responsabilità amministrativa Giovanna Borromeo - U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Rosa Eurifina Miceli - Funzionario giudiziario del tribunale di Cosenza
Responsabilità amministrativa, giurisdizione contabile, danno erariale
O
ggetto del presente lavoro è il tema della responsabilità amministrativa alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Già definita nell’antica Roma come la posizione di chi deve rendere conto, la responsabilità amministrativa è stata disciplinata la prima volta nel 1923 con l’obiettivo coerente con la visione statalista dell’epoca di sottolineare l’appartenenza del pubblico funzionario all’apparato statale sanzionando comportamenti illeciti a danno della collettività, espressamente prevista dalla Costituzione all’art.28, oggi assume particolare rilevanza se si considera la triste situazione in cui versa il nostro Paese dove, i fenomeni di mala gestio sono sempre più frequenti e diffusi, la corruzione ha natura sistemica annidandosi in tutte le pieghe dell’amministrazione con grave pregiudizio per l’economia della Nazione. Rendere responsabili i pubblici agenti diventa quindi una necessità primaria per la collettività la quale, gravata da sempre maggiori oneri finanziari, sente l’esigenza di conoscere e verificare l’utilizzo delle risorse pubbliche. L’interesse primario dei cittadini è che la gestione patrimoniale dello Stato e di ogni altro ente pubblico si svolga nel massimo rispetto delle regole stigmatizzando comportamenti illegali, pregiudizievoli e antieconomici, poco trasparenti e non conformi all’etica pubblica. Attratta nell’ambito della contabilità pubblica è giudicata ex art.100 della Costituzione dalla Corte dei Conti, la prima magistratura dell’Italia Unita, che l’Assemblea Costituente - nonostante lo sfavore per le giurisdizioni speciali perché in contrasto con l’art.25 - ha mantenuto
proprio per il carattere di specialità della materia trattata; organo dunque di rilievo costituzionale, giurisdizione specializzata, sempre più impegnata con la sua articolazione a rete sul territorio nella lotta alla corruzione, cui la Suprema Carta affida importanti funzioni giurisdizionali e di controllo anche consultivi, il cui compito è quello di assicurare il corretto , appropriato ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, verificando la coerenza tra le risorse allocate e le politiche pubbliche adottate, la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici, accertando che l’azione amministrativa sia sempre diretta alla realizzazione del bene comune e non di interessi di gruppi o di singoli, nel rispetto dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La necessità di contrastare il fenomeno corruttivo e di porre fine alle forme di illegalità diffuse ha spinto il legislatore negli anni ad adottare discipline che trasversalmente hanno interessato la PA anche nell’ottica di contenimento della spesa pubblica. Mi riferisco prima fra tutte alla legge 190/12 i cui principi hanno ispirato la L.33/13, atteso che pubblicità e trasparenza garantiscono il controllo esterno e democratico della collettività e si atteggiano a co-fattori nella prevenzione della corruzione; i codici di comportamento dei pubblici dipendenti che sin dall’inizio non hanno solo una valenza etica, ma diretti, funzionali ad assicurare la qualità del servizio, diventando con il decreto 165/01 fonti di responsabilità disciplinare oltre che amministrativa, l’istituto del wistelblouwing e la legge 3/19 c.d.”spazzacorrotti” che ha previsto l’inasprimento delle
Nel mondo giuridico quello di responsabilità è un concetto complesso e con una definizione generale si può qualificare come il regime delle conseguenze cui va incontro un soggetto autore di violazioni di norme sussidiate dalla previsione di conseguenze sfavorevoli in caso di loro mancata osservanza
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