tassazione nella dichiarazione dei redditi, quadro RV Sez. I. Indipendentemente

dalla loro collocazione in bilancio, tutte le attività e passività devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite da valutazione dovranno essere ripresi a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Si segnala che il comma 9 dell’art. 110 del TUIR riconosce la possibilità di applicare nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubblica e verificabili come ad esempio Bloomberg e Reuters.

Per ultimo ricordiamo che per i crediti e i debiti in valuta che risultano coperti da strumenti finanziari derivati, quali contratti a termine, assicurazione o swap per i quali il rischio di cambio non sussiste, è possibile utilizzare il cambio di fine esercizio, solo se anche per le operazioni di copertura è adottato lo stesso cambio di fine esercizio. In pratica la valutazione del contratto di copertura porta all’emersione di un elemento reddituali di segno opposto a quello che deriva dalla valutazione del debito o credito in base al cambio di fine esercizio, annullando la rilevanza fiscale di quest’ultimo.

pAG. 17 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
(pZ)

Definizione agevolata delle controversie tributarie

porto netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.

nuovo Modello

Per lA PreSentAzIone

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2023 sono stati aggiornati il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, insieme alle istruzioni su modalità e termini di pagamento degli importi dovuti.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dall’art.20 del d.l. 34/2023 alla legge 197/2022 (articolo 1, commi da 186 a 202), che ha posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, ha modificato le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate

Entro il termine del 30 settembre 2023 (anziché 30 giugno 2023), per ciascuna controversia tributaria autonoma (ossia relativa al singolo atto impugnato) va presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.

Circa le modalità e termini di versamento viene stabilito che il termine per il pagamento dell’im-

La rateizzazione è prevista per importi superiori a mille euro fino ad un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

- 30 settembre 2023, prima rata;

- 31 ottobre 2023, seconda rata;

- 20 dicembre 2023, terza rata.

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Nel caso in cui il contribuente scelga la rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

pAG. 18 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
(C)
teleMAtICA

Crediti d’imposta legati ai rincari dell’energia

PoSSIbIle lA CeSSIone Per Il SeCondo trIMeStre 2023

Con Provvedimento del 27 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la cessione dei crediti d’imposta previsti per i rincari dei prodotti energetici per il secondo trimestre 2023 può effettuarsi con le modalità previste nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022. Tra questi crediti, ricordiamo, rientrano anche gli acquisti di gas naturale effettuati nel secondo trimestre di quest’anno dalle imprese non gasivore per l’alimentazione dei veicoli a motore, per i quali l’importo ammonta al 20% della spesa sostenuta mentre il codice tributo per l’utilizzo in compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2023, è il “7018” (si veda Apinforma n. 7/2023).

Come anticipato, le condizioni per la cessione sono quelle dettate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 30 giugno 2022, riadattate alle specifiche scadenze per i crediti del secondo trimestre 2023:

- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie (cd cedenti) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

- entro il 18 dicembre 2023, la cessione del credito deve essere comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, mediante lo specifico modello messo a disposizione dalla stessa Agenzia, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto). Se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;

- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario entro il 31 dicembre 2023 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24 (per i codici tributo utilizzabili dai cessionari, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 7 luglio 2023).

pAG. 19 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
(C)

Eventi calamitosi di fine luglio 2023

idonei a farvi fronte, specie nei casi in cui non vi fosse copertura assicurativa.

SegnAlAzIone dAnnI

In relazione alle avversità atmosferiche che nei giorni scorsi si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, si invitano le imprese, che avessero subito qualsivoglia genere di danni, a darne segnalazione all’Associazione, utilizzando il modulo allegato.

Le segnalazioni saranno soprattutto utili per configurare e quantificare, sia pure provvisoriamente, l’entità dei danni sofferti dal sistema produttivo e per mettere a punto gli strumenti agevolativi più

Si raccomanda, in ogni caso, di dare con pari tempestività comunicazione scritta al sindaco del comune nel cui territorio l’impresa è insediata, specificando il sito dello stabilimento e la data dell’avversità atmosferica, affinché possano essere favorite le procedure di riconoscimento e delimitazione dell’evento calamitoso. Tale segnalazione è particolarmente importante per quelle imprese i cui stabilimenti danneggiati si trovassero al di fuori delle aree maggiormente colpite e al centro dell’attenzione.

Le imprese danneggiate sono, infine, invitate a prendere contatto con l’ufficio economico dell’Associazione per qualsiasi altra necessità, anche di natura non strettamente economica.

DANNI RIpORTATI DALL’IMpRESA pER EFFETTO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FINE LUGLIO 2023

(da inviare a CONFAPI FVG, e-mail: economia@confapifvg.it)

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’IMpRESA:

SITO DELLO STAbILIMENTO INTERESSATO:

DATA DELL’EVENTO CALAMITOSO:

DANNI RIpORTATI STIMA pROVVISORIA

IMMOBILI € ________________________

IMPIANTI, MACCHINARI, VEICOLI € ________________________

SCORTE DI MATERIE PRIME E DI PRODOTTI FINITI € ________________________

PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA € ________________________

L’IMPRESA È ASSICURATA PER QUESTO GENERE DI RISCHIO Sì  No

pAG. 20 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2023
(AdT)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2023

pAG. 21 - ApINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2023 RAppORTI CESSATI MESE DAL AL RIVAL. FISSA INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 118,3 0,188452 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 118,5 0,440355 MARZO 15.03 14.04 0,375 118,0 0,375000 APRILE 15.04 14.05 0,500 118,4 0,626904 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 118,6 0,878807 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 118,6 1,003807 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

Il contratto a termine

doPo lA ConverSIone In legge del deCreto lAvoro

Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 85 di conversione del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, il cd. “Decreto Lavoro” (testo coordinato). Fra i vari temi oggetto di revisione c’è anche la disciplina del contratto a tempo determinato, contenuta nel D.Lgs. 81/2015, le cui modifiche riguardano le causali, il computo del rinnovo e l’introduzione di un periodo di azzeramento del computo ai fini del termine dei 12 mesi. Sono stati confermati la durata massima di un contratto a termine, che non può superare i 24 mesi, e l’obbligo di inserire una causale per i contratti con un termine superiore ai 12 mesi.

A partire dal 5 maggio 2023 le causali che si possono apporre sono le seguenti:

1. per i casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o RSU;

2. per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro il 30 aprile 2024. Per detta causale occorre specificare in modo dettagliato e riscontrabile,

nonché oggettivo, l’effettiva ragione che ne rende necessaria l’applicazione;

3. in sostituzione di altri lavoratori

Una novità contenuta nel testo di conversione in Legge, art. 24, comma 1-bis, consiste nell’includere anche il rinnovo nel computo della durata complessiva di 12 mesi per i quali non è richiesta la causale.

Prima del 5 maggio per operare un rinnovo contrattuale era obbligatorio apporre una causale anche se la durata complessiva era inferiore ai 12 mesi. Rimane invece immutata la disciplina dei periodi di intervallo fra un contratto e l’altro (cd. “stop&go”), che è pari a:

- 10 giorni, nel caso di contratti di durata inferiore ai 6 mesi;

- 20 giorni, nel caso di contratti di durata superiore ai 6 mesi.

Altra novità prevista in sede di conversione, art. 24, comma 1-ter, è l’azzeramento ai fini del computo dei termini dei 12 mesi per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023. Detta norma permetterebbe ad un’Impresa, ad esempio, di prorogare o rinnovare un contratto a termine oltre i 12 mesi senza la causale, purché rimanga nel limite massimo dei 24 mesi.

Sul punto si attendono i necessari chiarimenti di prassi da parte del Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

pAG. 22 - ApINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2023
(AG)

Torna attuale il tema delle temperature eccessive e la tutela dei lavoratori; a tal proposito si ricorda che l’INPS è più volte intervenuto, per ultimo il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, in relazione alle conseguenze sull’attività lavorativa e alla possibilità per le Imprese di richiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO).

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate si utilizza la causale “eventi meteo” quando le temperature raggiungono i 35 gradi, ma anche in presenza di temperature inferiori se vengono percepite come più elevate rispetto a quelle reali, in considerazione del tasso di umidità o di particolari tipologie di lavorazione (es. lavori di rifacimento del manto stradale). L’ammortizzatore sociale può essere richiesto dalle Imprese per le fasi lavorative che avvengono «in luoghi non proteggibili dal sole» o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari che risentono del calore eccessivo; il messaggio Inps 2999/2022 ricomprende anche le lavorazioni al chiuso senza

sistemi di ventilazione o raffreddamento per «circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro».

Altra ipotesi di utilizzo della CIGO è quando il datore di lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza riconducibili alle temperature eccessive sul luogo di lavoro, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

L’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare all’istanza, dovrà indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre né dichiarazioni di temperatura, né i bollettini meteo. L’impresa è tenuta all’obbligo di informativa alle Organizzazioni Sindacali e deve presentare l’istanza telematica entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Sul tema è intervenuto anche l’INAIL pubblicando, sul proprio sito internet, un Vademecum per la gestione del rischio caldo dedicato ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle figure aziendali per la salute e sicurezza.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)

pAG. 24 - ApINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2023
AnChe Per le teMPerAture elevAte CIGO “eventi meteo”

Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “Neet”

donna che supera il 25%, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato.

PrIMe IStruzIonI dell’InPS

Il D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) ha previsto, all’art. 47, un nuovo incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani che rientrano nella categoria dei “Neet”. L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell’emanazione del decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 che ripartisce le risorse per regione, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla nuova agevolazione. L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

3. Non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione al momento dell’assunzione.

3. Siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Inoltre per effetto del rinvio, contenuto nell’art. 27 del Decreto Lavoro, al Regolamento dell’Unione Europea n. 651/2014 e del Decreto dell’ANPAL n. 189 art. 4, per i giovani di età compresa tra i 25 e 29 anni, oltre alle condizioni di cui sopra, per fruire dell’incentivo è necessario il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

- mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

- Mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale.

- Non aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito a distanza di due anni dal completamento della formazione.

- Assunzione del giovane in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-

I rapporti di lavoro incentivati sono il contratto a tempo indeterminato, il contratto professionalizzante e il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (cd. “staff leasing”). Sono esclusi, anche se a tempo indeterminato, il lavoro domestico e il contratto intermittente.

L’incentivo è di tipo economico e consiste in un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali che può essere portato a credito sull’intera posizione debitoria dell’Impresa. La durata massima è di 12 mesi.

In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda.

Per la fruizione dell’incentivo l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per la determinazione dell’incremento occupazionale si utilizza il calcolo delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).

Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro deve utilizzare il modulo di istanza online “NEET23”, disponibile sul portale delle agevolazioni a partire dal 31 luglio 2023.

L’INPS entro cinque giorni dall’invio della richiesta, se sussiste la copertura finanziaria e verificato il rispetto dei requisiti previsti, comunica all’Impresa tramite posta elettronica l’importo dell’incentivo spettante calcolato sulla base alla retribuzione imponibile indicata.

Le istanze presentate nel mese di agosto saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata che verrà effettuata nel mese di settembre. Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 31 luglio 2023, presentate entro 15 giorni, verranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per le assunzioni successive al 31 luglio verranno elaborate secondo l’ordine di presentazione dell’istanza.

L’agevolazione rientra nel regime “de minimis”

pAG. 25 - ApINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2023

in materia di aiuti di stato e non necessita dell’autorizzazione preventiva della Commissione Europea.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

pAG. 26 - ApINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2023
(AG)

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Prevenzione del rischio da esposizione alla silice

l’obIettIvo dI ProMuovere

Abbiamo ricevuto notizia dalle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia ASUGI, ASUFC e ASFO, Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dell’avvio della campagna di promozione della salute nel settore dell’edilizia per la prevenzione dalla “Silice libera cristallina in edilizia”.

Vista la rilevanza del problema “silice” nel settore edile, il gruppo di lavoro delle Aziende Sanitarie della nostra Regione ha provveduto a redigere un documento di buone prassi per la prevenzione del rischio cancerogeno da esposizione a SLC con l’obiettivo di promuovere la tutela della salute dei lavoratori del settore edile attraverso l’incremento della consapevolezza del rischio cancerogeno derivato dall’esposizione inalatoria a tale agente e al contenimento dell’esposizione per la prevenzione delle neoplasie polmonari.

Il presente è rivolto ai Datori di Lavoro, agli RSPP e ai medici competenti delle Imprese di costruzioni edili che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia e alle loro associazioni di categoria con l’intento pertanto di aggiornarle sulla recente normativa e incrementare la loro attenzione ed impegno sul versante della prevenzione e del rispetto del recente limite di esposizione professionale ora fissato anche per la SLC.

Dai dati epidemiologici disponibili si stima che ogni anno in Unione Europea 7.000 persone muoiano per tumore polmonare attribuibile all’esposizione a SLC ed 8.000 sviluppino una malattia polmonare conseguente a tale esposizione. Nel settore edile l’esposizione tende a presentarsi durante l’esecuzione di diverse attività lavorative, quali sabbiatura abrasiva, martellamento, perforazione di rocce o pozzi, perforazione del calcestruzzo, miscelatura e finitura del cemento, taglio e segatura di mattoni e blocchi di cemento, scavi e lavori

in autostrada; numerosi studi svolti in diversi paesi dell’Unione Europea hanno evidenziato il frequente superamento dei limiti di esposizione consigliati dall’ACGIH per la SLC respirabile (0.025 mg/m3). In particolare attività connesse alle costruzioni quali scavi e movimentazione terra, realizzazione di fondamenta, demolizione di parti in calcestruzzo e di strutture edilizie, restauro o rifacimento di facciate e pareti interne possono comportare esposizioni talora molte volte superiori a quelle raccomandate dalle principali società scientifiche. Uno studio italiano ha mostrato come le lavorazioni maggiormente a rischio di superare i limiti di esposizione siano il taglio di mattoni, la spazzolatura delle pareti esterne ed il taglio di pietra serena ed in generale la demolizione di intonaci e di parti interne di edifici, in quanto caratterizzate dall’impiego di utensili ad alta velocità, quali frullini, trapani o martelli pneumatici.

La silice, o biossido di silicio (SiO2), è un composto molto comune in natura, formato da silicio (Si) e ossigeno (O) che, combinandosi con altri elementi chimici, vanno a formare i silicati, minerali costituenti il 75% della crosta terrestre.

Il termine “silice libera” si riferisce al biossido di silicio, non combinato con altri elementi chimici e si può trovare in natura in due forme che si differenziano per la disposizione interna degli atomi di silicio e ossigeno, disposti secondo uno schema ordinato nella silice libera cristallina (SLC) e in forma casuale nella silice amorfa.

Le principali forme di SLC sono:

- il quarzo, che rappresenta la forma più comune in natura, presente in concentrazioni variabili in diverse rocce quali l’arenaria, il granito e l’ardesia, ma anche nella sabbia e nell’argilla;

- la tridimite e la cristobalite, presenti in natura nella lava vulcanica, ma che si possono formare anche come prodotti intermedi, o prodotti finiti intenzionalmente voluti, in diversi processi industriali in cui i minerali contenenti silice vengono sottoposti ad alte temperature (fonderie, industria ceramica, produzione di mattoni refrattari ecc.).

La forma più comune di silice amorfa in natura è costituita dalla terra di diatomee, che sono fossili di alghe microscopiche con scheletro siliceo. An-

pAG. 28 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 14 - 31 luglio 2023
lA tutelA dellA SAlute deI lAvorAtorI del Settore edIle

che le polveri di terra di diatomee possono contenere percentuali di silice cristallina variabili dallo 0,1 al 4% [6].

L’inalazione di polveri contenenti SLC può provocare danni ai polmoni, ma anche ad altri distretti corporei.

Gli effetti della SLC sulla salute sono correlati all’inalazione della quota di polvere che può penetrare profondamente nei polmoni, chiamata frazione respirabile. Benché i meccanismi di difesa naturale dell’organismo possano eliminare buona parte della polvere respirabile inalata, tuttavia, in caso di esposizioni prolungate, la frazione respirabile diventa difficile da rimuovere dai polmoni e il suo accumulo può comportare, nel lungo termine, danni irreversibili per la salute.

Le forme cristalline di silice possono essere responsabili di patologie dell’apparato respiratorio, anche molto invalidanti come la silicosi (pneumoconiosi sclerogena causata dall’inalazione di particelle di SLC di dimensioni respirabili, che si depositano negli alveoli polmonari innescando una reazione infiammatoria che si estende anche all’interstizio polmonare con conseguente fibrosi interstiziale), i tumori polmonari e alcune malattie autoimmuni. Il rischio di ammalare cresce con l’aumentare della quantità di polveri inalate. Le Imprese Associate interessate possono richiedere il documento completo all’ufficio edilizia dell’Associazione.

pAG. 29 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 14 - 31 luglio 2023
(CS)

Affidamenti di opere del PNRR e PNC

CIrColAre del MInIStero delle InfrAStrutture e deI trASPortI

Con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023 sono stati dati i chiarimenti interpretativi, le prime indicazioni operative e il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 data di entrata in vigore del nuovo codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

La nota del Ministero, contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8), alla luce del richiamo alle norme del d.l. 77/2021. Nel merito, la circolare chiarisce che la norma-

tiva applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l’applicazione dell’articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023. In merito a ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno, solo per tali specifici interventi, non devono qualificarsi.

È possibile scaricare la circolare al link: https:// www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-07/Circolare%20esplicativa%20_signed.pdf

pAG. 30 - ApINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2023
(CS)

Approvato il nuovo Codice dei contratti (7a parte)

lA QuAlIfICAzIone IMPreSe e Il SoCCorSo IStruttorIo

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12. Il Decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese. In questa settima parte vengono trattati la qualificazione per lavori, servizi e forniture e il soccorso istruttorio.

QUALIFICAZIONE pER LAVORI

L’art. 100 disciplina, al comma 1, quali sono requisiti di ordine speciale, elencandoli come:

a) l’idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.

Nei commi successivi si dispone che le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

Come previsto anche con il vecchio Codice per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, a tutt’oggi sono le SOA.

Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12, che riproduce sostanzialmente il testo del DPR 207/2010, che era il regolamento dei due precedenti Codici.

Dunque, le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.

In sede di prima applicazione del codice l’allegato II.12 (che disciplina la qualificazione SOA come in precedenza) sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. Per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:

a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività, prevista dall’oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione;

b) non essere incorsi nelle cause di esclusione del Codice nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione;

c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

L’organismo di attestazione rilascia l’attestazione di qualificazione per la categoria di opere ge-

pAG. 31 - ApINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2023

nerali o specializzate per l’esecuzione delle quali l’operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

Fino alla emanazione del regolamento, il periodo di attività documentabile è, come attualmente, quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

Con il prossimo regolamento saranno in ogni caso disciplinati tutte le procedure per ottenere l’attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione, le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione, il periodo di durata dell’attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti e i casi di sospensione e di decadenza dall’attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione. Relativamente agli organismi di attestazione (SOA) con il futuro regolamento saranno in ogni caso disciplinati tutti i requisiti che dovranno avere, in pratica: quelli soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio di attestazione delle imprese.

QUALIFICAZIONE pER SERVIZI E FORNITURE

Il comma 10 dell’articolo 100 prevede anche, e questa è la novità più significativa, che con il futuro regolamento sarà definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l’altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta e il regime sanzionatorio.

Fino alla data di entrata in vigore del futuro regolamento, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del

valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, anche, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Gli organismi di attestazione dovranno segnalare immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

A differenza del precedente Codice, con il nuovo Codice, in particolare all’articolo 101 si prevede una apposita disposizione sull’istituto del soccorso istruttorio.

In particolare, si introduce, accanto al termine massimo di 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante all’operatore economico per l’espletamento del soccorso istruttorio, un termine minimo fissato in 5 giorni, fatto salvo, però, che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico e serva per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

pAG. 32 - ApINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2023

La comunicazione avviene quando oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima.

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Si conferma anche che non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il conte-

nuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Si prevede, inoltre, che fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato. (continua)

pAG. 34 - ApINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2023
(CS)

50 anni per la Cantieri Marina San Giorgio Spa

un IMPortAnte AnnIverSArIo Per QueStA IMPreSA

noStrA ASSoCIAtA

La Cantieri Marina San Giorgio Spa è nata nel 1973 da un’idea di alcuni imprenditori pordenonesi che, con una scelta lungimirante, avevano individuato sulla riva ovest del fiume Corno il punto strategico per raggiungere le lagune di Marano e di Grado. Anche l’aeroporto di Ronchi dei Legionari dista solamente 20 km dalla darsena, e la marina è la prima che i turisti stranieri possono incontrare sul percorso autostradale provenendo da Austria e Germania.

Sono quindi 50 anni che questa Impresa offre i

propri servizi agli armatori, sia italiani che stranieri (circa il 60%). Questo importante anniversario è stato celebrato durante un evento fortemente voluto da Davide Piccinin (amministratore unico da oltre 25 anni e figlio di Angelo, co-fondatore della marina) e dedicato in primis ai propri collaboratori e a tutti i clienti. Durante l’evento, il Vicepresidente di Confapi FVG Elia Bolzan ha portato un indirizzo di saluto e ha consegnato la medaglia commemorativa dell’Associazione, appositamente forgiata per l’occasione.

La Cantieri Marina San Giorgio Spa conta 25 dipendenti (vero motivo d’orgoglio per l’Imprenditore Piccinin) che si occupano di carpenteria meccanica, elettronica, elettrotecnica, idraulica, verniciatura, vetroresina, refrigerazione/condizionamento, motoristica, falegnameria, tappezzeria. La struttura è in grado di offrire un servizio a 360°: oltre ai 266 posti barca, vi sono diversi capannoni (totale 16.000 mq) e piazzali (35.000

pAG. 35 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2023

mq) per il rimessaggio invernale, due scuole nautiche, un ristorante di pesce a chilometro zero con 80 coperti (“La Darsena”, gestita da Gennaro Flocco e Omar Duratti), e una piscina riservata ai diportisti. È poi una delle poche marine rimaste con un proprio distributore, e dal 2022 può vantare la Bandiera Blu come approdo turistico.

Il fatto poi che la darsena sia affacciata sull’acqua dolce del fiume Corno, rende la marina ancora più unica: le imbarcazioni, risalendo il fiume dal mare, si ripuliscono dalla salsedine e, una volta ormeggiate o rimessate, i loro componenti sono meno esposti all’usura.

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(SF)

Rinnovo CQC. Allineamento delle date di scadenza

da più di 3 anni, o per entrambe, è necessario sostenere l’esame di revisione;

IStruzIonI MInISterIAlI

Con circolare prot. 0019259 del 22 giugno 2023 il Direttore generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato la portata in sede applicativa del decreto dell’art. 15, commi 1 e 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali, chiarendo che i conducenti in contestuale possesso della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per persone e cose, aventi un intervallo di validità fra l’una e l’altra superiore a 12 mesi, possono presentare in sede di istanza di rinnovo l’espressa richiesta di allineare le due scadenze, in modo da averne una sola, semplificando in tal modo il successivo procedimento di rinnovo, che potrà essere effettuato con un solo corso di formazione periodica di 35 ore e non con due.

A tal fine devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le qualificazioni CQC possedute (di persone e cose) non siano scadute di validità da oltre 3 anni prima che sia intervenuta la frequenza di un corso di formazione periodica; in caso contrario, per la qualificazione CQC scaduta

- il corso di formazione periodica, la cui data di avvio sia stata comunicata a decorrere dal 15 ottobre 2021 e del quale si spende l’attestato, sia stato avviato nella finestra temporale consentita per almeno una delle CQC possedute; oppure

- nel caso in cui l’attestato di formazione periodica sia stato emesso al termine di un corso di formazione periodica, con data di avvio formalizzata entro il 14 ottobre 2021, non debba essere sostenuto un esame di ripristino ai fini del rinnovo di una o entrambe le abilitazioni;

- sia manifestata la volontà del titolare della qualificazione CQC per il trasporto di persone e cose - recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi sia un intervallo superiore a 12 mesi - di allineare le predette date. La circolare precisa, inoltre, che:

- le istanze presentate prima del 26 giugno, ma non approvate dall’Ufficio della Motorizzazione civile ed, evidentemente, prive dell’esplicita richiesta di allineamento, non potranno beneficiare nell’immediatezza della possibilità di alienare le due scadenze; tale possibilità potrà essere fatta valere, sempre a richiesta dell’interessato, in occasione del primo rinnovo utile;

- l’allineamento non verrà invece effettuato qualora si chieda un duplicato della patente CQC (o della CQC card posseduta) dall’interessato.

Copia della circolare ministeriale e altre informazioni può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione

pAG. 37 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 14 - 31 luglio 2023
(AdT)
In CASo dI CQC dI PerSone e CoSe

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