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Lorenzo Bolognini
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“CARO ENERGIA”, CONCESSIONI E RIEQUILIBRIO Il costo incontrollabile dell’energia può dare luogo ad un riequilibrio economico-finanziario delle concessioni per la gestione di impianti sportivi?
ph Rodolfo Clix da Pexels
PERCORSO PER GLI ENTI LOCALI/TERRITORIALI
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Il caro energia richiede interventi urgenti per assicurare l'equilibrio economico finanziario nella gestione di impianti sportivi
Purtroppo, negli ultimi due anni, abbiamo dovuto imparare a conoscere sempre meglio le norme che si riferiscono al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, fondamentali per affrontare il grave problema della pandemia sotto il profilo giuridico. Al di là del fatto che, per la pandemia, il Governo ha poi emanato una disposizione speciale con il Decreto Rilancio, il principio che
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regolamenta il riequilibrio economico-finanziario è comunque quello disciplinato a livello generale dall’art.165, c. 6, del Codice dei Contratti Pubblici secondo il quale “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”. © D I R I T T I R I S E R VAT I
La domanda che, quindi, ci si pone è: il “Caro Energia” costituisce un “fatto non riconducibile al concessionario” che dà diritto al riequilibrio? Per rispondere ad una tale domanda, innanzitutto, occorre tenere conto degli orientamenti giurisprudenziali autorevolmente affermati dal Consiglio di Stato. Per esempio, con la sentenza n. 3653 del 19.8.2016, ove si evidenzia che un evento sopravvenuto, per poter dar luogo al riequilibrio economico-finanziario, deve essere “straordinario ed imprevedibile”. Si riporta un passaggio significativo della sentenza: “In definitiva, la proiezione temporale della attività di gestione dalla quale conseguire l’utile remunerativo della propria prestazione rende plausibile (se non inevitabile) una modifica delle condizioni (di fatto e di diritto) presenti al momento di stipula del contratto, di modo che ciò che deve caratterizzare tali modifiche, perché esse possano fuoriuscire dal concetto di alea normale, deve porsi in termini di oggettiva straordinarietà per dimensioni, intensità e durata, e non rientrare nelle normali fluttuazioni di mercato”. Il rischio che l’aumento del costo dei vettori energetici, che si è ve-