norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
“SBLOCCA CANTIERI”: CHI NON PAGA I SUBAPPALTATORI SARÀ ESCLUSO DALLE GARE Escludere dalle gare chi, in precedenti appalti, ha tenuto comportamenti scorretti con i Subappaltatori: è questa la dirompente novità introdotta dall’art. 1, comma 20, lettera c) n° 4, del D.L. 18 Aprile 2019 n° 32 (“Sblocca Cantieri”), convertito con modificazioni dalla Legge 14 Giugno 2019 n° 55 e introdotto all’interno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o concessione all’art. 80, comma 5, lettera c) quarter del D.Lgs. 50/2016, che colpirà le Imprese affidatarie che siano risultate inadempienti non solo nei confronti di altre Stazioni Appaltanti ma anche nei confronti dei Subappaltatori nominati anche in precedenti gare. In particolare, il comma 5 recita: “Le Stazioni Appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti ipotesi, anche riferita a 1.
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STRADE & AUTOSTRADE 5-2019
un suo Subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105 comma 6: • lettera c - quarter): “l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più Subappaltatori, riconosciuto o accettato con sentenza passata in giudicato”. Il successivo comma 6 precisa: “Le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trovi a causa di atti compiuti o omessi prima o dopo o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5”. Infine, il comma 14 specifica: “Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo”. La Norma si inserisce all’interno di quel percorso intrapreso dal Legislatore diretto a tutelare la piccole e medie Imprese che si collocano alla base della filiera degli appalti pubblici, le quali subiscono in maniera maggioritaria i mancati pagamenti da parte degli esecutori di lavori pubblici, diventando di fatto i finanziatori dell’Impresa appaltatrice principale. Una prima forma di tutela dei pagamenti dei Subappaltatori risale all’introduzione del comma 3, dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, stabilendo - a favore del Subappaltatore e del Cottimista che non avessero ricevuto dall’Appaltatore il pagamento delle proprie prestazioni - una forma di tutela che consisteva nel blocco del pagamento degli stati di avanzamento a favore dell’Appaltatore fino a quando non venissero saldate le fatture. Il pagamento diretto era previsto come una mera facoltà per la Stazione Appaltante. Lo Statuto delle Imprese (art. 15 della L. 180/2011) estese tale forma di tutela anche a favore dei Fornitori con posa in opera, stabilendo che l’art. 118 del Codice si applichi anche “alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento forniture”.
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