AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI
GIOVANI UNDER 36 ANNI
Lavoratori interessati
Giovani che, nell’anno 2023, alla data della assunzione non hanno compiuto 36 anni di età (1) e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (2).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.
Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo indeterminato) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione anche se la somministrazione verso l’utilizzatore è resa nella forma a tempo determinato. Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: l’apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente e dirigenziale.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12), per 36 mesi (per 48 mesi se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Portabilità
Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi/48 mesi anche se il successivo rapporto è instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e, f) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
autorizzazione della Commissione europea (5).
Nel caso di licenziamenti collettivi nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata o licenziamento per GMO di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, è prevista la revoca ed il recupero dell’esonero.
L’esonero è compatibile con: l’assunzione agevolata disabili, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti e la nuova agevolazione dei giovani under 30 Neet ed iscritti al Programma Operativo Nazionale -Pon.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:
• <CodiceCausale>:“EG36” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani; “EG48”per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani presso una sede di lavoro ubicata al Sud; <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri); <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
• <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.
Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2023 con riferimento ai mesi pregressi, il recupero del beneficio può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Normativa di riferimento
L. n. 197/2022, art. 1, c. 297; L. n. 178/2020, art. 1, c. 10-15; L. n. 205/2017, art. 1, c. 100-105, 107 e 113-114; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019; Circolare INPS n. 57/2020; Circolare INPS n. 56/2021, Messaggio INPS n. 3389/2021; Messaggio INPS n. 403/2022 e Circolare INPS n. 57/2023.
Lavoratori interessati
Donne assunte nel 2023 (1):
DONNE SVANTAGGIATE
• con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
• di ogni età e prive di impiego regolarmente retribuito (6) da almeno:
- 24 mesi ovunque residenti;
- 6 mesi se residenti in aree svantaggiate del Paese (7) o impegnate in professioni o settori economici con accentuata disparità occupazionale di genere (8).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: il rapporto di lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro occasionale e l’apprendistato.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12) nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per:
• 18 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporti di lavoro agevolati instaurati o trasformati a tempo indeterminato;
• 12 mesi dall’assunzione nel caso di contratto a termine;
• 18 mesi dalla data della trasformazione nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine anche non agevolati.
Restano dovuti: i premi INAIL, i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria, ai fondi di particolari settori e/o residuali, per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà, dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria e di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesta:
- la preventiva comunicazione on line all’Inps del modulo “92-2012”;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- l’incremento netto dell’occupazione mediamente occupata e il suo mantenimento (9);
l’autorizzazione della Commissione europea (5).
L’esonero è compatibile con: le assunzioni agevolate disabili, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:
• <CodiceCausale>:“ED23” per l’assunzione/trasformazione di donne; <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri);
• <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
• <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 con riferimento ai mesi pregressi, il recupero del beneficio può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Normativa di riferimento
L. n. 197/2022, art. 1, c. 298; L. n. 178/2020, art. 1, c. 16-19; L. n. 92/2012, art. 4, c. 9-11; Circolare INPS n. 32/2021; Messaggio INPS n. 1421/2021; Messaggio INPS n. 3809/2021; Messaggio INPS n. 403/2022 e Circolare INPS n. 58/2023.
LAVORATORI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Lavoratori interessati
Lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza assunti nel corso dell’anno 2023
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12) per massimo 12 mesi.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- l’autorizzazione della Commissione europea (5).
Compatibilità con: l’agevolazione giovani under 36 e donne svantaggiate qualora vi ricorrano le condizioni.
L’esonero è sperimentale ed alternativo all’agevolazione strutturale per l’assunzione di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 8 D.L. n. 4/2019 (vedi pag. 17).
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
L. n. 197/2022, art. 1, c. 294-296.
Lavoratori interessati
Giovani assunti dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2023: - che alla data della assunzione non hanno compiuto 30 anni di età; - senza lavoro e non inseriti in corsi di studi o di formazione c.d. Neet; - iscritti al Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani».
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato professionalizzante.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Misura e durata
Il beneficio, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, è erogabile per un massimo di 12 mesi mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Condizioni e compatibilità
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa mediante procedura telematica all’INPS che provvede a fornire entro cinque giorni specifica comunicazione di prenotazione delle risorse. Entro il termine di 7 giorni dall’autorizzazione alla prenotazione dovrà effettuarsi la stipula del contratto ed entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni andrà comunicata all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.
L’incentivo e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto. In caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende piu’ in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione.
È richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- il rispetto del de minimis (13).
Compatibilità con: l’incentivo giovani under 36 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo e’ riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D.L. n. 48/2023, art. 27.
LAVORATORI IN CIGS CON ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE
Lavoratori interessati
Lavoratori che fruiscono di ulteriori 12 mesi di CIGS oltre al “plafond” previsto nel quinquennio mobile e con uno specifico accordo di transizione occupazionale siglato dalle organizzazioni sindacali presso il Ministero del Lavoro contenente azioni finalizzate alla rioccupazione e all’autoimpiego mediante la partecipazione a corsi e l’inserimento nel programma GOL (garanzia di occupabilità lavoratori).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nella misura del 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore per un massimo di 12 mesi.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
• accordo di transizione occupazionale in cui debbono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori;
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
• la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); autorizzazione della Commissione europea (5).
Il contributo non spetta ai datori di lavoro che abbiano proceduto:
- nei 6 mesi precedenti all’assunzione a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- nei 6 mesi successivi alla assunzione agevolata al licenziamento del lavoratore assunto o al licenziamento collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’agevolazione. In questi casi si ha la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Qualora il lavoratore venga riassunto presso un altro datore di lavoro, la revoca non influisce sul quantum e sulla durata del contributo che spetterà comunque per intero.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
L. n. 234/2021, art. 1, c. 243-247 e D. Lgs. n. 148/2015, art. 22-ter; D.M. 2 agosto 2022 Ministero del Lavoro; L. n. 178/2020, art. 1, c. 324.
Lavoratori interessati
Giovani che alla data della assunzione non hanno compiuto 30 anni di età (10) e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (2).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.
Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo ind.) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: l’apprendistato, il lavoro domestico, intermittente e dirigenziale.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati a tempo indeterminato.
Portabilità
Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- che l’assunzione non violi il principio di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato o cessato da un rapporto di lavoro a termine.
Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato, è previsto il recupero dell’esonero.
Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:
• <CodiceCausale>:“GECO” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani;
• <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri); <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
• <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.
Normativa di riferimento
L. n. 205/2017, art. 1, c. 100-105, 107 e 113-114; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019; Circolare INPS n. 57/2020 e Messaggio INPS n. 3389/2021.
Lavoratori interessati
Giovani assunti con contratto di apprendistato:
• per la qualifica e il diploma professionale: 15 - 25 anni (I liv.);
• professionalizzante: 18 - 29 anni (II liv.);
• di alta formazione e di ricerca: 18-29 anni (III liv.).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) con possibilità di recedere con preavviso alla scadenza del periodo di apprendistato.
Misura e durata
Le agevolazioni contributive relative alle assunzioni di apprendisti si differenziano a seconda della tipologia di apprendistato e della dimensione aziendale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2023”). A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le tipologie di apprendistato beneficiano delle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie e i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione per gli ammortizzatori in costanza di rapporto.
Durata del contratto di apprendistato minimo 6 mesi - massimo 36 mesi (salvo diverse disposizioni previste dai CCNL).
In caso di conferma a tempo indeterminato al termine della formazione le agevolazioni spettano per ulteriori 12 mesi nella misura precedente la qualificazione (ad eccezione dell’apprendistato di I° livello per il quale si applica l’aliquota piena prevista in via generale per i contratti di apprendistato).
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).
L’agevolazione è compatibile con la Decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
Nel <TipoLavoratore> vanno indicati i seguenti codici: PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
• PB Apprendistato professionalizzante;
• PC Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato si utilizzano i seguenti codici <Qualifica1>:
• W Apprendista professionalizzante operaio; R Apprendista professionalizzante impiegato;
• C Apprendista non professionalizzante operaio;
• D Apprendista non professionalizzante impiegato.
Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 81/2015, artt. 41 e ss.; D. Lgs. n. 150/2015, art. 32; Messaggio INPS n. 24/2016, n. 2499/2017 e n. 3028/2016; D. Lgs. n. 185/2016; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 176/2020, art. 15bis, c. 12; L. n. 234/2021, art. 1, c. 645; Circolare INPS n. 87/2021; Messaggio INPS n. 637/2022 e Circolare INPS n. 70/2022.
ESONERO PER CONFERMA AL TERMINE APPRENDISTATO
Lavoratori interessati
Giovani con meno di 30 anni di età confermati al termine del contratto di apprendistato.
Tipologie di rapporto
Conferma al termine del contratto di apprendistato.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 12 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro confermati al termine dell’apprendistato. Durante i dodici mesi che seguono la stabilizzazione continua la contribuzione agevolata dell’apprendistato e solo dal tredicesimo mese si applica l’esonero di euro 3.000 per 12 mesi.
Non si applicano le disposizioni riguardanti la portabilità del beneficio.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e), 2 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).
- Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili e l’incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate dovrà essere valorizzato nell’elemento: <TipoIncentivo>:“GAPP” per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato; <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 160/2019, art. 1, c. 10; L. n. 205/2017, art. 1, c. 106; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019 e Circolare INPS n. 57/2020.
Lavoratori interessati
Giovani con meno di 30 anni di età assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio presso il medesimo datore di lavoro dove hanno svolto:
• attività di alternanza scuola-lavoro;
• periodi di apprendistato per la qualifica/diploma professionale (I liv.) o alta formazione (III liv.).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) ed anche a scopo di somministrazione. Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine. Conferma al termine del contratto di apprendistato di I liv. e III liv.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nel caso della qualificazione dell’apprendista di I e III liv. spetta dal primo mese successivo alla scadenza del beneficio contributivo).
Non si applica la portabilità.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;
• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2015, art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 (3);
• la regolarità contributiva DURC e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).
Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili e l’incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate dovrà essere valorizzato nell’elemento: <TipoIncentivo>: “GALT” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani che nei 6 mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro che li assume alternanza scuola lavoro/apprendistato per la qualifica o alta formazione; <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 160/2019, art. 1, c. 10; L. n. 205/2017, art. 1, c. 100- e 108; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019 e Circolare INPS n. 57/2020.
APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ
Lavoratori interessati
Lavoratori di qualsiasi età beneficiari di un trattamento di disoccupazione o della cassa integrazione straordinaria con accordo di transizione occupazionale.
Tipologie di rapporto
Contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o parziale) senza possibilità di recedere alla scadenza dell’apprendistato.
Misura e durata
L’incentivo è pari all’agevolazione contributiva (aliquota ridotta) per l’apprendistato per tutta la durata del periodo finalizzato alla riqualificazione professionale dei lavoratori (massimo di 36 mesi) nel caso di assunzione di lavoratore già beneficiario di indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ecc.) o della CIGS con accordo di transizione occupazionale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2023”).
Non si ha riduzione dei premi INAIL.
Al termine del periodo formativo non si mantiene l’aliquota ridotta per i successivi 12 mesi.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
• la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
• la presentazione all’INPS di una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità “contatti” del “nuovo cassetto previdenziale del contribuente”.
Codici flussi UniEmens
Per i lavoratori in trattamento di disoccupazione e assunti in apprendistato professionalizzante si utilizzano i seguenti codici contribuzione:
• Z0 (zero) Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a 9 a partire dal 25° mese; aziende con numero addetti superiore a 9 dipendenti);
• Z1 Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 1° al 12° mese);
• Z2 Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 13° al 24° mese).
Per esporre il beneficio spettante relativamente ai lavoratori assunti in CIGS con accordo di transazione occupazionale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 81/2015, art. 47, c. 4; Circolare INPS n. 128/2012 e Messaggio INPS n. 2243/2017; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 234/2021, art. 1, c. 248 e D. Lgs. n. 148/2015, art. 22-ter.
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Lavoratori interessati
Lavoratori disabili iscritti al collocamento obbligatorio con riduzione della capacità lavorativa:
• superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a cat.; compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a cat.;
• superiore al 45% per disabilità intellettiva e psichica.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine.
Tempo determinato di durata uguale o superiore a 12 mesi solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo indeterminato) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione anche se la somministrazione verso l’utilizzatore è resa nella forma a tempo determinato.
Misura e durata
L’incentivo è pari a:
• 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra (per un massimo di 36 mesi);
• 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria delle tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra (per un massimo di 36 mesi);
• 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per la durata del contratto a termine, se di durata pari o superiore a 12 mesi, o in caso di contratto a tempo indeterminato per un massimo di 60 mesi).
Condizioni e compatibilità
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS presentando l’istanza Modello “151-2015” di prenotazione telematica.
È richiesto:
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
• la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
• l’incremento netto dell’occupazione mediamente occupata e il suo mantenimento (9);
• che il datore di lavoro, in possesso dell’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali a suo carico, non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (11). Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e, l’incentivo per donne svantaggiate, la decontribuzione Sud, l’assunzione sperimentale di giovani under 36 e strutturale di giovani under 30 anni di età.
La presente agevolazione è alternativa all’agevolazione prevista sempre per l’assunzione di disabili dalla Regione Emilia-Romagna per l’anno 2023 (pag. 22).
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati (con il codice “2Y”) a fruire dell’incentivo valorizzeranno nell’elemento:
• <TipoIncentivo> il valore:
• “DI79” che significa incentivo per l’assunzione disabili con riduzione capacità lavorativa sup. al 79% o minorazioni dalla 1a alla 3a categoria tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra;
• “DI67” che significa incentivo per l’assunzione disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4a alla 6a categoria tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra;
“DI45” che significa incentivo per l’assunzione disabili intellettivi e psichici con riduzione capacità lavorativa sup. al 45%; <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 68/1999, art. 13 modificato dal D. Lgs. n. 151/2015, art. 10; Circolare INPS n. 99/2016.
SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
Lavoratori interessati
Lavoratori assunti per sostituzione di maternità/paternità (congedo obbligatorio, parentale o congedo per malattia del figlio) in aziende che occupano meno di 20 dipendenti.
Tipologie di rapporto
Tempo determinato anche in somministrazione.
Misura e durata
Sgravio contributivo del 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico dell’azienda. Non è dovuto il contributo nella misura dell’1,40% previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato.
Il contratto può essere stipulato anche con anticipo di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L’agevolazione compete fino alla data di cessazione dell’astensione del sostituito e comunque non oltre il compimento di un anno di età del bambino (oppure non oltre un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento).
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
• l’invio alla sede INPS competente di un’autocertificazione preventiva in cui si dichiara che si procede all’assunzione in sostituzione e che l’organico aziendale è inferiore a 20 unità;
• la trasmissione dell’Unilav di assunzione del sostituto con indicazione, nel contratto, del nome del lavoratore sostituito, della causa della sostituzione e del termine del contratto;
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3); la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).
Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e, l’incentivo per donne svantaggiate, l’incentivo giovani e la decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati (dall’INPS con il codice “9R”) valorizzeranno:
• nel codice tipo contribuzione il codice “82” (per i lavoratori assunti a tempo determinato) o “68” (per i lavoratori in somministrazione);
• i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell’eventuale riduzione contributiva CUAF;
• nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi> l’importo dei contributi dovuti;
• nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile previdenziale del mese corrente.
Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 151/2001, art. 4; L. n. 53/2000, art. 10; Circolare INPS n. 117/2000 e n. 136/2001; Messaggio INPS n. 28/2001 e n. 1382/2011.
LAVORATORI CON REDDITO DI CITTADINANZA
Lavoratori interessati
Lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) ed anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato.
Tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero: lavoro domestico, lavoro dirigenziale, lavoro intermittente o a chiamata.
Misura e durata
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Rdc (massimo euro 780 mensili) ancora in godimento dal lavoratore all’atto dell’assunzione per un periodo fino a:
• 7 mensilità;
• 18 mensilità se sono presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età.
L’agevolazione spetta anche in caso di assunzione di lavoratore con reddito di cittadinanza per mezzo dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di agenzia del lavoro. In questo caso l’ammontare dell’agevolazione per il datore di lavoro sarà decurtata del 20% in favore dell’agenzia per il lavoro.
Restano dovuti: i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;
• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
L’incentivo è subordinato a:
• preventiva autorizzazione mediante la presentazione del modulo telematico di domanda “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8, D.L. 4/2019”;
• rispetto del de minimis (12); regolarità contributiva DURC e rispetto accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
• incremento netto dell’occupazione e mantenimento (9); rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2015, art. 31 commi 1-3 (3);
• un patto di formazione per garantire un percorso di formazione o di riqualificazione stipulato contestualmente all’assunzione;
essere in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili ai sensi della L. n. 68/1999 fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge;
Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo oltre le sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
L’esonero è alternativo all’agevolazione spettante per l’assunzione di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’art. 1, c. 294-296, L. n. 197/2022 (vedi pag.7).
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio dovranno essere valorizzati nell’elemento:
• <TipoIncentivo>: il valore “RDCP” Incentivo reddito di cittadinanza in misura piena o, nel caso di mediazione dell’agenzia del lavoro, il valore “RDCM” incentivo reddito di cittadinanza - mediazione;
• <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
D.L. n. 4/2019, art. 8, c. 4 come modificato dalla L. n. 234/2021, art. 1, c. 74, lettera g), n. 2); Circolare INPS n. 104/2019; Messaggio INPS n. 4099/2019; Nota ANPAL n. 10878 del 5 agosto 2019 e Messaggio INPS n. 2766/2022.
LAVORATORI CON INDENNITÀ NASPI
Lavoratori interessati
Lavoratori destinatari dell’indennità di NASpI che avendo inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita e lavoratori ancora in godimento dell’indennità NASpI
Tipologie di rapporto
Tempo pieno e indeterminato anche a scopo di somministrazione. Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine anche a scopo di somministrazione.
Misura e durata
Il datore di lavoro ha diritto al 20% dell’importo dell’indennità NASpI non ancora percepita dal lavoratore. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
• che il lavoratore nei sei mesi precedenti all’assunzione non sia stato licenziato da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o che risulta in rapporto di collegamento o controllo;
• il rispetto del de minimis (12). Per la somministrazione i requisiti della normativa del de minimis si intendono riferiti all’utilizzatore.
Per fruire dell’incentivo va presentata all’INPS una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità “contatti” del “Nuovo Cassetto Previdenziale del contribuente”. La sede INPS comunica l’ammissione al regime contributivo agevolato con un prospetto di fruizione dell’incentivo massimo mensile.
Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e, l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito, l’incentivo strutturale giovani under 30 anni e la decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati (dall’INPS con il codice 8D) valorizzeranno nell’elemento:
• <TipoIncentivo> il valore “ASpi”;
• <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo spettante per periodi pregressi.
Normativa di riferimento
D.L. n. 76/2013, art. 7, c. 5, lett. b) convertito in L. n. 99/2013; D. Lgs. n. 150/2015, art. 24 c. 3; Circolare INPS n. 175/2013, n. 102/2014 e Messaggio INPS n. 4441/2015.
LAVORATORI CON ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE CIGS
Lavoratori interessati
Lavoratori:
• in CIGS presso aziende che hanno sottoscritto accordo specifico per riorganizzazione e/o crisi; beneficiari dell’assegno di ricollocazione.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato.
Tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero:
• lavoro domestico;
• lavoro intermittente o a chiamata;
• lavoro occasionale
Misura e durata
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua (annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT) nel caso di assunzione di lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione per:
18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
• 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
• 18 mesi nel caso di trasformazione di contratto a termine, in corso di svolgimento, a tempo indeterminato.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;
• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS presentando la domanda preliminare di ammissione.
È richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
che non vi siano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’azienda che ha posto il lavoratore in CIGS;
che il lavoratore provenga da azienda che ha sottoscritto un accordo di CIGS per crisi aziendale e/o riorganizzazione, che non prevede un completo recupero occupazionale, e che vi sia un piano di ricollocazione con indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero;
che il lavoratore, al momento dell’assunzione, provenga da azienda in CIGS e che sia in godimento dell’assegno di ricollocazione (la cui domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui sopra).
Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e; l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito; l’assunzione agevolata di disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell’elemento:
• <TipoIncentivo> il valore “BADR” per l’assunzione di lavoratori percettori di assegno di ricollocazione;
• <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato); <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 205/2017, art. 1, c. 136; D. Lgs. n. 148/2015, art. 24-bis; Circolare INPS n. 77/2020; Circolare INPS n. 109/2019; Circolare Min. Lavoro n. 11 del 7 giugno 2018 e ANPAL n. 9352 del 23 luglio 2018.
Lavoratori interessati
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi anche non continuativi, dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi e già in possesso del decreto del Ministero del Lavoro.
Tipologie di rapporto
Tempo pieno e indeterminato.
Misura e durata
Per 12 mesi i contributi INPS conto azienda sono previsti in misura pari a quelli degli apprendisti. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
- che non vi siano nell’azienda che assume in atto sospensioni del lavoro per CIGS e che non si sia proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell’elemento:
• <TipoIncentivo> il valore “86”;
• <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• <ImportoArrIncentivo> l’eventuale importo spettante per periodi pregressi.
Normativa di riferimento
L. n. 236/1993, art. 4, c. 3; L. n. 92/2012, art. 2, c. 71.
OVER 50 DISOCCUPATI/E DONNE PRIVE DI IMPIEGO
Lavoratori interessati
Lavoratori (uomini e donne) ultracinquantenni disoccupati/e da oltre 12 mesi.
Donne di ogni età e prive di impiego regolarmente retribuito (6) da almeno:
• 24 mesi ovunque residenti;
• 6 mesi se residenti in aree svantaggiate del Paese (7) o impegnate in professioni o settori economici con accentuata disparità occupazionale di genere (8).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero:
• rapporto di lavoro domestico;
• lavoro intermittente.
Misura e durata
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
Riduzione del 50% dei contributi INPS e conto azienda per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per un totale di 18 mesi dalla data di assunzione nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine con l’agevolazione ancora in corso.
Riduzione del 50% dei premi INAIL per i periodi di cui sopra.
Condizioni e compatibilità
È richiesta:
- la preventiva comunicazione on line all’Inps del modulo “92-2012”;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- l’incremento netto dell’occupazione mediamente occupata e il suo mantenimento (9);
- che il datore di lavoro, in possesso dell’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali a suo carico, non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (11).
L’esonero è compatibile con: le assunzioni agevolate disabili, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI, l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti e la decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
Ai datori di lavoro ammessi all’incentivo a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “92-2012” sarà attribuito il codice di autorizzazione “2H”. Nel <TipoContribuzione> sarà indicato il codice “55”.
Normativa di riferimento
L. n. 92/2012 art. 4 c. 8-11; Circolare INPS n. 111/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013 e Messaggio INPS n. 3809/2021.
Lavoratori interessati
Lavoratori disabili assunti dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 dicembre 2023 con una riduzione della capacità lavorativa:
• superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a cat.; per disabilità psichica superiore al 45%.
Tipologie di rapporto
Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine già agevolato (tempo pieno o part-time).
Misura e durata
Il contratto a tempo determinato deve avere una durata non inferiore, anche per effetto di proroghe, a:
• 12 mesi per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione di capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a cat.;
• 6 mesi per lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (in questo caso il datore di lavoro che proroga il contratto fino a 12 mesi deve dichiarare di non voler usufruire dell’incentivo di cui all’art. 13, c. 1 bis L. n. 68/1999: vedi pag. 15).
La sede di lavoro deve essere in Emilia-Romagna.
L’incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto per un massimo di dodici mesi ed è pari a:
60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d’obbligo; 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.
Per le assunzioni effettuate con orario di lavoro a tempo parziale si procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato agevolato a tempo indeterminato le percentuali di cui sopra vengono integrate fino al 100%.
Condizioni e compatibilità
È richiesta:
- la presentazione di apposita modulistica mediante posta elettronica all’Agenzia Regionale per il lavoro (all’indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it) non oltre le ore 12,00 del 30 dicembre 2023;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
l’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali a proprio carico, di non essere tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e di non essere impresa in difficoltà (11); - il rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato (14); - la presentazione della documentazione di rendicontazione per la eventuale liquidazione ed erogazione del contributo; - che il datore di lavoro, se obbligato ai sensi della L. n. 68/99 ad assumere disabili, sia ottemperante sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro incentivato prima dello scadere dei previsti 12 mesi di durata minima, a seguito di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie (non per giusta causa) l’impresa beneficiaria mantiene il diritto all’incentivo. Se il rapporto si risolve a seguito di licenziamenti o dimissioni diverse dalla fattispecie sopraindicate, l’impresa beneficiaria perde il diritto all’incentivo.
L’agevolazione regionale per i disabili è alternativa alle assunzioni agevolate dei disabili previste a livello nazionale dall’art 13 comma 1 bis della Legge n. 68/1999 (pag. 15).
Rimborso
L’Agenzia Regionale, nel limite delle risorse stanziate dalla Regione Emilia-Romagna, provvede alla liquidazione delle somme indicate nella domanda preliminare di ammissione e nei documenti finali di rendicontazione.
Normativa di riferimento
Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 458/2023.
DECONTRIBUZIONE SUD
Lavoratori e datori di lavoro interessati
L’agevolazione riguarda sia i rapporti di lavoro subordinato sia instaurati che instaurandi a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore finanziario, agricolo e domestico possono accedere al beneficio.
Nel caso della somministrazione se l’agenzia ha sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero può essere fruito dall’agenzia e a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presta l’attività lavorativa.
Misura a e durata
L’esonero contributivo riguarda i contributi INPS a carico del datore di lavoro ed è pari al 30% della contribuzione da versare senza alcun massimale.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;
• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
L’agevolazione non è un incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e, f) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (3).
È richiesta:
la regolarità contributiva (DURC);
l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- l’autorizzazione della Commissione europea che con decisione C (2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 ha autorizzato la decontribuzione fino al 31 dicembre 2023.
Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpi, degli over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendent.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione valorizzeranno all’interno della <DenunciaIndividuale> nell’elemento:
• <CodiceCausale> il valore “DESU” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo ind. di lavoratori con sede di lavoro al sud.
Normativa di riferimento
L. n. 178/2020, art. 1, c. 161-168; Circolare INPS n. 33/202; Circolare INPS n. 90/2022; Messaggio INPS n. 403/2022 e n. 4593/2022.
Nota 1
La legge di Bilancio 2023 per l’anno 2023 ha previsto:
• per i giovani l’ampliamento dell’agevolazione nella misura dal 50% al 100% nel limite di 8.000 euro annui, la durata fino a 48 mesi in determinate aree svantaggiate del Paese ed ha elevato l’età da meno di 30 anni a meno di 36 anni;
• per le donne c.d. svantaggiate ha elevato l’agevolazione dal 50% al 100% dei contributi nel limite di 8.000 euro all’anno.
Nota 2
La condizione di soggetto che non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato può essere verificata nel sito dell’INPS www.inps.it nella sezione “Tutti i servizi - Servizio verifica esistenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato” inserendo il codice fiscale del lavoratore. La procedura che visualizza le informazioni sullo svolgimento o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ha carattere certificativo e pertanto è opportuno acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla sussistenza o meno di precedenti rapporti a tempo indeterminato. In merito costituisce una eccezione il contratto di apprendistato, che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, non stabilizzato al termine del periodo formativo. Lo sgravio invece non può essere riconosciuto se il lavoratore aveva un precedente contratto a tempo indeterminato risolto durante il periodo di prova.
Nota 3
Principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs n. 150 del 2015:
1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando la forza lavoro effettiva a tempo pieno dei dodici mesi successivi con quella media dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’inizio o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Nota 4
Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro a cui è subordinato il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006).
Nota 5
Lo sgravio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato interno. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. La Commissione europea nella seduta del 19 giugno 2023 ha approvato l’agevolazione all’assunzione dei giovani under 36 anni e le donne svantaggiate fino ad un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Tali aiuti possono essere combinati con gli aiuti de minimis di cui alla nota 12.
Nota 6
Ai sensi del decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 sono considerati soggetti privi di impiego regolarmente retribuito coloro che non hanno prestato alcuna attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure coloro che hanno svolto attività lavorativa parasubordinata con compenso annuo lordo inferiore a € 8.174 o autonoma con reddito annuale inferiore a € 5.500. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).
Nota 7
Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree “zona a” (Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna e Molise) e “zone c” (Abruzzo ed altri territori) individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2012-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione C (2022) 1545. Non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza della lavoratrice nelle aree svantaggiate appositamente previste nella Carta e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
Nota 8
Per l’anno 2023 si applica il Decreto Interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto.
Nota 9
Incremento netto dell’occupazione: “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro/anno effettivo dell’anno successivo all’assunzione”. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, mentre si computa il lavoratore sostituito (Circolare INPS n. 111/2013 e 32/2016; Interpello del Ministero del Lavoro n. 34/2014).
Nota 10
Si tratta dell’agevolazione strutturale giovani per la quale a partire dall’anno 2021 la legge di Bilancio 2020 aveva previsto il requisito di età di meno di 30 anni (mentre per tutto l’anno 2020 l’agevolazione poteva interessare i giovani con meno di 35 anni).
Nota 11
Gli incentivi sono subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 L. 24 dicembre 2012, n. 234 ed alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento CE 651/2014. Di tali condizioni viene fatta menzione nella comunicazione telematica per l’applicazione del beneficio. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione, le condizioni descritte vanno riferite all’utilizzatore e non all’agenzia.
Nota 12
Gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata (c.d. de minimis) sono soggetti a disciplina comunitaria: in particolare un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari aiuti di stato nel limite di 200.000 euro (fino a 30.000 euro per impresa operante nel settore pesca, fino a 25.000 euro per impresa del settore agricolo e fino a 100.000 euro se l’impresa esercita attività di trasporto di merci su strada per conto terzi). Per esercizio finanziario si intende il periodo fiscale cioè l’annualità in corso e le due precedenti (Regolamento UE n. 1407/2013 e Circolare INPS n. 102/2014).
Nota 13
Garanzia Giovani è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro. Si tratta dei Neet - Not in Education, Employment or Training - dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo. In Italia la Garanzia Giovani è attuata attraverso il Programma operativo nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nota 14
Si tratta del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il datore di lavoro che richiede l’incentivo regionale deve, all’atto della presentazione della relativa domanda di accesso, presentare la “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione”, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n. 445/2000 integrata con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
www.confindustriaemilia.it