CRONACA
Si può fare! (Sulla modifica della L.R. Abruzzo riguardante la detenzione della fauna esotica) testo e foto di FILIPPO MORRONE
I
l 27 dicembre 2021 è una data che entrerà a buon diritto negli annali dell’ornitologia abruzzese e, assai probabilmente, di quella italiana in generale. In tale data, il Consiglio Regionale Abruzzo ha discusso e approvato, all’unanimità dei presenti, un emendamento dell’articolo 6 Legge Regionale 10/2004, che tratta di allevamenti di fauna autoctona ed esotica. “All’art. 6 della L.R. 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 3 le parole “Il Presidente della Provincia, sentito l’OFR, emana con proprio decreto l’elenco della fauna esotica per la quale può essere ammesso l’allevamento ed i requisiti minimi di benessere animale necessari per l’allevamento” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente della Provincia, sentito l’OFR, può emanare con proprio decreto l’elenco della fauna esotica e dell’avifauna esotica di specie selvatica così come definita dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 all’art. 8 sexies lettera g, per le quali può essere ammesso l’allevamento ed i requisiti minimi di benessere animale necessari per l’allevamento. b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti a scopo amatoriale e ornamentale di avifauna autoctona, anche domestica, esclusivamente a fenotipo selvatico. Non sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti di avifauna autoctona, domestica, a fenotipo mutato e/o di ibridi;
In coda al comma 6 è aggiunto il seguente: Dal predetto obbligo sono esentati gli allevatori di uccelli regolarmente iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), i quali sono però tenuti a comunicare alla Provincia il proprio codice R.N.A. (registro nazionale allevatori), rilasciato dalla suddetta Federazione.” Presentato dal Consigliere Regionale Antonio Blasioli allo scopo di esplicitare chiaramente l’ambito di applicazione della Legge, l’emendamento introduce una netta distinzione tra avifauna selvatica e domestica. Alla luce del fatto che gli allevamenti amatoriali di uccelli da affezione sono disciplinati da normative chiaramente emanate avendo a oggetto specifico la pratica della caccia, appare evidente come un tale distinguo sia in qualche modo “rivoluzionario” e possa rappresentare la punta di lancia di un progetto atto a scindere definitivamente e inequivocabilmente (anche dal punto di vista della normativa) il concetto di “allevamento amatoriale” da quello di “caccia”. Se anche un tale, effettivamente ambizioso, progetto non dovesse essere realizzabile, comunque quanto ottenuto rappresenterà un traguardo eccezionale in considerazione del fatto che introduce un fondamentale distinguo direttamente nell’ambito di una legge che disciplina espressamente gli allevamenti amatoriali di avifauna. Assolutamente degno di nota è altresì l’inserimento del concetto di “fenotipo”, con particolare riferimento a quello selvatico, ben diverso da quello mutato. Non sfuggirà che questo ul-
L’avvocato Clara De Rosi
teriore distinguo ridurrà notevolmente la possibilità di errori da parte della Pubblica Amministrazione, chiaramente esplicitando il campo di applicazione delle norme e ben delineandone i confini attuativi, così, peraltro, da rendere più semplici eventuali contestazioni in caso di abbagli interpretativi. In ultimo, il riconoscimento della Federazione Ornicoltori Italiani quale interlocutore privilegiato (tanto che i suoi iscritti sono esentati da alcuni obblighi invece previsti per tutti gli altri allevatori) della Regione Abruzzo è la conseguenza del prestigio e dell’onorabilità che la F.O.I. ha meritato
NUMERO 2 - 2022 21