Diritto internet 1/21

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SAGGI

Pubblico e privato dei Media-Social-Network. Un breve promemoria sulle responsabilità di Enzo Maria Tripodi Sommario: 1. Premessa. – 2. I social network/social media: avanti a piccoli passi, con qualche incomprensione di fondo. – 3. Le regole per l’utilizzo dei social network da parte delle pubbliche amministrazioni. – 4. Segue: le regole per i dipendenti pubblici ed il “travaso” delle decisioni della giurisprudenza. – 4.1 L’utilizzo dei social network da parte della pubblica amministrazione. – 4.2 L’utilizzo dei social network da parte del lavoratore sul luogo di lavoro. – 4.3 L’utilizzo dei social network da parte del lavoratore fuori dall’ambito lavorativo. – 4.4. Il diritto di critica del lavoratore sui social network. – 4.5 Alcune fattispecie penali relative ai social network. – 5. Riannodando i fili: verso il legittimo affidamento e la responsabilità da social in ambito pubblico. Le tematiche giuridiche connesse all’uso dei social network (e dei loro strumenti) si arricchiscono di un ulteriore elemento di interesse derivante dal recente decreto “Semplificazioni”. Il nostro percorso assume, come paradigmatico, il comportamento della pubblica amministrazione e dei loro dipendenti, esaminato in stretta connessione con le poche indicazioni normative ed una breve rassegna delle più numerose pronunce dei giudici. La conclusione è che l’attività della pubblica amministrazione, attuata anche mediante i social network, finisce per generare una responsabilità di natura contrattuale. The legal issues related to the use of social networks (and their tools) are enriched by an additional element of interest deriving from the recent “Semplification” Decree. The path assumes, as paradigmatic, the behavior of the public administration and their employees, examined in close connection with the few regulatory indications and a brief review of the - most numerous - judges’ decisions. The conclusion is that the activity of the public administration, also implemented through social networks, ends up generating a contractual liability.

1. Premessa

Il Decreto c.d. “Semplificazioni”, tra le varie modifiche che contiene, ne prevede una che costituirebbe a pieno titolo la “cornice” (giuridica) di questo contributo (1). L’art. 3-bis della l. n. 241 del 1990 (2), prevedeva che «Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati». Un “rinvio”, quasi timido, verso l’utilizzo di strumenti al passo con l’evoluzione tecnologica, benché la temporalmente coincidente emanazione del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005. Noto anche come “CAD”) avrebbe implicato, sin da subito, altra impostazione, nonostante si fosse messa mano ad una legge “storica” del nostro diritto amministrativo (3). Il passaggio alla modernità pare compiuto con la recente modifica che sposta decisamente il fuoco dall’incentivazione (riferita, peraltro, scorrettamente, alla sola telematica) ad una indicazione, all’insegna delle performative  (1) D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.  (2) Inserito dall’art. 3, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15, in sede di “revisione” della disciplina generale sul procedimento amministrativo.  (3) Per un bilancio recente, Contessa - Greco (a cura di), L’attività amministrativa e le sue regole (a trent’anni dalla Legge n. 241/1990), Piacenza, 2020.

utterances di Austiniana memoria, secondo la quale le pubbliche amministrazioni «agiscono mediante strumenti informatici e telematici». Un comando, quindi, non un mero ‘manifesto’ di intenzioni. Evidenti sembrano le implicazioni che, per un verso, rafforzano (e sostengono) il percorso in atto verso una compiuta amministrazione digitale e, per l’altro, spingono nella direzione di una amministrazione pubblica totalmente rinnovata. Si tratta, infatti, di strade – prima o poi confluenti – che, al momento, si atteggiano su piani affatto differenti. Un conto è, con palese evidenza, la (ormai ineludibile) necessità che la pubblica amministrazione gestisca le procedure e le risultanze della propria azione con gli strumenti più moderni che sono, semplicemente, al suo servizio; altro “ripensare” apparati per i quali l’innovazione diventa parte integrante e costitutiva del suo funzionamento, come sta avvenendo nelle prospettazioni – anche su questo versante – dell’Intelligenza artificiale (4).

(4) Sulla pubblica amministrazione “digitale”, da ultimo, v. Cavallo Perin - Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020 e, in sintesi, Notari, Il percorso della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche: ambiti normativi mobili e nuovi modelli di governance, in Giorn. dir. amm., 2020, 21 ss. Per una lettura diacronica dell’evoluzione, piace, tra una moltitudine, richiamare Ielo, L’agenda digitale: dalle parole ai fatti, Torino, 2015. L’argomento, in relazione alle derive dell’Intelligenza artificiale, comunque, sta diventando particolarmente fecondo di contributi, molti dei

DIRITTO DI INTERNET N. 1/2021

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