l’istituto del concordato bacchettone Rosamaria Berloco - Co-founder Legal Team
L’istituto del concordato preventivo nella disciplina dei contratti pubblici
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La crisi d’impresa, purtroppo, è divenuta una materia molto attuale negli affidamenti degli appalti pubblici. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un progressivo processo di ammodernamento delle norme a disposizione degli operatori economici e delle Pubbliche amministrazioni che molto spesso, nelle vesti di stazioni appaltanti, hanno dovuto affrontare la gestione di situazioni di crisi d’impresa più o meno complesse, sia nella fase partecipativa, che in quella esecutiva dei contratti pubblici. Se per un verso il legislatore ha introdotto, con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dei rimedi basati sulla prevenzione dello stato d’insolvenza - alcuni dei quali tutt’oggi non ancora operativi - e ridefinito l’assetto generale della disciplina fallimentare, per altro verso è dovuto intervenire nel complesso scenario del sistema degli appalti pubblici affinché la crisi d’impresa non fosse d’intralcio alla gestione delle pubbliche commesse, specie in quei settori in cui le risorse statali costituiscono uno dei motori dell’economia nazionale. Tra le procedure previste dall’ordinamento giuridico per la gestione delle crisi, con alterne fortune, il concordato preventivo costituisce certamente uno dei rimedi ampiamente utilizzato dalle aziende per fronteggiare lo stato temporaneo di insolvenza, salvaguardare l’avviamento aziendale e la sua continuità gestionale per scongiurare il rischio di default forzato. Tale ampia applicazione dell’istituto del concordato, che vede nella continuità aziendale la propria chiave del successo, trova, nel sistema degli appalti pubblici, un “terreno fertile” ove la giurisprudenza, a causa di un quadro normativo complesso, ha potuto affrontare le problematiche del settore e dettare i tratti fondamentali di detto strumento, in
piena armonia con il contesto economico attuale. Cenni alla disciplina generale La disciplina generale dell’istituto del concordato preventivo si rinviene, come noto, nel vigente Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 1 (L.F. per brevità), il quale, a partire dall’art. 160 e ss., dispone espressamente che l’imprenditore che si trova in uno stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano attuativo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, l’attribuzione delle attività ad un cd. assuntore, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, nonché dei trattamenti differenziati tra creditori. Uno dei tratti fondamentali dell’istituto è certamente la sussistenza dello stato di crisi, quale presupposto oggettivo di accesso alla procedura di concordato preventivo, requisito che il Tribunale vaglia fin dal momento del giudizio preliminare di ammissibilità. Si è correttamente osservato che nel Regio decreto del 1942 manca una definizione esatta dello stato di crisi, da intendersi, come innanzi espresso, quale requisito indefettibile onde consentire all’imprenditore di accedere ai benefici del concordato; il legislatore ha marginalmente precisato, nella disciplina fallimentare, che per stato di crisi “si intende anche lo stato di insolvenza”. Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza da ultimo approvato, il legislatore ha stabilito i confini entro cui deve intendersi lo stato di crisi che interessa l’imprenditore ovvero “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza da ultimo approvato, il legislatore ha stabilito i confini entro cui deve intendersi lo stato di crisi che interessa l’imprenditore
1 Com’è noto, il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, emanato in attuazione della L. 155 del 19 ottobre 2017, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale (salvo ulteriori rinvii) entrerà integralmente in vigore il 1 settembre 2021 e sostituirà definitivamente la vigente legge fallimentare.