TEME 9/10 2020

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gara di appalto Monica Scongiaforno - Foro di Roma

La decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione nel processo appalti e le problematiche applicative a seguito della conversione del D.L. “semplificazioni”

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Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12(1) ha posto fine a molteplici contrasti giurisprudenziali verificatisi riguardo le forme e modalità di identificazione della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara di appalto (2). Per determinare il dies a quo per l’impugnazione, in considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5(3), D. Lgs n. 104/2010 (recante il codice del processo amministrativo), degli artt. 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’ dei contratti, nonché dell’art. 5, d.P.R. n. 184/2006 (regolamento di disciplina in materia di accesso degli atti amministrativi), l’Alto Consesso ha stabilito che deve essere riaffermata la perdurante rilevanza della “data oggettivamente riscontrabile”, cui ancora si riferisce il citato comma 5, ove l’oggettiva riscontrabilità è concetto strettamente ricollegabile al rispetto delle disposizioni sulle informazioni dettagliate, spettanti ai partecipanti alla gara. I giudici amministrativi pervengono a detta conclusione in base al richiamo delle modifiche normative verificatesi all’indomani dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (c.p.a.), il quale al quinto comma

dell’art.120, con riferimento all’impugnazione degli atti di gare per l’affidamento di servizi lavori e forniture, ha introdotto innovative disposizioni speciali dando, in tema di decorrenza dei termini per la proposizione dell’impugnativa, specifica rilevanza alla data di pubblicazione degli atti di cui ai sensi dell’art.79 del “primo codice” (D.Lgs. n.163/2006). Ed invero prima dell’entrata in vigore del c.p.a. la giurisprudenza, anche in materia di appalti, faceva applicazione dei principi generali sulla decorrenza del termine di impugnazione, affermando che il dies a quo decorreva dalla comunicazione della aggiudicazione o dalla conoscenza della sua portata lesiva, non rilevando la distinzione tra i vizi desumibili dall’atto comunicato e gli altri vizi percepibili aliunde, poiché sussisteva l’onere della immediata impugnazione dell’atto lesivo, spesso effettuato “al buio” o “in abstracto”, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti a seguito della conoscenza degli atti impugnati e degli eventuali loro profili di illegittimità (4). L’innovatività dell’art.120, comma 5, c.p.a., ispirato al principio della effettività della tutela giurisdizionale delle

1 In LexItalia.it, http://www.lexitalia.it/a/2020/125006. 2 La sollecitazione è pervenuta dalla V Sezione del Consiglio di Stato che, con ordinanza n 2215/2020, rinvenendo al riguardo molteplici contrasti giurisprudenziali sotto vari profili, ha posto all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti a) se il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione possa decorrere dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, giusta la previsione contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016; b) se le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art.76 del D.Lgs. n.50/2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri consentano la sola proposizione dei motivi aggiunti, eccettuata l’ipotesi da considerare patologica della omessa o incompleta pubblicazione prevista dal visto art.29; c) se la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara non fosse idonea a far slittare il termine per la impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, che decorre dalla pubblicazione ex art. 29 ovvero negli altri casi patologici dalla comunicazione ex art.76, legittimando soltanto la eventuale proposizione dei motivi aggiunti, ovvero se essa comporti la dilazione temporale almeno con particolare riferimento al caso in cui le ragioni di doglianza siano tratte dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero dalle giustificazioni da questi rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) se dal punto di vista sistematico la previsione dell’art.120, comma 5, c.p.a. che fa decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di gara, in particolare dell’aggiudicazione dalla comunicazione individuale (ex art.78 del D.Lgs. n.50/2016) o dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento, debba intendersi nel senso che essa indica due modi (di conoscenza) e due momenti (di decorrenza) del tutto equivalenti ed equipollenti tra di loro, senza che la comunicazione individuale possa ritenersi modalità principale e prevalente e la conoscenza aliunde modalità secondaria o subordinata e meramente complementare; e) se in ogni caso, con riferimento a quanto considerato in precedenza sub d), la pubblicazione degli atti di gara giusta l’articolo 29 possa essere considerata quale modalità di conoscenza aliunde; 3 Per via del richiamo operato nel medesimo comma 5 all’art.79 (del D.Lgs. n.163/2006 vigente all’epoca dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.104/2010) quando questo è stato abrogato con l’entrata in vigore del “secondo codice” e di cui si parlerà più avanti. 4 Strategia processuale non più “propriamente” praticabile per violazione della disposizioni contenute nell’art.40, comma 1, lettera d), c.p.a. che esige, pena l’inammissibilità dell’impugnativa, la specificazione dei motivi di doglianza avverso l’azione amministrativa.


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