Approfondimento
VIGNETI EROICI E STORICI: Riconoscimento e prospettive Se l'articolo 7 Legge n.238/2016 nota come "Testo Unico del Vino" ha già sancito il valore culturale, agricolo e ambientale dei vigneti storici ed eroici, il Decreto Ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 (www.politicheagricole.it) ha stabilito con un maggior livello di dettaglio, rispetto a quanto previsto dal predetto testo unico, regole e criteri operativi utili per individuarne la tipologia nonchè i potenziali destinatari degli interventi di ripristino, recupero e manutenzione che saranno finanziati con una parte della disponibilità dell'OCM (Organizzazione Comune del Mercato) del comparto vitivinicolo. Nel Decreto si definiscono eroici quelli ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico, nelle isole, in zone di particolare pregio paesaggistico o ubicate in condizioni orografiche particolari, gravate da grandi impedimenti alla meccanizzazione. Vengono individuati, in tal modo, con la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) pendenza del terreno superiore al 30%; 2) altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, con la sola esclusione dei vigneti situati in altopiano; 3) sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 4) presenza nelle piccole isole la cui superficie complessiva del territorio insulare non superi i 250 km quadrati. Vengono definiti storici invece, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie o particella prima del 1960, la cui coltivazione
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deve essere caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici del territorio. I criteri di individuazione dei vigneti storici, fermo restando l'esistenza degli anzidetti requisiti debitamente documentati,sono rappresentati dalla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti e cioè: 1) l'utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione debitamente documentate; 2) la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche di particolare pregio paesaggistico; 3)l'iscrizione di paesaggi presenti nel Registro Nazionale
dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura ne sia un elemento essenziale che ne ha motivato l'inserimento; 4) il riconoscimento di eccezionale valore universale di specifici siti dell'UNESCO ove il criterio di iscrizione nella lista si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;5) la presenza in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. Le tipologie di intervento,per entrambi i tipi di vigneto, devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei seguenti parametri: 1) la conduzione del vigneto deve seguire le pratiche tipiche di ciascun territorio: come la