SAGGI
La digitalizzazione e il contraddittorio cartolare coatto nel processo tributario di Daniela Mendola Sommario: 1. L’istituzionalizzazione della c.d. giustizia tributaria digitale. – 2. Il carattere “essenzialmente documentale” del processo tributario. – 3. La legislazione d’urgenza: il c.d. contraddittorio cartolare coatto. – 4. Il diritto all’udienza pubblica e i dubbi di legittimità costituzionale. Sullo sfondo dell’emergenza sanitaria, si staglia l’ultimo provvedimento regolatorio del processo tributario telematico. Nella specie, con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, è stato introdotto, all’art. 27, comma 2, il c.d. “contraddittorio cartolare coatto”, mediante il quale viene conferito al giudice il potere di decidere la causa in seguito ad un’udienza appunto “documentale”. La coattiva mancanza dell’interlocuzione digitale con l’autorità giudiziaria rende l’istituto in questione di dubbia costituzionalità. Il contribuente è, infatti, titolare di un diritto “all’udienza pubblica” (artt. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546 e 24 Cost.), sicché il contraddittorio cartolare coatto costituirebbe un “vulnus” per il soggetto passivo che versa già in uno stato di asimmetria rispetto al pubblico potere. In the context of the current health-emergency situation, the latest regulatory measures concerning the telematic tax process stand out. Precisely, Article 27, paragraph 2, of the law decree, 28th october 2020, no. 137, converted into Law 18th December 2020, no. 176, introduced the so-called “compulsory paper contradictory”, by which the judge is empowered to decide the case after a “documentary” hearing. The forced lack of a digital interlocution with the judicial authority makes such an institution of doubtful constitutionality. Indeed, taxpayers have a right “to public hearing” (Article 33, paragraph 1, of the Legislative Decree 31st December 1992 no. 546 and Article 24 of the Constitution), so that the compulsory paper contradictory would constitute a “vulnus” for the taxable person position, who is already in a state of asymmetry with respect to public powers.
1. L’istituzionalizzazione della c.d. giustizia tributaria digitale
L’esigenza di informatizzare le procedure relative alle controversie tributarie è stata per lungo tempo al centro di un acceso dibattito, sopito solo per effetto dell’intervenuta digitalizzazione della P.A. (1), a seguito dell’emanazione del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (2), il cui comma 6 bis estende la modalità telematica anche alle attività di funzione ispettiva e di controllo fiscale. Su tale premessa normativa e in attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale (3), con l’art. 39, comma 8, del d.l. 15 luglio 2011, n. 98 (4), è proseguito siffatto iter di informatizzazione, prevedendosi l’interazione tramite web tra le Commissioni Tributarie e gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, quelli impositori
(1) Come osserva Notari, Il percorso della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche: ambiti normativi mobili e nuovi modelli di governance, in Giorn. dir. amm., 2020, 21 ss.; Faini, Consultazione pubblica sulla Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese “Italia 25”, disponibile nell’Osservatorio sull’amministrazione digitale di Fernanda Faini - Marco Mancarella di questa Rivista, all’indirizzo <http://dirittodiinternet.it/ ammdigitale>, 17 febbraio 2020. (2) D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, successivamente corretto e integrato con il d.lgs. del 4 aprile 2006, n. 159. (3) In merito, cfr. Sangiovanni, Il processo di primo grado, in Il processo tributario, a cura di Carinci - Rasia, Milano, 2020, 262 ss. (4) D.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.
degli enti locali e i difensori dei contribuenti, al fine di assicurare efficienza e celerità al processo tributario (5). Successivamente ad altri interventi legislativi, un significativo contributo è stato, poi, offerto dal più recente d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (6), che, all’art. 16, rubricato appunto “Giustizia tributaria digitale”, ha riconosciuto la possibilità di svolgimento delle udienze a distanza mediante il collegamento da remoto (7); e, al comma 4, (5) I soggetti interessati possono depositare il ricorso, produrre memorie e documenti elettronici tramite collegamenti telematici, o eseguire semplici consultazioni avvalendosi del portale internet a ciò dedicato all’interno del quale sono contenuti i servizi offerti dalle Commissioni Tributarie. (Sul punto, cfr., in generale, Salvini - Melis, Il processo tributario telematico: l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario, Roma, 2013, passim). Nella stessa direzione si colloca il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che ha inserito nel testo del noto d.lgs. n. 546 del 1992 l’art. 16 bis avente l’obiettivo di implementare l’uso della posta elettronica certificata per l’effettuazione di ogni tipo di comunicazione e notificazione nell’ambito del processo tributario, e su cui si rinvia a Mastromatteo - Santacroce, Processo tributario telematico ed elezione di domicilio digitale, in Il Fisco, 2016, 1142. (6) D.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. (7) Il d.l. n. 119 del 2018 porta a compimento un lungo percorso che si è articolato negli anni, finalizzato a ridurre tempi e costi del rito, nell’ottica di un rafforzamento del giusto processo. Il decreto in questione riconosce alle parti la possibilità di richiedere di partecipare a distanza all’udienza pubblica, delegando ad uno o a più provvedimenti l’individuazione delle regole tecnico - operative. Al riguardo, si vedano Succio, Processo tributario: le novità del d.l. Rilancio e dei decreti di marzo e aprile,
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