dotti finanziari”, che comprende anche i mezzi di pagamento e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. 2. Le azioni Le azioni sono titoli partecipativi che attribuiscono al possessore la qualifica di socio e gli vengono attribuiti una serie di diritti economici, tra i quali il diritto di partecipare all’assemblea dei soci, il diritto di informativa e controllo, il diritto di partecipare agli utili, ecc. Tutti diritti previsti dalla normativa contenuta nel codice civile Proprio perché il possessore delle azioni è, di fatto e di diritto, socio e proprietario pro-quota della società, partecipa al destino dell’azienda, sia nell’ipotesi che la stessa produca utili, sia nell’ipotesi che l’azienda si trovi nelle condizioni di registrare passività. Proprio per queste caratteristiche le azioni sono considerate “capitale di rischio”, rappresentato della partecipazione al progetto imprenditoriale e, quindi, pienamente soggetto al rischio d’impresa. Per tale motivo al capitale di rischio non è associata una remunerazione minima, in quanto dipende dal risultato di gestione raggiunto. Inoltre, in caso di perdite rilevanti dell’impresa con conseguente avvio della procedura di liquidazione, prima si procede al rimborso dei creditori (ad esempio gli obbligazionisti) e poi, con i mezzi residui, si rimborsano i titolari del capitale di rischio (ad esempio gli azionisti). Per tale motivo si afferma che i portatori di capitale di rischio hanno diritti residuali, in quanto la loro soddisfazione rispetto al valore dell’azienda avviene solo in via successiva alla soddisfazione degli altri portatori di capitale. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal fatto che le azioni possono attribuire agli investitori rendimenti potenzialmente infiniti, se le vicende economiche della società sono tali da essere considerate meritevoli da tutti coloro che deside112