Responsabilità Medica 1/2020

Page 5

i Saggi Saggi ee pareri pareri agg s rer e a L’obbligazione del chirurgo p estetico, alla luce della legge Gelli-Bianco Fabrizia Santini

Professoressa nell’Università del Piemonte Orientale Sommario: 1. La natura dell’obbligazione del chirurgo estetico: un dibattito mai sopito. – 2. Le ricadute dell’applicazione della legge Gelli-Bianco. – 2.1. La natura (sempre) contrattuale della prestazione, nei confronti del paziente. – 2.1.1. Segue: e della struttura sanitaria. I profili di responsabilità disciplinare. – 2.2. Il superamento della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. – 2.2.1. Le ricadute sulla misura della “diligenza” richiesta nell’esecuzione della prestazione. – 3. La centralizzazione dell’obbligo di informazione e la (ri) definizione di una responsabilità (di risultato) aggravata.

Abstract: Nel perdurante dibattito in merito alla natura dell’obbligazione del chirurgo estetico, la legge Gelli-Bianco è intervenuta confermando la sua configurabilità quale obbligazione di risultato. In un contesto purtuttavia in cui la classica dicotomia obbligazioni di mezzi – obbligazioni di risultato non può che dirsi ormai ampiamente superata. La giurisprudenza ha infatti “rimodellato” quest’ultima nella forma di una responsabilità “aggravata o paraoggettiva”, verso il soddisfacimento prioritario di esigenze di deflazione del contezioso. Nessuno spazio sembra residuare per la responsabilità disciplinare del chirurgo nei confronti della struttura sanitaria. In the ongoing debate on the nature of the cosmetic surgeon’s obligation, the Gelli-Bianco law intervened with precise indications, confirming in several ways its configurability as an obligation of result. In a context, however, in which the classic dichotomy can only be said to be widely outdated. The judges have in fact “remodelled” the obligation by introducing an “aggravated or para-objective” responsibility which, rather than the patient’s interest, is aimed at satisfying the deflation needs of the dispute. No space seems to remain

for the surgeon’s disciplinary responsibility towards the healthcare facility.

1. La natura dell’obbligazione del chirurgo estetico: un dibattito mai sopito La prestazione del chirurgo estetico è oggetto da tempo di un acceso dibattito. Pur a fronte di una consolidata giurisprudenza, connotata da rari ripensamenti, a favore del riconoscimento dell’esistenza di una obbligazione di risultato dello specialista nei confronti del paziente, la dottrina ha da tempo iniziato a sostenere la configurabilità di una obbligazione di mezzi. Ciò al fine di assimilare tra loro tutte le pratiche chirurgiche, che siano plastiche, ricostruttive od estetiche, di conferire dignità di intervento di cura anche alla chirurgia estetica ed uniformare, al contempo, i diversi regimi di responsabilità per danni.

Responsabilità Medica 2020, n. 1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.