Formazione del personale di polizia basata sui diritti fondamentali
Dispensa. Attività 3: Analisi dei diritti umani: non discriminazione Studio di caso A: Respinto al posto di controllo Questa analisi è basata sulla sentenza della Corte EDU nel caso Timishev contro Russia, n. 55762/00 e n. 55974/00, del 13 dicembre 2005.
Questo caso illustra efficacemente… … i fattori che trasformano una differenza di trattamento in una discriminazione; … che è legittimo trattare le persone in maniera diversa, purché vi siano motivi ragionevoli e obiettivi per farlo, tra cui il comportamento della persona in questione, ma che è discriminatorio trattare le persone in maniera diversa sulla base di motivi di discriminazione che formano oggetto di protezione, come l’origine etnica.
Analisi PARTE 1: PARITÀ DI TRATTAMENTO O DIFFERENZA DI TRATTAMENTO? 1.1. Vi sono elementi che rivelerebbero una differenza di trattamento? È possibile ravvisare situazioni simili trattate in maniera diversa? È possibile ravvisare situazioni diverse trattate in maniera simile? Il signor T. non era stato autorizzato a entrare a Ka-Ba, una provincia dello Stato B., mentre altri automobilisti, ossia persone che si trovavano nella sua stessa situazione, avevano potuto attraversare il confine amministrativo di Ka-Ba. 1.2. La differenza di trattamento è dovuta a uno dei motivi di discriminazione che formano oggetto di protezione? In questo caso si trattava di stabilire se la differenza di trattamento fosse dovuta a un motivo di discriminazione che forma oggetto di protezione. Il signor T. ha attribuito la mancata autorizzazione all’ingresso da parte delle autorità alla sua origine etnica, un motivo di discriminazione oggetto di protezione, laddove l’origine etnica si sovrappone al concetto di «razza». Le autorità hanno dichiarato che la differenza di trattamento non era dovuta a questa ragione, bensì alla condotta provocatoria del signor T. La Corte EDU ha accreditato la versione degli eventi del ricorrente, che era stata corroborata da indagini indipendenti condotte dalle autorità giudiziarie e inquirenti (Ibid., punto 44). «Tornando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che l’ufficiale di polizia di [Ka-Ba] aveva ordinato alla polizia stradale di vietare l’ingresso alle persone di [“Etnia X”]. Poiché nella dichiarazione del governo, l’origine etnica di una persona non è indicata nei documenti d’identità [dello Stato B], l’ordine interessava il divieto di passaggio non solo di qualsiasi persona di etnia [X] ma anche di coloro che fossero meramente sospettati di appartenere a quel gruppo etnico. Non è stato dimostrato che rappresentanti di altri gruppi etnici fossero soggetti a restrizioni simili […]. A parere della
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