LA NORMATIVA SUL REATO DI VIOLENZA SESSUALE NEGLI STATI EUROPEI
1.3
L
a Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011 dal Consiglio d’Europa, sottolinea (art.36) la necessità di una definizione giuridica di stupro basata sulla mancanza di consenso che imponga alle parti contraenti di criminalizzare qualsiasi atto non consensuale di natura sessuale. Ad oggi sono 34 gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione, ma solo Austria, Montenegro, Portogallo e Svezia hanno emendato i rispettivi codici penali per definire lo stupro come “mancanza di consenso”, mentre nei restanti Paesi sono ancora in corso discussioni sulle modalità di emendare la propria normativa al riguardo. In Germania ad esempio la nuova normativa prevede che venga considerato valido anche il dissenso a parole. Per molti osservatori però, questo elemento, pur costituendo un passo avanti rispetto al passato, è ancora molto carente perché non protegge le vittime che non possono esprimere adeguatamente il dissenso, come le donne sotto effetto di alcol e droga. In un articolo pubblicato su “EU Observer”, la Segretaria generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić ha dichiarato: “Sono troppo pochi i nostri Stati membri che trattano questo reato con la dovuta serietà, poiché le definizioni giuridiche di stupro non sono basate sulla mancanza di consenso. Ciò pone sulle persone che hanno subìto uno stupro, prevalentemente donne, l’onere di dimostrare di essere vittime”. La Segretaria generale ha inoltre osservato che l’attività di monitoraggio da parte del ‘Gruppo di esperti sulla lotta contro la
18 IO LO CHIEDO