CULTURA/Storia
a cura di Giovanni Longu mail: glongu@sunrise.ch
IMMIGRAZIONE ITALIANA 19701990 61. La seconda generazione (2)
L'
eccezionalità del fenomeno del la «seconda generazione» di ita liani sul finire degli anni Sessanta era dovuta sia alla sua straordinaria por tata e sia all’impreparazione delle isti tuzioni soprattutto svizzere a fronteg giarla. La combinazione di questi due elementi rendeva qualsiasi soluzione particolarmente complessa e difficile. Si è già parlato della gravità del feno meno per il numero elevato di bam bini interessati (cfr. articoli prece denti), ma anche l’impreparazione del le istituzioni merita qualche spiega zione. Tanto più che nell’ormai seco lare storia di Paese d’immigrazione, non è pensabile che la Svizzera abbia dovuto affrontare il tema dei figli degli stranieri per la prima volta solo a ca vallo del 1970. La seconda generazione fino al 1931 Effettivamente già in passato la Sviz zera aveva dovuto occuparsi della se conda generazione di stranieri pre senti sul suo territorio. Lo faceva nel suo interesse quando, negli accordi bi laterali con gli Stati vicini, per dovere di reciprocità accettava che gli stra nieri e i loro figli continuassero a re stare tali finché volevano e i propri cit tadini e i loro figli continuassero a re stare svizzeri anche vivendo in Ger mania, in Italia o altrove. Lo faceva pure suo malgrado, come nel Trattato di domicilio e consolare del 1868 tra l’Italia e la Svizzera, quando la Confe derazione accettò che anche gli ita liani naturalizzati in Svizzera, quindi svizzeri, non potessero sottrarsi all’ob bligo del servizio militare in Italia. La seconda generazione degli immi grati era divenuta un problema po litico serio quando agli inizi del secolo scorso si cominciò a vedere nel cre 8
/mercoledì 17 novembre 2021
scente numero di stranieri (special mente tedeschi e italiani) e dei loro figli nati in Svizzera un pericolo e per indicarlo s’inventò nel 1900 la parola Überfremdung, «inforestierimento». Per evitare che si diffondesse tra la popolazione un forte sentimento anti straniero, il dibattito politico si concen trava sulla ricerca del metodo più semplice e realizzabile per ridurre la crescita e possibilmente il numero to tale di stranieri. Poiché a causa dei vari accordi bila terali era quasi impossibile intervenire direttamente sulla prima generazione, decisamente tedesca, italiana o fran cese e pressoché insensibile all’attra zione della cittadinanza svizzera, si pensò di agire quasi esclusivamente sui giovani stranieri, ritenendoli già sufficientemente integrati perché nati in Svizzera (benché frequentassero ambienti, scuole comprese, quasi esclusivamente non svizzeri). Si giun se persino ad approvare una legge federale (1903) che dava ai Cantoni, competenti in materia di cittadinanza, la facoltà di introdurre nell’ordinamen to cantonale una sorta di jus soli, os sia la naturalizzazione automatica per gli stranieri di seconda generazione nati in Svizzera. La legge rimase inapplicata per la contrarietà dei Cantoni (ma anche della popolazione immigrata interes
sata) e la Confederazione, di fronte a tali ostacoli, rinunciò per oltre un de cennio a nuovi tentativi di soluzione generale, anche se il tema dell'Über fremdung era sempre presente nella agenda del Consiglio federale. Da al lora, tuttavia, cominciò a farsi strada il pensiero che alla naturalizzazione cia scuno dovesse arrivarci attraverso l’«assimilazione» individuale (il termi ne «integrazione» era ancora se non inesistente, scarsamente usato). La legge sugli stranieri del 1931 Poiché nell’opinione pubblica svizzera la paura degli stranieri non era stata scacciata nemmeno dalle avversità della prima guerra mondiale e dalla vistosa diminuzione della popolazione straniera dal 14,7 per cento (nel 1910) all’8,7 per cento (nel 1930), l’Assemblea federale pensò di dare una soluzione pressoché definitiva al problema dell’inforestierimento attra verso una nuova legge federale sulla dimora (di durata limitata) e il domi cilio (di durata illimitata) degli stra nieri, approvata il 26 marzo 1931 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1934. L’importanza di questa legge è facil mente comprensibile se si pensa che essa ha fissato i principi fondamentali della politica immigratoria svizzera per oltre settant’anni, ossia fino all’entrata