GIURISPRUDENZA EUROPEA quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché
all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente.
IL COMMENTO
di Alfonso Contaldo Sommario: 1. Premesse. – 2. La responsabilità degli ISP e i controlli “a posteriori” a seguito di segnalazioni di violazioni di diritto d’autore. – 3. L’interpretazione restrittiva sulle informazioni rilasciabili al titolare del diritto d’autore. La sentenza in epigrafe offre la possibilità di soffermarci sull’evoluzione tecnologica nell’ambito della società dell’informazione e l’esigenza di individuare punti di equilibrio in quelle “terre di confine” dove la giurisprudenza consolidata viene a doversi confrontare con nuove situazioni non ancora completamente univoche nel sistema giuridico. The judgement offers a possibility to dwell on the technological evolution in the Information Society and on the necessity to identify the right points of balance with regard to those “borderlands” where the consolidated jurisprudence has to deal with new situation not yet univocal pursuant to the legal system.
1. Premesse
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ci evidenzia come gli indirizzi IP e di posta elettronica di soggetti che abbiano violato il diritto d’autore on line non possono essere oggetti della richiesta legittima dei titolari del diritto de qua nei confronti delle piattaforme digitali. Nel caso di specie, seppure è risultato pacifico che tali piattaforme fornissero, su scala commerciale, servizi on line anche avvalendosi, in una specifica attività di caricamento sulla piattaforma di YouTube, di opere in violazione di un diritto d’autore sui file contenenti opere protette, a danno della parte attrice, tuttavia l’aspetto controverso portato innanzi alla Corte verteva sulla legittimità o meno del rifiuto da parte di queste società di fornire talune informazioni richieste dal titolare dei diritti d’autore relative ai cd. trasgressori, ed in particolare i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono nonché gli indirizzi IP utilizzati da questi ultimi sia al momento del caricamento dei file in questione sia al momento dell’ultimo accesso al loro account Google/YouTube. La Corte si è vista porre il quesito se le informazioni richieste dalla parte attrice rientrassero nella nozione di «indirizzo», ai sensi dell’art. 8, par. 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE. Occorre ricordare che, a termini dell’art. 8, par. 1, lettera c), della direttiva 2004/48/CE, gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’Autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violino un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della vio-
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DIRITTO DI INTERNET N. 1/2021
lazione e/o da ogni altra persona che sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; tuttavia l’art. 8, par. 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE precisa che le suddette informazioni comprendono, ove opportuno, nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti: gli Stati membri devono pertanto garantire che le autorità giudiziarie competenti possano, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ordinare al gestore della piattaforma online di fornire il nome e l’indirizzo di qualsiasi persona che abbia caricato su tale piattaforma un film senza il consenso del titolare del diritto d’autore, soprattutto se l’attività della piattaforma non sia di mero hosting (1) bensì quello di un vero e proprio content provider (2).
(1) Gli hosting providers sono gli operatori tecnologici che forniscono un servizio di rete che si sostanzia nella disponibilità ad allocare, sui propri server web le pagine web di un sito rendendolo, così, accessibile nella rete. Il server web definito host consente la connessione ad Internet mantenendo le pagine web ospitate, senza realizzarle o modificarle, in modo da consentirne la visione agli utenti. (2) In questo caso è da considerarsi come un provider che fornisce, non solo lo spazio di memorizzazione e visibilità della pagina web e del relativo contenuto ma, bensì, diretto autore dei contenuti e, quindi, responsabile degli stessi. “Ne consegue che l’illiceità dei contenuti è imputabile solo ed esclusivamente al fornitore e non all’host provider, escludendo che quest’ultimo abbia un obbligo giuridico di accertare ed eventualmente impedire immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore del sito”. Così Cassano, Contaldo, La natura giuridica e la responsabilità civile degli internet Service Providers (ISP): il punto sulla giurisprudenza, in Corr. giur., 2009, n. 9, 1212 ss.