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P E R CORS O
L’ I NTER P RE TA Z I O N E D ELL E NO RM E GI U RI D I CHE Non sempre è facile capire il vero significato di una norma giuridica, perché il legislatore, cioè l’autorità che l’ha emanata, può essere stato impreciso o poco chiaro. In questo caso c’è bisogno di un’attività di interpretazione della norma giuridica.
DIRITTO
Interpretare la norma giuridica vuol dire identificare la volontà del legislatore, allo scopo di comprendere il corretto significato della norma e applicarla in modo opportuno ai casi concreti.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce tre tipi di interpretazione, a seconda dei soggetti che la effettuano: interpretazione giudiziale, interpretazione dottrinale e interpretazione autentica. L’interpretazione giudiziale è l’attività svolta dai giudici, cioè dalle persone che hanno il potere di decidere se un comportamento è contrario o meno alle norme giuridiche e di infliggere le eventuali sanzioni. Ogni giudice , quando applica una norma giuridica in un processo, svolge un’operazione interpretativa, in quanto deve applicare le norme astratte ai casi concreti. In che modo un giudice può interpretare la norma? Deve seguire alcuni criteri, applicandoli nel seguente ordine. 1. Per prima cosa il giudice deve analizzare l’esatto significato delle parole di cui si compone la norma, seguendo le regole della grammatica, della sintassi, della punteggiatura. Questo è il criterio letterale, chiamato così perché esamina il testo preciso della norma, parola per parola. 2. Dopo l’analisi letterale, il giudice passa a considerare il momento storico in cui è stata emanata la norma, allo scopo di capire per quali esigenze è stata voluta dal legislatore. Questo è il criterio logico, chiamato così perché cerca di cogliere la logica del legislatore, cioè la sua effettiva intenzione. 3. I due criteri precedenti potrebbero non bastare, perché può presentarsi un caso che non è espressamente regolato da alcuna norma giuridica. In questa ipotesi il giudice deve ricorrere al criterio dell’analogia, che si
CITTADINI consapevoli
Processo: è l’attività per mezzo della quale il giudice accerta la verità di un fatto o risolve una controversia in base alle norme giuridiche. Giudice: Judge
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applica nel modo seguente. In un primo tempo il giudice cerca se nell’ordinamento giuridico c’è una norma che regola una situazione simile a quella che lui deve giudicare, e se la trova la applica al suo caso. Se non esiste una norma simile, il giudice deve decidere secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico. E S E M P I O Il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero è un principio generale dell’ordinamento. Se il giudice ritiene che a una persona sia stato negato il diritto di accedere liberamente a Internet, per analogia può applicare il principio generale sulla libertà di pensiero, in quanto non esiste ancora la norma specifica sulla libertà di pensiero in Rete.
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L’interpretazione giudiziale è vincolante solo per quel singolo processo, nel senso che ha valore solo relativamente alla situazione sottoposta alla decisione del giudice che ha svolto l’operazione; di conseguenza, un altro giudice che si trova a giudicare un caso simile può interpretare la norma in modo diverso.
CITTADINANZA DIGITALE Il primo e-voting in Italia L’e-voting, cioè la votazione elettronica che permette di esprimere il proprio voto per mezzo di processi informatici, è stato applicato per la prima volta in Italia nel 2017, in occasione di un referendum indetto dalla Regione Lombardia. I votanti non hanno trovato al seggio la scheda cartacea, ma un tablet con schermo touch, che ha reso velocissime le operazioni di voto e di conteggio dei risultati, senza però cambiare nella sostanza il sistema tradizionale di voto. Il presidente del seggio, infatti, dopo aver identificato il votante attraverso un documento d’identità, ha premuto il pulsante che abilita il tablet. Sullo schermo touch è apparso il quesito referendario e le tre possibili opzioni: “sì”, “no”, “bianca” (che equivale a nessuna scelta). Una volta effettuata la selezione, che poteva essere modificata prima del via libero definitivo, è bastato schiacciare “votare” per registrare la decisione presa. Il cuore del sistema è la memoria della macchina: è qui che sono stati registrati i voti dei cittadini. A fine giornata i dati che hanno conteggiato i sì, i no e le schede bianche sono stati inviati immediatamente per via telematica alla Regione. Il sistema non ha margini di errore, ma comunque c’è stata la possibilità di controllare la correttezza con un riscontro cartaceo: dopo ogni preferenza, infatti, il computer ha stampato una ricevuta che è stata raccolta insieme alle altre in un contenitore sigillato.
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