Ενοτητα 1
Modulo 4 – Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Modulo 2
Note informative
Queste note informative contengono una guida alle attività del modulo e materiali didattici sul tema della tortura o di trattamenti o pene inumani o degradanti. Le Note informative sono così strutturate: 1. Concetti chiave
Modulo 3
2. Che cos’è una pena o un trattamento inumano o degradante? 3. Attività, versione 1: Condizioni che favoriscono o prevengono i maltrattamenti a. L’esperimento di Milgram. b. L’esperimento carcerario di Stanford. 4. Attività, versione 2: Giochi di ruolo sui maltrattamenti e studi di casi A e B
Modulo 4
1. Concetti chiave Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 3; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 4 Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Modulo 5
La proibizione della tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti è sancita dall’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A differenza della maggior parte degli altri diritti, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è un divieto assoluto. Ciò significa che il trattamento di una persona secondo modalità che costituiscono tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti è ingiustificato.
Modulo 6
Una definizione più dettagliata di tortura è fornita anche dall’articolo 1 CAT. Questa definizione è stata usata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza relativa all’articolo 3 CEDU. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), articolo 1
Allegati
[…] il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
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