Formazione del personale di polizia basata sui diritti fondamentali
ATTIVITÀ DELLA FRA
Delineare il fenomeno della discriminazione multipla Si definisce discriminazione multipla la discriminazione basata su più di un motivo oggetto di protezione come, ad esempio, quando una persona è discriminata perché donna e perché di etnia rom. La maggior parte dei tribunali dell’UE si occupa di un solo motivo di discriminazione per ciascun caso di discriminazione diretta o indiretta. Introdurre nella legislazione il concetto di «discriminazione multipla» potrebbe contribuire a trovare una corrispondenza più adeguata tra norme ed esperienze di discriminazione delle persone, come emerge dalla ricerca della FRA. Per ulteriori informazioni sulla discriminazione multipla, cfr. la sezione «Materiali supplementari» di questo modulo e FRA (2013), Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare (Disuguaglianze e discriminazione multipla nell’accesso a un’assistenza sanitaria e alla sua qualità), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, disponibile all’indirizzo http://fra. europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
diretta è possibile prendere in considerazione soltanto difese specifiche e limitate. I due approcci, benché formulati in maniera diversa, sono abbastanza simili nella sostanza: le difese specifiche previste dal diritto dell’UE possono essere collocate nel più ampio contesto delle difese generiche elaborate dalla giurisprudenza della Corte EDU. In altri termini, le difese specifiche previste dalle direttive in materia di non discriminazione rappresentano aspetti particolari della difesa generica9. Pertanto, il seguente schema analitico relativo alla non discriminazione fa affidamento sull’approccio della «difesa generica». Suggerimento didattico: usare l’attività 3 per esaminare il tema della non discriminazione L’attività 3 è un utile strumento per aiutare i partecipanti a prendere dimestichezza con le idee di non discriminazione ed equo trattamento. Offre loro la possibilità di capire, tramite esempi interattivi, in che modo la discriminazione può verificarsi e come affrontare le problematiche ad essa correlate.
c. Discriminazione e definizione di profili Le istituzioni statali, compresa la polizia, devono rispettare l’uguaglianza nell’esercizio delle proprie funzioni. Un problema estremamente spinoso a questo proposito è la definizione di profili da parte della polizia sulla base di elementi etnici e di altri criteri.
9. Per ulteriori informazioni al riguardo, cfr. FRA e Consiglio d’Europa (2011), Manuale di diritto europeo della non discriminazione, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, pagg. 43 e segg., disponibile all’indirizzo http://fra.europa.eu/sites/default/files/ fra_uploads/1510-FRA-CASELAW-HANDBOOK_IT.pdf. 10. Hogg, M. e Vaughan, G. (2011), Social Psychology, 6th ed., Essex, Pearson Education Limited, pagg. 356 e segg.
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Cosa si intende per definizione di profili? • A un livello molto generale, la definizione di profili comporta la classificazione dei soggetti a seconda delle loro caratteristiche, sia «immutabili» (genere, età, origine etnica, altezza) che «soggette a mutamenti» (abitudini, preferenze e altri elementi del comportamento). • Pur essendo in sé uno strumento utile, la definizione di profili può provocare una serie di errori quando alcune caratteristiche vengono associate a determinati comportamenti o preferenze. • La ricerca nel campo della psicologia sociale ha dimostrato che le persone tendono ad applicare agli «altri» degli stereotipi e, su questa base, a trarre conclusioni affrettate e inaccurate10.