Lo Spettacolo Viaggiante n. 11/12 2021

Page 1

# 11-12 • NOVEMBRE • DICEMBRE 2021 • LIX • WWW.ANESV.I T

Le cariche associative ANESV 2022/2024 Contributi FUS Nuovo decreto ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A

PNRR Turismo esteso a parchi acquatici e faunistici



ANESV-AGIS Presidenza Nazionale Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma Tel 0644231454 Fax 0645481356 www.anesv.it • info@anesv.it

Sezioni Territoriali

Sezione Piemonte, Valle d’Aosta Via dei Mille, 9 • 10123 Torino Tel. 0118127637 Fax 0118127632 anesv-servizi@libero.it Sezione Lombardia, Liguria P.zza Luigi di Savoia, 24 • 20124 Milano Tel. 0267397824 / Cell. 3288131787 Fax 026690410 anesvlombardialiguria@hotmail.it Sezione Tre Venezie P.zza Insurrezione, 10 • 35039 Padova Tel. 0498750851 Fax 0498751440 anesv3ve@agistriveneto.it Sezione Emilia Romagna, Marche, Umbria Via Amendola, 11 • 40121 Bologna Tel. 051254582 Fax 051255942 anesvbo@cineweb-er.com Sezione Toscana Via Fiume, 20 • 50123 Firenze Tel. 055216969 / Fax 055214015 amministrazione@agistoscana.it Sezione Lazio, Abruzzo e Molise Via di Villa Patrizi, 8 • 00161 Roma Tel. 0644231454 / Fax 064403612 info@anesvagisroma.com Sezione Campania, Calabria Via della Carità, 32 • 80134 Napoli Tel. 0815517178 Fax 0815521326 anesvnapoli@libero.it Sezione Puglia, Basilicata Via Melo, 185 • 70121 Bari Tel. 0805219404 Fax 0805237584 nicola.ladisa@agisbari.it

ANESV è anche:

EDITORIALE

C

are colleghe colleghi, torno a scrivere su questa nostra prestigiosa e apprezzata rivista dopo un importante passaggio avvenuto in tempi recenti e che riguarda la nostra vita associativa. Mi riferisco alla mia rielezione come presidente nazionale di Anesv Agis: è stata una riconferma dopo il periodo più difficoltoso che la categoria che rappresentiamo abbia mai vissuto, mi è stata da voi concessa con grande spirito di partecipazione e con altrettanta grande fiducia.

di Ferdinando Uga

Presidente dell’Anesv

Per questo, le prime righe dell’editoriale di questo numero non possono che essere per chi ha creduto in me, chi ha creduto nel nostro progetto di rilancio e chi ancora pensa che ce la potremo fare, mettendoci definitivamente alle spalle questi drammatici anni caratterizzati dalla pandemia. Quando finalmente iniziavamo a respirare, quando iniziavamo a mostrare un po’ più di ottimismo, il virus ha manifestato l’ennesimo colpo di coda, gettandoci nuovamente nello sconforto e in mezzo ai problemi: il Green Pass è una garanzia, la campagna vaccinale è uno dei punti fermi, ma non possiamo negare come siamo tornati in ballo rispetto alle decisioni assunte dal Governo e anche dalle singole amministrazioni locali che, come abbiamo imparato sulla nostra pelle nei mesi scorsi, possono assumere provvedimenti e delibere anche molto più restrittivi rispetto a quanto vale per tutti in campo nazionale. Abbiamo le spalle larghe, e mai come in questi anni la vita associativa, e in particolare la vita dentro l’ANESV, si è rivelata un’àncora di salvezza. Per questo ringrazio chi mi ha rieletto e vi dico che sono particolarmente fiero del fatto che, per la prima volta nella storia del nostro gruppo, ci sia una donna nel ruolo di vice presidente vicaria: Massimiliana Tora. Le do un caloroso benvenuto e le rivolgo un altrettanto caloroso augurio di buon lavoro. La sua presenza sarà preziosa, non solo perché porterà un importante punto di vista, ma anche perché dimostra che l’associazione può e deve cambiare passo, deve andare verso un abbraccio più collettivo, deve puntare al futuro e tutto questo necessita di un carburante che possiamo cogliere nella sensibilità, nel savoir faire e nell’orgoglio femminile. Molto spesso la nostra categoria non è stata generosa con le donne: è ora di voltare pagina e le nuove nomine espresse in assemblea dimostrano la decisa voglia di cambiamento. Per quanto mi riguarda, torno a fare miei, e nostri, i propositi espressi nei giorni scorsi: ci siamo sempre detti, infatti, che in associazione servono dinamiche più moderne, serve una maggiore tecnologia, serve una visione più vicina alle persone, soprattutto alla sfera giovanile e alle donne; servono idee e proposte capaci di farci adeguare alle impellenti esigenze della società che ci circonda, ma le necessità di affrontare questioni più urgenti hanno posticipato questo cammino. Mi piace molto l’interlocuzione che viene portata avanti di questi tempi, a livello politico, credo che questa sia una delle principali strade sulle quali occorre battere e sulle quali occorre concentrare le nostre risorse e la nostra azione. La mia intenzione è quella di andare avanti, di confermare il nostro impegno, di proseguire su questi filoni, sempre mantenendo un occhio, un orecchio ma soprattutto il cuore aperto a ogni consiglio, a ogni indicazione, a ogni suggerimento. Una volta finita la pandemia, ci troveremo una lunga strada davanti. E cammineremo tutti insieme verso quel rinnovamento sempre più urgente e indispensabile…….!!! Vi abbraccio tutte e tutti con stima e affetto..


Sommario # 11-12 • novembre • dicembre 2021 • ANNO LIX 10

ANESV INFORMA

06 Rinnovate le cariche # 9-10 • settembre • ottobre 2021 • anno LIX Copertina: iStockphoto Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma Direttore responsabile Ferdinando Uga Vicedirettore Maurizio Crisanti Dalle sezioni Antonello Volpi, Ferdinando Uga, Adriano Rossi, Ermes Fornaciari, Sauro Martini, Ciro Guida, Cosimo Amato Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 Fax 0645481356 info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it Grafica Massimiliano D’Affronto (mdaffronto@gmail.com) Stampa Tecnostampa Srl – Roma Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».

4

associative ANESV: Ferdinando Uga confermato presidente

12 Aggiornato il decreto

ministeriale sui contributi per l’acquisto di attrazioni

20 22 Contributo per le attività

Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio delle istanze chiuse: spetta anche a spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

24 È arrivato il “Super Green

Pass”. Quali gli obblighi per spettacolo viaggiante e parchi di divertimento?

26

Esonero al Canone Unico: l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero si estende all’imposta sulla pubblicità

44 Disneyland Resort introduce il servizio Disney Genie: l’AI per migliorare l’esperienza utente

PARCHI AVVENTURA

48 I parchi avventura nel 55°

Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2021

FUORICAMPO

50

Sanzioni POS dal 1° gennaio 2022, anzi no, 2023: arriva la multa per chi non accetta pagamenti con carta o bancomat

52 Vietati dal 14 gennaio piatti e contenitori in plastica 53 Direttiva Macchine in

revisione: riguarderà anche le attrazioni?

55 Convegno della Fondazione 28 Le festività natalizie come Migrantes sulla pastorale dello opportunità di intraprendere spettacolo viaggiante 30 Nuova area giochi ad Afragola 56 Gardaland degli inizi: 32 Giochi a gettone o moneta intervista a Giorgio Tauber dello spettacolo viaggiante: proroga per la richiesta di autorizzazione ai Monopoli

PARCHI DI DIVERTIMENTO

38 In arrivo i bandi regionali per i contributi ai parchi divertimento 40 Decreto PNRR: bonus e

contributi per le imprese del settore turistico

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

18


Gettoni.

LE DIMENSIONI NON CONTANO

CAMBIAMONETE E DISTRIBUTORI DI GETTONI Scegli il modello che più soddisfa le tue esigenze. Puoi erogare i gettoni in totale autonomia con i cambiamonete a colonna o da incasso, oppure scegliere il distirbutore da banco MaggiCash disponibile fino a 4 distributori. Sede operativa: Via B. Verro, 37A – 20141 Milano - Italy Tel: +39 02 8465941 – @: maggi@maggicontrols.com Mobile: +39 331 6744764 – +39 351 8336945


ANESV INFORMA | NUOVE CARICHE

Rinnovate le cariche associative ANESV: Ferdinando Uga confermato presidente Ferdinando Uga confermato presidente ANESV per il triennio 2022/2024. Questo l’esito delle elezioni durante l’Assemblea Generale dei Delegati appena conclusa, convocata per adempimenti di Bilancio e per il rinnovo delle cariche associative. di Maurizio Crisanti

U

ga è affiancato da Massimiliana Tora, vicepresidente vicario, Cosimo Amato e Sauro Martini. Il nuovo Tesoriere economo è Alain Diana, mentre il Collegio dei Revisori dei conti è composto da Piergiuseppe D’Introno, quale presidente, affiancato da Lara Camanzi e Fabio Papi6

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

ni, mentre i revisori supplenti sono Ugo Livero e Francesco Interesse. Luca Catter è il nuovo consigliere delegato mentre Maurizio Crisanti è confermato segretario nazionale. Finalmente nell’ANESV ecco le quote rosa, a Massimiliana Tora, esercente romana è stata assegnata la vicepresidenza vicaria e a Lara Camanzi il ruolo di revisore dei conti. Un segnale importante di cambiamento in un’asso-


NUOVE CARICHE | ANESV INFORMA

ciazione di imprenditori sempre declinata al maschile per quanto riguarda i ruoli associativi. Il processo di rinnovo delle cariche associative è stato avviato nelle sezioni territoriali nei mesi scorsi, registrando una sostanziale conferma dei presidenti regionali, a conferma dell’attività svolta e del rilevante risultato del tesseramento 2021, con un aumento di soci che ha fatto superare quelli di anni meno problematici, come il 2019. I presidenti delle Sezioni territoriali sono: Marco Della Ferrera (Piemonte Valle d‘Aosta) Ferdinando Uga (Lombardia Liguria) Adriano Rossi (Tre Venezie) Luca Catter (Emilia Romagna Marche Umbria) Sauro Martini (Toscana) Fabio Mannello (Lazio Abruzzo Molise e Sardegna)

Ciro Guida (Campania Calabria e Sicilia) Cosimo Amato (Puglia Basilicata) Nel corso dell’Assemblea sono stati anche approvati all’unanimità il bilancio ANESV consuntivo 2020 e preventivo 2021. Ferdinando Uga, nell’aprire la riunione quale presidente uscente, ha segnalato gli interventi più significativi delle ultime settimane, tra i quali quello finalizzato a differire la scadenza del termine dell’esonero, dal 31 dicembre al 30 giugno. Si è trattato di un’assemblea molto partecipata, che ha visto nella sede di Roma per la prima volta alcuni neo eletti delegati nazionali, in un clima costruttivo e proiettato sulle sfide che attendono la categoria in un momento particolarmente difficile per le attività imprenditoriali.

Pubblichiamo alcuni passaggi della relazione del presidente Uga “Gentili colleghe e colleghi, Buongiorno a tutti e benvenuti a questo importantissimo appuntamento, un incontro che rappresenta il momento centrale della nostra vita e della nostra esperienza associativa ma non solo.

speranza di ripartenza, dopo le timide riaperture avvenute nei mesi scorsi, serve un forte e deciso segnale di vita, di ripresa di normalità dopo quasi due anni che sono stati, specie per la nostra categoria e più in generale per tutto lo spettacolo viaggiante, i peggiori che si ricordino a memoria d’uomo.

Perché questo incontro e questa mattinata possano rappresentare una fondamentale

Non è mai stata così dura per noi, e mi riferisco naturalmente alla pandemia, che ha laWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

7


ANESV INFORMA | NUOVE CARICHE

sciato sul nostro campo macerie più enormi e anche più imponenti rispetto a quelle lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale.

8

Continuiamo infatti a vivere in un clima di incertezza, continuiamo a non sapere bene come sarà il nostro domani, e questo ci impedisce, impedisce a tutti noi, di pensare a una programmazione a lungo termine, di pensare a investimenti, di pensare, in una parola, al nostro futuro.

gioso spirito costruttivo, ed è con questi sentimenti e con questa filosofia che, nel luglio del 2020, quando già l’emergenza sanitaria si era fatta ampiamente sentire con tutte le sue drammatiche conseguenze, sono subentrato al mio predecessore, Massimo Piccaluga, grazie alla fiducia da voi accordatami, trovando un’associazione che ancora di più necessitava di un profondo rinnovamento, a partire dalle sue modalità, dalla struttura e dalla visione complessiva.

Sono sempre stato convinto, però, che il compito di una buona associazione, di un’associazione veramente rappresentativa e vicina alle istanze di tutti, fosse quello di andare oltre all’emergenza, di saper guardare oltre, di esser sempre animata da un corag-

Abbiamo provato a fare, però il tutto è stato frenato dalle contingenze di questi mesi, dallo stravolgimento dell’ordine delle priorità, da questo maledetto virus che ha condizionato le vite di tutti noi, ancor prima del lavoro di tutti noi. È stata dura, durissima, anzi-

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


NUOVE CARICHE | ANESV INFORMA

tutto dal punto di vista economico, ma poi anche dal punto di vista delle relazioni messe in atto dall’associazione.

di continuare a respirare, visto che stavamo ampiamente boccheggiando e molti di noi erano veramente in grosse difficoltà.

… omissis …

È stato fatto un lavoro importante nelle ‘stanze dei bottoni’ e, contestualmente, l›ANESV si è fatta sentire moltissimo anche all’esterno, soprattutto grazie a due importanti manifestazioni da noi organizzate che hanno raccolto parecchi consensi e altrettante adesioni.

In piena emergenza, come tutto il Paese, ci siamo ritrovati nell’obbligo di dover ricostruire tutto velocemente, senza pensare troppo alle strategie, perché l’importante era mettere un mattone dietro l’altro, per arrivare a concepire un sistema che potesse garantire qualche vantaggio a tutti noi, piegati dalla crisi e impossibilitati ad aprire le nostre attività. L’aspetto principale è stato quello di riavviare, in maniera fattiva ed efficace, i contatti con il Ministero della Cultura, che è storicamente il nostro dicastero di riferimento. Alla fine, anche grazie a questo intenso e incessante lavoro politico ci sono arrivati dal Ministro Franceschini, che ringrazio per l’attenzione a questo settore, degli aiuti dal Fondo Emergenze Spettacolo, non sono stati aiuti sovradimensionati né probabilmente decisivi, ma ci hanno comunque consentito

La prima è stata grande e simbolica, e ha coinvolto parecchie piazze italiane, dove abbiamo allestito in modo figurativo i nostri mestieri, per andare a significare, alla cittadinanza tutta, che cos’è l’intrattenimento popolare, che cos’è lo spettacolo viaggiante e che cosa rappresenta nel nostro Paese e in tutto l’immaginario collettivo. La seconda, invece, è stata una protesta decisamente più sindacale, con il blocco delle principali vie di accesso alle città italiane. Penso a Milano, a Bologna, Torino, Mestre ecc.

WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

9


ANESV INFORMA | NUOVE CARICHE

Lo abbiamo fatto per dare un segnale preciso, chiaro e inequivocabile della nostra esistenza, del nostro disagio e delle nostre difficoltà, lo abbiamo fatto per esercitare energicamente il nostro diritto al lavoro, per esercitare un efficace ruolo sindacale, perché per farsi sentire, in questo nostro paese, servono azioni forti, azioni coraggiose, servono coesione e obiettivi comuni. … La pandemia ha significato mancanza di lavoro, attrazioni chiuse, famiglie di lavoratori a casa e figli costretti in didattica a distanza. Anche su questo fronte ANESV si è attivata, per supportare tutte quelle famiglie con i ragazzi in DAD, fornendo tutti i mezzi laddove questi erano assenti, stando vicino a quelle persone, non facendo mai, ma proprio mai, mancare la nostra vicinanza e il nostro fattivo contributo. Come dicevo prima, pandemia ha significato stop: stop ai progetti, stop alle buone intenzioni, stop a ogni anelito di rinnovamento, oltre che un rovesciamento complessivo delle priorità, viene da dire peccato: peccato perché, alcuni mesi prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria, avevamo preparato e approvato insieme ai presidenti delle sezioni territoriali un programma ampio e dettagliato volto al rinnovamento di un’associazione, la nostra, che ha quasi settantacinque anni di storia e che, molto spesso, li dimostra tutti. Ci siamo sempre detti che in associazione servono dinamiche più moderne, serve una maggiore tecnologia, serve una visione più vicina alle persone, soprattutto alla sfera giovanile e alle donne; serve una visione più complessiva, servono idee e proposte capaci di farci adeguare alle impellenti esigenze della società che ci circonda, ma le necessità di affrontare questioni più urgenti hanno posticipato questo cammino. Ma ora che iniziamo a intravedere una luce, grazie soprattutto alla campagna vaccinale, siamo di nuovo qui, siamo ancora qui riuniti, finalmente, e possiamo tornare a pensare a quello che era, che è, e che sarà, possiamo ripartire, possiamo riavvolgere il nastro a guardarci nuovamente negli occhi e dire che ce la faremo, che ANESV vincerà anche la prossima sfida e tutte 10 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

quelle che si troverà davanti, serve un colpo di reni, serve mantenere un filo diretto con le istituzioni, con la politica centrale e periferica e, laddove necessario, serve potenziarle ulteriormente. Mi piace molto l’interlocuzione che viene portata avanti di questi tempi, a livello politico, credo che questa sia una delle principali strade sulle quali occorre battere e sulle quali occorre concentrare le nostre risorse e la nostra azione. Un primo risultato è l’essere riusciti a ottenere l’esonero della Tosap per tutto il 2021 e il rimborso parziale di quella sostenuta nel 2020, da tempo stiamo lavorando per un’ulteriore proroga per i primi sei mesi del 2022: lo abbiamo chiesto al governo, al ministro Franceschini e a tutti i parlamentari a noi vicini, allo scopo di sostenere le attività che sono ancora in forte difficoltà economica e in fortissima contrazione di bilanci. Molti altri temi scottanti sono sui tavoli, a partire dai giochi automatici e semi automatici con un serrato confronto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli che vorrebbero stravolgere le procedure che fino a oggi hanno accompagnato la gestione di esse all’interno dei luna park, al passaggio della Tosap Cosap al canone unico, con il forte rischio di perdere gli abbattimenti a noi riservati, questi come potete ben capire sono temi di carattere generale molto importanti per la nostra vita lavorativa. La mia intenzione è quella di andare avanti, di confermare il mio impegno, di proseguire su questi filoni, sempre mantenendo un occhio, un orecchio ma soprattutto il cuore aperto a ogni consiglio, a ogni indicazione, a ogni suggerimento. È bella l’opportunità che tutti noi abbiamo, quella di scrivere pagine nuove che potranno essere annoverate nei registri dell’ANESV, visto il momento storico che lo spettacolo viaggiante sta vivendo. Chiudo il mio intervento con una citazione di Giuseppe di Vittorio: “Mi piace molto il giudizio per quello che si fa, non per quello che si dice”. Grazie di cuore a tutti.”



ANESV INFORMA | CONTRIBUTI

Aggiornato il decreto ministeriale sui contributi per l’acquisto di attrazioni Ecco gli articoli di rilevanza per il settore, tratti dal DM 25 ottobre 2021 relativo alle erogazioni tratte dal Fondo Unico Spettacolo per il triennio 2022/2024. Il provvedimento integra il decreto ministeriale 27 luglio 2017, apportando alcune modificazioni, indicate in grassetto nel testo che riportiamo. di Maurizio Crisanti

P

urtroppo non c’è alcun cambiamento che vada nella direzione della semplificazione e innovazione di un processo che richiede decine di documenti e si propone di verificare, entrando nel merito, il rispetto di procedure già svolte da altre amministrazioni, che nulla hanno a che vedere con l’acquisto di attrazioni. Si verificano licenze comunali o complesse procedure di registrazione e assegnazione del codice identificativo secondo il decreto Ministero dell’interno 18 maggio 2007. Si tratta di controlli su adempimenti doganali, di aggiornamenti di licenze di esercizio e di assegnazione di codici identificativi, di documentazione resa da professionisti abilitati, che certamente non snelliscono il procedimento che purtroppo, dopo quarant’anni da quando questi contributi vengono erogati, si conclude a volte al TAR con una frequenza tale da confermare che c’è qualche problema nelle procedure stesse. Dall’aggiornamento delle norme a tutela delle imprese di spettacolo ci si aspetta un’apertura a nuove realtà e situazioni, nel rispetto dell’art. 1 della legge 337/1968 che impegna lo Stato a sostenere “il consolidamento e lo sviluppo del settore”. Nel provvedimento invece ci sono invece nuovi paletti per le imprese e ulteriori condizioni da rispettare. Cominciamo dai problemi: Si richiedono licenze temporanee senza

12 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

pensare che gli esercenti con assegnazioni di suolo pubblico pluriennali o proprietari del terreno non hanno licenze temporanee, ma autorizzazioni da aggiornare solo in caso di acquisto di nuove attrazioni. Si impedisce di presentare richiesta di contributo ad imprese titolari di licenza ma che svolgono anche “attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali”. Di fatto si impone di essere “solo” esercenti, prescrizione un po’ curiosa visto che la libertà di intraprendere è un diritto costituzionalmente garantito. La previsione più dannosa per il settore della produzione ed esercizio delle attrazioni, se applicata alla lettera, è che i richiedenti il contributo non potranno più acquistare attrazioni già dotate di codice identificativo, prassi comunemente applicata perché prevista dal decreto 18 maggio 2007, bensì dovranno perdere mesi per acquisirlo successivamente. Tra le novità che appreziamo, c’è il finanziamento della cassa delle attrazioni e la possibilità di inserire nel previsto contratto di acquisto, se espressamente indicate, spese per “fatture per costi di installazione e trasporto delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali oggetto dell’acquisto non espressamente pattuiti nel contratto


CONTRIBUTI | ANESV INFORMA

di acquisto o per costi di installazione e trasporto differiti nel tempo rispetto all’acquisto e alla consegna dei beni stessi”. Titolo III ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI; DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO; STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA’ CIRCENSI Art. 33. Ammissibilità al contributo ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 1. Per l’ammissione al contributo, è previamente necessaria l’iscrizione dell’attrazione oggetto A cura dell’Ufficio Legislativo Associazione Generale Italiana dello Spettacolo Via Del Gesù, 62 – 00186 Roma della richiesta di contributo nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l’Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita.

2. Sono competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell’articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L’aggiornamento dell’elenco è effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente. 3. L’inserimento di nuove attrazioni nell’elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l’indicazione della denominazione dell’attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché’ della categoria nella quale si chiede l’inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

Contributi per acquisto di attrazioni: ecco i massimali per il triennio 2022/2024

L

a Direzione Generale per lo Spettacolo ha emanato il decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 che stabilisce per il triennio 2022-2024, ai fini della determinazione

dei costi ammissibili per la quantificazione del contributo. Confermati i massimali già adottati per gli acquisti ed eventi fortuiti dello spettacolo viaggiante, come da tabella allegata

WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 13


ANESV INFORMA | CONTRIBUTI

no due esercizi finanziari antecedenti a quello per la presentazione della domanda di contributo.

4. Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnicofunzionali di attrazioni già inserite nell’elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest’ultimo caso, può essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell’elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente. 5. La cancellazione di attrazioni già iscritte nell’elenco di cui al comma 2 è effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente. 6. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell’ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni. 7. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle competenti autorità locali ove è svolta l’attività, comprovanti lo svolgimento a livello professionale per almeno un triennio dell’ attività nell’ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni. 8. L’istanza può essere presentata da imprese in possesso della licenza di esercizio di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. da alme14 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che: a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera n); b) siano assegnatari nello stesso triennio di contributi ai sensi del presente decreto; b-bis) siano legali rappresentanti di società e/o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l’attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. 10. Non sono ammesse a contributo le domande che: a) non abbiano ad oggetto l’acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite, per ciascuna specifica tipologia, nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all’articolo 4 della legge n. 337/1968, fatto salvo quanto espressamente previsto all’articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto; b) che abbiano ad oggetto fatture per costi di installazione e trasporto delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali oggetto dell’acquisto non espressamente pattuiti nel contratto di acquisto o per costi di installazione e trasporto differiti nel tempo rispetto all’acquisto e alla consegna dei beni stessi. Art. 34. Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali: 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33 del presente decreto, è concesso un contributo nella misura massima stabilita all’articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di moto auto acrobatiche, a


CONTRIBUTI | ANESV INFORMA

condizione che l’acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell’organismo titolare dell’esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati: a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti; b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni; c) plafonatura integrale e/o soffitto dell’intera giostra; d) pavimentazione integrale dell’intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini; e) vetture, navicelle, soggetti da giostra; e-bis) cassa biglietteria. Per i suindicati acquisti può essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie. Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non più di otto unità. È altresì condizione di ammissibilità che i suddetti acquisti siano corredati da: 1) certificazione di conformità dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato; 2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell’attività di cui al decreto ministeriale del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007. 3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ot-

tobre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall’amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa: a) fattura elettronica di saldo, in regola con le vigenti disposizioni fiscali da emettersi, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, nel momento della consegna o della spedizione di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. La fattura elettronica di saldo concernente l’avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, deve risultare pagata esclusivamente tramite bonifico bancario, per l’importo corrispondente ad almeno la soglia di cui all’articolo 5, comma 12 e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell’IVA. Al solo fine del raggiungimento della suddetta soglia di pagamento, unitamente alla fattura elettronica di saldo, sono ammesse fatture elettroniche di acconto da pagarsi esclusivamente tramite bonifico bancario. Tali fatture elettroniche di acconto devono essere emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione dell’istanza di contributo ossia, a decorrere dal primo ottobre di due anni antecedenti; b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture elettroniche pagate sia di acconto che di saldo; c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento; d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l’avvenuta annotazione dell’attrazione acquistata; e) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo all’attrazione oggetto dell’acquisto, intestato direttamente al gestore, ovvero copia del provvedimento di registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore, venditore o importatore, unitamente alla comunicazione di voltura della titolarità e alla dichiarazione che tale soggetto non è titolare della licenza di esercizio per attiviWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 15


ANESV INFORMA | CONTRIBUTI

tà di spettacolo viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo. Non sono ammesse domande relative all’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali che abbiano un provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice identificativo richiesto, rilasciato ed intestato in prima istanza alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente volturato al soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative all’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è successiva alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di contributo annuale; f ) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.); g) documentazione fotografica dell’attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso l’esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; h) autorizzazioni comunali, di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all’esercizio dell’attività circense per l’anno a cui si riferisce l’acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di esercizio di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l’inserimento dell’attrazione, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della licenza presentata al comune competente. Non sono ammesse domande relative all’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali corredate della richiesta di aggiornamento della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. presentata al comune competente in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo annuale; i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante 16 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

l’esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene venduto; l) nel caso dell’acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell’autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante; m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell’anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almeno cento cinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo è pari a sessanta; n) dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente: 1. denominazione e sede della ditta coproduttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente; 2. dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonché l’anno di fabbricazione. o) l’ammissibilità di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, è subordinata alla presentazione da parte dell’istante della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l’avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo. La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana. 4. Gli esercenti di moto auto acrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell’arco degli ultimi sei anni.


CONTRIBUTI | ANESV INFORMA

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente è tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene già oggetto di contributo per almeno un anno. 6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l’acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati: a) chapiteaux, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque; b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto. 7. Nel caso di esercenti di moto auto acrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE. 8. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall’assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio. 9. L’eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell’anno successivo a quello di assegnazione. 10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall’Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiara-

zione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti. 11. Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all’Amministrazione, entro e non oltre il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione: a) in caso di vendita con riserva di proprietà di cui alla dichiarazione di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo: a.1) documentazione bancaria comprovante l’avvenuto integrale saldo del bene acquistato; a.2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della ditta venditrice, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’avvenuta cancellazione della riserva di proprietà e dei suoi effetti e che il bene oggetto dell’acquisto per effetto dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito è divenuto di piena ed esclusiva proprietà del soggetto richiedente il contributo; a.3) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo all’attrazione oggetto dell’acquisto da parte del Comune competente ovvero presentazione dell’istanza suddetta al medesimo Comune all’atto della presentazione della domanda di contributo al Ministero della Cultura; b) copia conforme all’originale della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l’inserimento dell’attrazione, impianto, macchinario, attrezzatura o bene strumentale oggetto dell’acquisto, in caso di presentazione della sola istanza all’atto della presentazione della domanda; 12. La documentazione consuntiva richiesta dall’amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato. Art. 35 Danni conseguenti ad evento fortuito 1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 33 del presente decreto, è concesso un contriWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 17


ANESV INFORMA | CONTRIBUTI

buto nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi: a) siano in possesso della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni; b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni; c) qualora l’evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il trenta per cento il valore dell’impianto e delle attrezzature distrutte o danneggiate dall’incendio.

3. Per l’erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione: a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l’inammissibilità della domanda; b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale o l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché’ documentazione fotografica dell’attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa; c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decre2. La domanda deve essere presentata entro to del Presidente della Repubblica n. 445 del e non oltre sessanta giorni dalla data dell’e- 2000, nella quale l’interessato attesti, sotto la vento fortuito che ha causato il danno. A propria responsabilità, che: pena di inammissibilità, la domanda deve es1) non sono stati richiesti e ottenuti altri consere corredata da: tributi, per i medesimi danni subiti, da parte di a) relazione nella quale siano indicate dettaaltri organismi pubblici o privati. In caso affergliatamente le circostanze dell’evento e l’enmativo, l’interessato è tenuto ad indicare l’ente tità del danno subito; erogatore e l’ammontare del contributo; b) dichiarazione rilasciata da una pubblica 2) per il danno prodotto dall’evento fortuiautorità competente (pubblica sicurezza, vito non esiste alcuna copertura assicurativa; gili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) qualora, invece, sia stata contratta una poeventualmente intervenuta o che abbia colizza di assicurazione, l’interessato è tenuto munque avuto conoscenza dell’evento, nela dichiararlo, indicando per l’incendio o alla quale vengano attestati la data, il luogo, le tra causa l’importo del risarcimento che sia cause e le circostanze dell’evento e vengano stato concordato o liquidato. Resta fermo sommariamente descritti i danni riportati daquanto previsto nel precedente comma 1, gli impianti e dalle attrezzature; lettera b), in materia di copertura assicurac) documentazione fotografica degli impiantiva in caso di incendio; ti distrutti o danneggiati, retro firmata dal richiedente con l’indicazione della data e del d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di luogo dell’evento; d) relazione tecnica di ditta specializzata o di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonprofessionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti; ché dichiarazione della compagnia di assicue) preventivo di spesa per la ricostituzione razione attestante l’importo del risarcimento degli impianti e delle attrezzature distrutte o liquidato o concordato. danneggiate; f ) originale o copia autenticata della polizza 4. Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’amdi assicurazione, nel caso di incendio; g) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del ministrazione deve essere inviata in forma decreto del Presidente della Repubblica n. completa entro e non oltre centottanta gior445 del 2000, attestante che l’esercizio dell’at- ni dalla data dell’avviso di ricevimento della tività relativa all’attrazione, per il cui danno si notifica di assegnazione da parte dell’ammichiede un contributo, sia svolto direttamente nistrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato. dall’esercente titolare della domanda. 18 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


TOP

PRODOTTI GARANTITI

LED WALL SU MISURA

DISPL AY

A

LED

SU MISURA

ABM s.r.l.s.

via Nazionale delle Puglie, 259 - 80038 Pomigliano D’arco (NA) Tel - 081 18 759996 - Cell - 329 3987328 e-mail - infoabmsrls@gmail.com WWW.ABMSRLS.IT


ANESV INFORMA | CONTRIBUTI

Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio delle istanze Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Infatti, con il Provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.

I

n particolare, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata già a partire da oggi, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate. gov.it, anche la nuova guida, un’utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”. Come si calcola il contributo: applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 20 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


CONTRIBUTI | ANESV INFORMA

A chi conviene presentare l’istanza

È

più facile segnalare a chi non conviene: sicuramente a chi guadagna poco. Il contributo è basato su una differenza del risultato economico di esercizio – cioè della la differenza tra i ricavi e costi aziendali - tra 2019 e 2020, con una differenza non inferiore al 30%. Su un calo del risultato economico tra 2019 e 2020 di 10.000 euro, ad esempio, questo contributo, dell’ammontare del 30% di 3.000 euro, quindi di 1.000 euro, non sarà erogato, in quanto “assorbito” dai vari contributi già ricevuti, tra i quali il contributo extra FUS e quelli dell’Agenzia delle Entrate. Questo contributo è infatti “a conguaglio”, in quanto il legislatore ha previsto di sottrarre dal peggioramento subìto i contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti dagli operatori economici. È quindi necessario fare bene i conti prima di presentare la domanda, soggetta peraltro a controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, il cui termine scade il 28 dicembre p.v.

15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro. Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. Condizione base per la fruibilità del contributo – Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia

inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021. La platea dei beneficiari – In merito, è opportuno ricordare che tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Modalità di trasmissione dell’istanza - Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo. Come spiegato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 21


ANESV INFORMA | CONTRIBUTI

Finalizzazione dell’operazione ed accredito dell’importo calcolato dalle Entrate Si ricorda che, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta.

L’erogazione del contributo sarà effettuata – in base alla scelta del richiedente - mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo. (Fonte: Agenzia delle Entrate)

Contributo per le attività chiuse: spetta anche a spettacolo viaggiante e parchi di divertimento COS’È

L’articolo articolo 2, commi 1-4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ( cd. “Decreto Sostegni-bis”), ha istituito un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità

22 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorren-


CONTRIBUTI | ANESV INFORMA

te fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. La dotazione complessiva del Fondo è di euro 140.000.000,00. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, una quota del Fondo, pari a euro 20.000.000,00, è destinata, in via prioritaria, ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

A CHI SI RIVOLGE

Possono beneficiare degli aiuti a valere sul Fondo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”, svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021 e che hanno registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegnibis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente, quella identificata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo nightclub e simili” è prevista una maggiorazione del contributo, in ragione di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.

di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codice ATECO 2007 “93.29.10”), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, di euro 25.000,00; euro 120.000.000,00, unitamente a eventuali economie derivanti dalla distribuzione di cui al precedente punto, sono ripartite tra i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni nel periodo individuato dall’articolo 2, commi 1-4, del “Decreto Sostegnibis” con le seguenti modalità: a) euro 3.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00; b) euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; c) euro 12.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il contributo è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTI

L’aiuto riconosciuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del “Decreto Sostegnibis”, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 9 settembre 2021, ha definito i soggetti beneficiari, l’ammontare e le modalità di assegnazione del contributo, individuando l’Agenzia delle entrate quale soggetto erogatore dello stesso.

Dei 140.000.000,00 euro del Fondo: euro 20.000.000,00 sono prioritariamente ripartiti, in egual misura, tra i soggetti esercenti, in via prevalente, l’attività

Le istanze potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica a partire dal 2 dicembre e fino al 21 dicembre 2021.

FORMA E MISURA DELL’AIUTO

WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 23


ANESV INFORMA | LIMITAZIONI

È arrivato il “Super Green Pass”. Quali gli obblighi per spettacolo viaggiante e parchi di divertimento? Il Governo, con un decreto legge del 26 novembre scorso, ha emanato nuove disposizioni per limitare la diffusione del Covid-19. Per l’accesso a ristoranti e tante altre attività, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sarà necessario possedere il Green Pass “rafforzato.

P

er quanto riguarda lo spettacolo viaggiante e i parchi di divertimento è sufficiente che esercenti, lavoratori e utenti sopra i 12 anni siano dotati di Green Pass “semplice”. Per accedere ai ristoranti al chiuso dei parchi di divertimento sarà invece necessario il Green Pass “rafforzato” ai sensi del DL 26 novembre 2021, n. 172, ottenibile previa: “a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARSCoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) avvenuta guarigione (da COVID-19) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo”. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Ecco il testo del provvedimento: ART. 6 (Disposizioni transitorie) 1. Dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione a eccezione di quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 9. 2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. Alcune Regioni e Provincie Autonome lasceranno la “zona bianca” per passare alla “zona gialla”. Anche in questo caso lo spettacolo viaggiante e i parchi di divertimento continueranno a operare con il Green Pass “semplice”.

24 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021



ANESV INFORMA | ENTE CIRCHI

Esonero al Canone Unico: l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero si estende all’imposta sulla pubblicità Su quesito dell’ENC, l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero dal Canone Unico include anche quello dai tributi sulla pubblicità. Ecco il testo del parere. UFFICIO LEGISLATIVO All’Ufficio di Gabinetto Alla Direzione generale Spettacolo OGGETTO: Ente nazionale circhi - Richiesta di chiarimenti circa l’applicazione dell’esonero dal pagamento del «canone unico» fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano l’attività circense e di spettacolo viaggiante. Si riscontra la nota prot. n. 28379 del 12 ottobre 2021, con cui codesto Ufficio di Gabinetto trasmetteva alla Scrivente la richiesta di parere in oggetto, presentata dall’Ente nazionale circhi. Nello specifico, l’ente in questione chiedeva di conoscere l’orientamento anche di questo Ministero in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante la seguente previsione: “Al fine di promuovere la ripresa della pettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’artico 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del 26 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


ENTE CIRCHI | ANESV INFORMA

suola pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dall’articola 4, comma 3 - quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertita, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal I° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

blico sia di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, la cui attività è stata compromessa dall’emergenza sanitaria. Per tale ragione l’esonero dal pagamento del canone, di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, potrebbe essere inteso complessivamente, sia per la parte relativa alle occupazioni di suolo pubblico sia alla diffusione dei messaggi pubblicitari”.

Sul punto, occorre precisare che l’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione della Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancia pluriennale per il triennio 20202022”, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 2021, del c.d. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce “la tassa per l‘occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’impasta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. (…)”.

Tanto premesso, si ritiene di poter condividere la richiamata interpretazione.

Di conseguenza, ci si domanda se l’esonero - in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto a favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, interessi soltanto il canone dovuto per l’occupazione di spazi e aree pubbliche o, al contrario, includa anche il pagamento del canone derivante dalle esposizioni pubblicitarie. Al riguardo, si osserva preliminarmente che sulla questione lo scrivente Ufficio ha preso visione della nota prot. n. 10294 del 14 ottobre 2021 della Direzione generale Spettacolo che, esaminato il quadro normativo di riferimento, ha rappresentato quanto segue: “Alla luce di quanto esposto, la scrivente Direzione ritiene che l’art. 65, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 abbia inteso individuare una norma di favore per gli esercenti lo spettacolo viaggiante e attività circensi, proprio in quanto titolari sia di autorizzazioni o concessioni di occupazione di suolo pub-

Difatti, il comma 816, del richiamato articolo 1, della legge 160 del 2019, fa espresso riferimento alla istituzione di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, peraltro, “sostituisce” i tributi dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ivi inclusi quelli per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Ne deriva, pertanto, che l’articolo 65, comma 6, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, nel prevedere l’esonero dal pagamento del “canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, in favore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, non può che includere nell’esonero anche il pagamento del canone derivante dalle esposizioni pubblicitarie. Tale conclusione è fondata sulla interpretazione letterale delle norme sopra indicate e appare, altresì, coerente con l’interpretazione sistematica e teleologica delle stesse, tenuto conto che l’obiettivo perseguito dal legislatore è la ripresa del settore dello spettacolo viaggiante e dell’attività circense, fortemente colpiti dall’emergenza epidemiologica, che giustifica, per un limitato periodo di tempo, l’esonero in favore di tali soggetti dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. IL CAPO DELL’UFFICIO (Annalisa Cipollone) Firmato digitalmente da ANNALISA CIPOLLONE WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 27


ANESV INFORMA | FOTO NATALIZIE

Le festività natalizie come opportunità di intraprendere Chi su Facebook ha contatti con migliaia di esercenti vede in questi giorni belle foto, caricate sul popolare social network, di piste di pattinaggio su ghiaccio, ruote panoramiche e villaggi di Natale. vertimento. I mercatini e le manifestazioni di Natale, una volta organizzati solo in alcune regioni del Nord Italia, così come la presenza di attrazioni natalizie per eccellenza, come le tradizionali giostre a cavalli e ora le ruote panoramiche, fanno oggi bella mostra dalla Val d’Aosta alla Sicilia.

M

i occupo del settore da qualche decennio, e ricordo che il periodo natalizio era occupato da luna park importanti nelle principali città italiane, che tuttavia non offrivano opportunità di lavoro a tutte le migliaia di esercenti itineranti. Il Natale è cambiato, anche le temperature sono meno rigide rispetto a qualche anno fa. Nei tanti luoghi dove il momento dei regali ai bambini avveniva grazie a San Nicola, oggi ci si è orientati verso la data del 25 dicembre. Cambia anche il mondo dei consumi, ai negozi del centro si sono affiancati i centri commerciali e gli Outlet, è migliorata sostanzialmente l’illuminazione delle città e degli orari dei mezzi pubblici, che rendono le piazze cittadine più frequentabili anche nelle ore serali. Tutto porta verso il recupero della socializzazione, del contatto direi fisico con la città e i luoghi della piacevolezza e del di-

28 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

La buona notizia è che lo spettacolo viaggiante, che sta affrontando faticosamente i danni provocati dalla pandemia in atto, è pienamente coinvolto nel nuovo business del periodo invernale. Ovviamente ci sono anche molti soggetti esterni e società che organizzano eventi a Natale, tuttavia una parte degli esercenti dello spettacolo viaggiante gestisce oggi con successo villaggi di Natale, piste di pattinaggio su ghiaccio di grandi dimensioni e attrazioni rivolte alle famiglie. Si è finalmente preso atto che l’aumento dei costi di gestione e la perdita di giornate di lavoro nel tradizionale giro di piazze, che ogni anno si riduce, vanno affrontati destagionalizzando, così come si tenta di fare nel settore del turismo. Più è lunga la stagione, maggiore sarà la solidità dei ricavi, meno soggetti agli imprevisti relativi alle decisioni delle Amministrazione comunali. In questo senso gli spazi privati costituiscono, come sempre Accanto ai luna park invernali, ecco tanti eventi, giostre e piste di pattinaggio nelle piazze più caratteristiche, collaborazioni con mercatini di Natale e tanta voglia di lavorare per allietare le festività natalizie dei cittadini. Ancora una volta in questo periodo natalizio lo spettacolo viaggiante continua a svolgere quella “funzione sociale” riconosciuta dalla legge 337 nel 1968, pur nelle difficoltà di tanti e tanti mesi di inattività, dovuta alla pandemia. (M.C.)



ANESV INFORMA | INAUGURAZIONE

Nuova area giochi ad Afragola

N

el Numero Scorso della nostra Rivista è stato Pubblicato un articolo dedicato all’Apertura di un Area da parte del Consorzio Open Zone in Afragola al parco commerciale “Piazza Afragola” “ALLE PORTE DI NAPOLI” area giochi attrezzata dedicata ai bambini napoletani. L’ANESV e “OPEN ZONE” hanno ringraziato tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, in particolar modo la SVICOM società di gestione del parco commerciale tra cui la direttrice del Parco Commerciale “Piazza Afragola” la dottoressa Esposito Caterina che ha fatto da madrina dell’even-

to le foto di questa pagina mostrano alcuni momenti dell’evento inaugurale. Doveroso da parte degli organizzatori riportare alcuni scatti dell’Evento Inaugurale e della foto con la partecipazione del Parroco di Afragola e della direttrice che non erano state pubblicate nello scorso numero per motivi di spazio. L’ASSEMBLEA ELETTIVA A NAPOLI Cari colleghi e lettori, in occasione delle elezioni delle cariche regionali del Consiglio direttivo della Sezione Campania, Calabria e Sicilia non è stato dato giusto rilievo al ringraziamento da parte di chi scrive, al dott. CARMINE SERENA che ha messo a disposizione i suoi locali, per le votazioni, esigenza dovuta al fatto che la nuova sede di Piazza Carità, 32 non ci consentiva, per contingenti problemi di logistica, di effettuare le elezioni delle cariche associative del triennio 2021/2024. Con questa nota e la pubblicazione della foto allegata, ringrazio vivamente il mio caro amico dott. Carmine Serena per il supporto e l’aiuto. Il presidente Anesv Campania Ciro Guida

Sostieni la Casa di Riposo

30 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


FUN HOUSES

SWING RIDES

BUMPER-CARS

DARK RIDES

FLAT RIDES

VENETIAN CAROUSELS

Sernaglia (TV) - ITALY Tel +39.0438.966291 bertazzon@bertazzon.com www.bertazzon.com

Amusement Rides Made in Italy since 1952

The Carousel Company


ANESV INFORMA | PROROGA

Giochi a gettone o moneta dello spettacolo viaggiante: proroga per la richiesta di autorizzazione ai Monopoli Con la determinazione direttoriale del 16 dicembre scorso, che pubblichiamo, si conclude il primo round della questione che riguarda l’esercizio di apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del TULPS collocati nello spettacolo viaggiante. di Maurizio Crisanti

L’

Agenzia delle Dogane e Monopoli vuole infatti equipararli a quelli de pubblici esercizi, ancorché esonerati dall’Imposta sugli Intrattenimenti, tributo che il Governo tarda purtroppo a sopprimere. L’ANESV ha lavorato molto con i dirigenti di ADM, ottenendo che il provvedimento dia un tempo adeguato alle imprese dello spettacolo viaggiante e sia inquadrato in un nuovo contesto, regolamentato di concerto con il Ministero della Cultura. In sostanza la determinazione prevede: una proroga del termine ben più lunga di quella concessa alle sale giochi, che scade il prossimo 28 febbraio, e che solo per lo spettacolo viaggiante arriva al 30 giugno 2022; la previsione dell’emanazione di un provvedimento specifico per lo spettacolo viaggiante, emanato di concerto tra ADM e Ministero della Cultura, che entrerà nei dettagli di questa specifica situazione. Questo il testo dell’ Art. 10 comma 5 del provvedimento: “5. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura. “ GLI SCENARI POSSIBILI Non c’è dubbio che il regolatore, ADM appunto, non comprenda la differenza tra i medesimi giochi installati in un bar e nel contesto di parchi divertimento, siano essi luna park o strutture permanenti. Eppure sia la licenza che l’aspetto fiscale le distingue: Nello spettacolo viaggiante questi apparecchi per il gioco automatico, dai soggetti a dondolo ai pu32 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

gnometri, dai distributori “si vince sempre” al gioco a gettone azionato da ruspe, sono attrazioni, e vengono non a caso autorizzati con licenza di spettacolo. Inseriti come divertimento collaterale a quello offerto dalle “giostre”, questi giochi propongono forme di divertimento senza operatore, spesso rivolte ai più piccoli, ma anche a gruppi di giovani che competono con giochi di forza o abilità. Il gioco con vincita in denaro ha ben altre caratteristiche, per questo va vigilato con attenzione. Equiparare le due fattispecie sul piano degli adempimenti è francamente irrazionale. Le attività di spettacolo viaggiante, afferma il legislatore, hanno una “funzione sociale”, ben diversa da altre forme di gioco automatico, ma saranno penalizzate. Eppure, a livello di norme TULPS, recentemente aggiornate per includere qualsiasi gioco sia a gettone a moneta, ADM usa lo stesso metro e adempimenti simili a quelli previsti per gli apparecchi con vincita in denaro. LE PERPLESSITÀ Qual è la funzione pubblica di un “censimento” di tutti i Bigliardini calcio balilla italiani? I giochi dello spettacolo viaggiante sono sottoposti a rilascio del codice identificativo previsto dal DM 18 maggio 2007 e dovranno ottenere un’altra codifica dai Monopoli. Un cavallino sarà l’oggetto più registrato d’Italia, anche se il più innocuo, molto più di un’arma fuoco. Lo spettacolo viaggiante itinerante, che in alcuni casi si sposta 30 volte l’anno, dovrà segnalare attraverso il software dei monopoli ogni spostamento? Alla faccia della semplificazione amministrativa, sembra un regime di polizia, degno di miglior causa. LE RUSPE C’è sicuramente molta attenzione dal parte di chi è chiamato a vigilare sui giochi leciti, affinché restino tali. Le Ruspe sono in genere apparecchi elettromeccanici, dotate di luci e motori elettrici, non molto di più. Il premio è già stato regolamentato dalle recenti regole tecniche del giugno scorso, che non


permettono l’erogazione di tagliandi. Ma cosa ci sarebbe di male nel prevedere che questi apparecchi possano distribuire gettoni con indicazione dei punti? C’è differenza tra i rotoli di punti emessi da una Ticket Redemption? Il problema dov’è? Anche su questo l’associazione dovrà continuare a lavorare. GLI APPARECCHI CHE EROGANO TAGLIANDI Finalmente si tenta di regolamentare le Ticket Redemption, gli apparecchi che attraggono realmente le famiglie. Certo il percorso è accidentato e ci sono interessi a volte diversi tra gestori e noleggiatori e rappresentanti di chi fa commercio di questi apparecchi, di produzione asiatica o americana. Tutto il parco macchine esistente o da introdurre sul mercato dovrà sostenere una verifica di conformità alle regole tecniche esistenti. In so-

stanza potrà accadere che, a seconda della documentazione ritenuta idonea per il controllo dagli organismi di verifica, alcune tipologie di macchine già sul mercato non superino il test e siano da rottamare e sostituire con nuovi apparecchi. Sono tante le attenzioni che i dirigenti di ADM dovranno dedicare a questo settore, per evitare che l’obiettivo di consentire ai cittadini di divertirsi su giochi che non contemplino l’azzardo ma premino l’abilità, porti invece a distorsioni del mercato. Sarebbe utile conoscere già in questa fase quali imponibili forfetari sottoporre all’aliquota dell’ISI, affinché i gestori abbiano gli elementi per decidere a quali apparecchi esistenti riservare i nuovi, costosi adempimenti, e coprire le spese. Entro il 28 febbraio è possibile registrare gli apparecchi mediante un’autocertificazione, per poi effettuare le verifiche tecniche entro il 31 dicembre 2022.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE Prot.: 480037/RU, Roma, 16 dicembre 2021

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.; VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni,ed in particolare i commi 1 e 6; VISTO l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE; VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTI gli esiti dell’incontro tenutosi in data 8 novembre 2021 e delle riunioni del Comitato Tecnico Aperto del 25 novembre e del 9 dicembre 2021 con le associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e con gli organismi di certificazione dal quale emergono richieste di proroga dei termini di decorrenza degli obblighi previsti dalla citata determinazione n. 172999/RU, anche con riferimento agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S, al fine di consentire alla filiera e agli organismi di ottemperare efficacemente ai nuovi obblighi posti dalla normativa; VISTA, inoltre, la richiesta delle citate associazioni di modifica delle disposizioni poste dalla citata determinazione direttoriale n. 172999 del 1 giugno 2021 sulla ubicazione degli apparecchi, in modo da consentire di collocare anche in bar ed esercizi similari, gli apparecchi che non distribuiscono tagliandi di cui all’articolo 5 della medesima determinazione, nonché di adozione di chiarimenti di alcune direttive ivi previste, con particolare riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 c-bis del TULPS che distribuiscono tagliandi al termine della partita; RITENUTO che tali modifiche possano essere adottate senza impattare in alcun modo sulle scadenze dei pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti né su superiori o prevalenti interessi pubblici legati alla sicurezza e all’ordine pubblico e che i chiarimenti richiesti debbano trovare posto nella medesima determinazione direttoriale piuttosto che in successivi provvedimenti interpretativi; IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA ARTICOLO 1 Alla determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione l’installazione e l’utilizzo in locali aperti alpubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, adottata ai sensi dell’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S. sono apportate le seguenti modifiche: L’articolo 4 è così sostituito ARTICOLO 4 (REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003) I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e succesWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 33


ANESV INFORMA | PROROGA sive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione delprecedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficaciadecorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnicadi conformità secondo le regole tecniche vigenti. L’articolo 5 è così sostituito ARTICOLO 5 (REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI) Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e comma 7c-ter). Dal 1° marzo 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 28 febbraio2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° marzo 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Entro il 31 dicembre 2022 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. L’articolo 6 è così sostituito: ARTICOLO 6 (REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI) 34 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangonovalidi. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi. I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al precedente comma possono presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° luglio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondole regole tecniche previgenti che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggirealizzati, cessano di avere efficacia al 30 giugno 2022 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio. L’elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia. Entro il 30 giugno 2022 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. All’articolo 8, comma 3, dopo le parole “e all’articolo 5” sono aggiunte le parole “chedistribuiscono tagliandi”. L’articolo 10 è così sostituito: ARTICOLO 10 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 28 febbraio 2022 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti. Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento. I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 1 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3 della presente determinazione. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle regole tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi. L’applicazione della regolamentazione posta dal presente provvedimento e dalla determinazione direttoriale n. 151294 del 18 maggio 2021 agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. decorre dal 1 luglio 2022. Le modalità relative all’utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso conil Ministero della Cultura. Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto dilegge. Marcello Minenna


XXXXXXX | ANESV INFORMA

WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 35




PARCHI DI DIVERTIMENTO | INDENNITÀ

In arrivo i bandi regionali per i contributi ai parchi divertimento La pandemia ha causato perdite significative ai parchi di divertimento, riducendo fortemente le giornate di apertura dei parchi tematici sia nel 2020 che nel 2021, e limitando le capienze dei parchi acquatici. di Maurizio Crisanti

G

razie all’attività dell’associazione il Governo ha stanziato 20 milioni di euro per il sostegno al settore. La Conferenza delle Regioni ha quindi suddiviso la somma con criteri molto discutibili, limitando ad esempio gli importi di regioni come Veneto ed Emilia Romagna - che hanno una presenza importante di parchi divertimento, dove quindi la perdita di fatturato è stata maggiore – a favore di altre, ed assegnando contributi anche a Regioni, come la Val d’Aosta, che non ha strutture presenti. In ogni caso, con qualche fatica, l’associazione ha tentato di uniformare i criteri di assegnazione proponendo alcuni requisiti sui quali impostare i relativi bandi, sia

alla Conferenza delle Regioni che ai singoli Assessori. Il primo bando ad essere emanato è quello di Regione Lombardia (link https://urly.it/3gkjz), il cui termine per la presentazione delle domande scade il 6 dicembre. È stato deliberato grazie a un lavoro che ha coinvolto l’associazione con dirigenti efficienti, che hanno colto le specificità e i bisogni del settore. Anche altre Regioni hanno avviato in queste settimane il lavoro di predisposizione dei relativi bandi, dei quali daremo notizia ai soci non appena saranno pubblicati. Un po’ di delusione, invece, riguarda l’operato di alcune Regioni, come la Toscana e il Veneto, nelle quali si sono utilizzati strumenti e modalità operative tipiche dei contributi “a pioggia”, che consentiranno di accedere al contributo anche alle imprese che non gestiscono veri parchi tematici, acquatici o faunistici. Questo senza confrontarsi con l’associazione, vanificando così l’efficacia di questi sussidi e non rispettando la volontà del legislatore. Altri settori del divertimento hanno già ricevuto alcune decine di milioni di euro di sostegni dal MIC e dalle Regioni, a differenza dei parchi di divertimento, che hanno perso diverse centinaia di milioni di euro nelle stagioni 2020 e 2021 a causa delle chiusure. Con altri Assessorati regionali sono in corso contatti, ad evitare che questo sussidio, specificamente riservato dal Governo ad uno specifico settore, sia invece disperso dalla politica e non raggiunga l’obiettivo per il qual è stato creato.

38 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021



PARCHI DI DIVERTIMENTO | PNRR

Decreto PNRR: bonus e contributi per le imprese del settore turistico Sostegni maggiorati per le spese di digitalizzazione e innovazione tecnologica ed energetica, per le società cooperative e quelle formate da giovani e donne nonché per le aziende del Mezzogiorno.

U

n credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione. A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, acquatici e faunistici che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.

SPESE AMMISSIBILI

Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole det40 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

tate dall’articolo 109 del Tuir) per i seguenti interventi: incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica eliminazione delle barriere architettoniche opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).

INCENTIVI RICONOSCIUTI

In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.


PNRR | PARCHI DI DIVERTIMENTO

Parchi di divertimento con casa di edizioni musicali: un bando dal Ministero della Cultura

A

lcuni parchi di divertimento hanno costituito una casa di edizioni musicali dove registrare i brani musicali dei quali detengono i diritti per la diffusione e gli spettacoli, proteggendoli attraverso la SIAE. Il Ministero della Cultura ha emanato un bando per il sostegno alle edizioni musicali, che può essere interessante per alcune imprese, pubblicato sul sito della Direzione Generale per lo Spettacolo del MIC. Il termine per presentare domanda scade il prossimo 30 novembre. Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo). È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.

CREDITO D’IMPOSTA

È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. L’F24 deve

essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010. Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020. Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente: fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 41


PARCHI DI DIVERTIMENTO | PNRR

i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani) fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da

un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato. Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica. (fonte FiscoOggi- Agenzia delle Entrate)

PNRR Turismo, il contributo di Parchi Permanenti Italiani tori turistici, sono presenti anche i parchi acquatici e e i parchi faunistici, in genere zoo ed acquari. È stato quindi segnalato al Ministro Garavaglia che le imprese del settore richiedono che sia possibile estendere, in via interpretativa, il concetto di “parchi tematici” citato dall’art. 1 comma 4 del DL 6 novembre 2021, n. 152, anche alle altre due tipologie di parchi di divertimento.

L’

Associazione è stata coinvolta dal Ministero del Turismo nella consultazione sui provvedimenti applicativi del PNRR Turismo. Come abbiamo comunicato tra i soggetti beneficiari sono stati inseriti i “parchi tematici” che non sono definiti a livello normativo, mentre nel concetto di parchi di divertimento, formidabili attrat42 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

Sul piano del raggiungimento degli obiettivi Green del PNRR, è stato evidenziato che i costi energetici sono una voce di costo molto importante per le strutture del divertimento e segnalate alcune esigenze specifiche dei parchi di divertimento. In particolare: L’acquisto di impianti di generazione e cogenerazione di energia sostenibile (pensiline fotovoltaiche nei parcheggi, centrali di cogenerazione ecc.); L’efficientamento di impianti e motori delle attrazioni e sistemi di pompaggio e filtrazione delle acque (interventi recenti hanno dimostrato che è possibile superare il 20% di risparmio energetico); L’efficientamento dei sistemi di illuminazione di attrazioni, viali e parcheggi (sostituzione di apparecchi illuminanti con luci a Led ecc.);


PNRR | PARCHI DI DIVERTIMENTO

Quanto alla riqualificazione delle strutture, se per il settore dell’ospitalità si tratta di effettuare manutenzioni straordinarie degli immobili, relativamente ai parchi di divertimento gli interventi edilizi potrebbero declinarsi nel riqualificare le cubature immobiliari e le scenografie che le nascondono, le quali ospitano attrazioni indoor, teatri, oltre alle piscine di grandi dimensioni e gli ampi spazi per la ristorazione. Un parco riqualificato, così come un albergo, costituiscono elemento di attrazione per un pubblico italiano e straniero. (M.C)

PNRR e parchi di divertimento: inseriti anche i parchi acquatici e faunistici a fianco del “parchi tematici”

M

entre andiamo in stampa è stato approvato dalla V Commissione della Camera dei Deputati un emendamento alla conversione in legge del DL sul PNRR, promosso dall’associazione, per includere tra i beneficiari del PNRR Turismo non solo i “parchi tematici” come nella prima stesura del provvedimento, ma anche i parchi acquatici e faunistici. In sostanza potranno presentare progetti finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche quelli presentati da tutto il settore dei parchi perma-

nenti di divertimento e degli zoo ed acquari. Si tratta di un risultato rilevante e non scontato, ottenuto grazie all’interlocuzione con il Ministero del Turismo e le forze politiche. Entro la fine dell’anno saranno emanati dal Ministero i provvedimenti attuativi necessari ma intanto sono state rimosse le limitazioni che impedivano ad una parte del settore di fruire di questa importante possibilità. Questo il testo definitivo dell’art. 1 comma 4 del DDL di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152: “Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma”. (M.C.) WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 43


PARCHI DI DIVERTIMENTO | DISNEY GENIE+ SERVICE

Disneyland Resort introduce il servizio Disney Genie: l’AI per migliorare l’esperienza utente

Migliorare la Customer Experience è la chiave del successo per i parchi Disney, che non derogano dalle formidabili intuizioni del fondatore. Ecco quindi Disney Genie, un servizio creato per migliorare l’esperienza di visita a Disneyland Resort. di Maurizio Crisanti

I

ntegrato direttamente nell’app Disneyland, il tool si propone come un creatore di itinerari personalizzato, ispirato alle cose più amate dall’utente, che aiuta a impiegare al meglio la giornata e divertirsi di più. Come funziona? È sufficiente raccontare a Disney Genie le proprie preferenze: espe44 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

rienze culinarie, attrazioni imperdibili, supereroi, principesse e altri characters e la app suggerisce come trascorrere la giornata al meglio con esperienze ritagliate sui gusti dell’utente. Il servizio Disney Genie offre anche interessanti funzionalità aggiuntive, creando una bacheca personale che riassume le attrazioni


DISNEY GENIE+ SERVICE | PARCHI DI DIVERTIMENTO

e i ristoranti preferiti, prevedendo la tempistica migliore per fruirne nella giornata, grazie all’aggiornamento dinamico. Queste funzioni sono state create per ridurre i tempi di attesa nelle file, e impiegare al meglio il tempo. Tra i servizi offerti dal tool anche quello della prenotazione dei ristoranti negli orari migliori.

IN ARRIVO ANCHE UN CHATBOT “UMANIZZATO”?

Se pensiamo che a fianco al brevetto per Disney Genie è stato brevettato anche un sistema di chatbot attraverso una conversazione verbale con l’immagine di un volto, è possibile che a fianco del tool predittivo sarà offerta la possibilità di interfacciarsi con un personaggio a scelta dell’utente (genio, principessa?) che comunicherà in modo visibile e udibile, in modo simile alla conversazione con un essere umano. Del resto Disney ha già lavorato sulla tecnologia per rendere le espressioni facciali reattive e realistiche, quindi il personaggio sarà molto espressivo. Il brevetto è infatti per la “determinazione automatizzata delle espressioni per un agente sociale interattivo”. È necessario molto lavoro per umanizzare un assistente virtuale, che grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, potrà essere addestrato e auto apprendere come interfacciarsi al singolo utente, sulla base della sua profilazione. Non a caso

ANCHE IN DISNEY ARRIVA IL METAVERSO

Ecco quindi il metaverso nei parchi Disney, annunciato da tempo, prima che lo facesse Facebook: “Il metaverso del parco a tema Disney collega elementi digitali, dati ed elementi fisici in una “realtà fisica virtualmente migliorata e uno spazio virtuale fisicamente persistente”, ha dichiarato Tilak Mandadi, Chief Technology Officer della Disney, fino a qualche mese fa, ora con MGM in uno speech tenuto a IAAPA Expo, dal titolo molto evocativo: “Digital + Physical + Data + Story = Theme Park Metaverse”. Non a caso Mandati ha affermato che il livello successivo, sarà lo storytelling personalizzato. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 45


PARCHI DI DIVERTIMENTO | DISNEY GENIE+ SERVICE

La vera novità sul piano del Data Collection è che la rivoluzione apportata dalla Disney nei Resort attraverso il braccialetto MagicBand è ora affiancata da una app che attraverso lo smartphone raccoglie dati relativi ai comportamenti degli utenti e li trasmette a un sistema basato sull’AI, in grado di produrre elaborazioni predittive su volumi di acquisto, preferenze nei ristoranti e negli shop e tutto ciò che sarà possibile estrarre dai dati.

DISNEY GENIE OFFRE ANCHE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL NUOVO INGRESSO LIGHTNING LANE

A Disneyland Resort sono recentemente installati alcuni nuovi cartelli per gli ingressi di Lightning Lane in una serie di famose attrazioni. La Lightning Lane offre la comodità di ridurre sostanzialmente il tempo in attesa in fila. Si può accedere all’ingresso Lightning Lane per determinate attrazioni in due modi: 1) Servizio Disney Genie+. Disney Genie+ è disponibile al costo di $20 per biglietto al giorno e consente di selezionare la prima finestra di arrivo disponibile per gli ingressi Disney Genie+ Lightning Lane in una varietà di attrazioni, 46 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

una alla volta. Gli ingressi Disney Genie+ Lightning Lane sono disponibili in determinate attrazioni sia al parco Disneyland che al parco Disney California Adventure, ottimo per coloro che hanno i biglietti Park Hopper, il biglietto per i due parchi. Disney Genie+ include anche download illimitati di foto digitali Disney PhotoPass della tua giornata, oltre a nuove e divertenti esperienze audio che ti permetteranno di scoprire i parchi in nuovi modi fantastici, attraverso affascinanti fatti divertenti e approfondimenti dietro le quinte. Il servizio Disney Genie+ può essere acquistato nell’app Disneyland dopo essere entrati nel parco e aver collegato il biglietto del parco. Dallo scorso 8 dicembre è possibile acquistare Disney Genie+ prima della visita quando si acquista un biglietto per il parco. 2) Selezione individuale dell’ingresso della Lighting Line. Questa nuova opzione “à la carte” consente l’acquisto individuale di finestre di arrivo all’ingresso di Lightning Lane per alcune delle attrazioni più famose: Radiator Springs Racers e WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure al Disney California Adventure Park e Star Wars. I prezzi per l’opzione personalizzata variano in base alla data e all’attrazione.


e Special Gam tti srl

a: Velo Distribuito d li NA, Italy o p a N 7 4 1 0 8 ella n°223, Via L.Volpic 5726854 Tel.+39 081 .it pecialgame .s w w w it i. info@velott

Kiddie Rides Redemption Distributori elettronici e meccanici Ricariche per distributori

Calciobalilla Carambole Air Hockey Giochi Usati


PARCHI AVVENTURA | MEETING

I parchi avventura nel 55° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2021 Anche i parchi avventura, insieme al canyoning, nel “turismo dell’adrenalina verde”. Nel corposo rapporto del CENSIS, elaborato da oltre 50 anni e considerato il più qualificato e completo strumento di interpretazione della realtà italiana.

I

l documento, nella parte legata all’analisi dei territori, rileva una tendenza interessante: quella del turismo dell’adrenalina verde. Il rapporto evidenzia l’importanza di trovare nuovi elementi per attrarre il turismo della montagna, inventando nuove esperienze nella natura, fortemente emozionali. È il caso dei ponti tibetani, del canyoning e dei parchi avventura, declinati anche nella forma di teleferiche estreme e altri impianti innovatici, capaci di offrire nuove mo-

Tutto pronto per il meeting dei parchi avventura italiani

M

entre andiamo in stampa sono già numerose le prenotazioni di espositori e partecipanti al Meeting dei parchi avventura, che si terrà a Roma il 20 e 21 gennaio 2022. Si tratterà di un evento durante il quale ci saranno seminari di approfondimento di temi gestionali e legati alle strutture, con ampio spazio per la visita agli stand di marchi noti a livello internazionale. Si terrà anche l’assemblea dei Soci di Parchi Avventura Italiani con il rinnovo delle cariche associative per il prossimo triennio. Tutte le informazioni sul sito Parchiavventuraitaliani.it 48 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

dalità di impiego del tempo libero alle varie tipologie di “turismi”, da quello delle famiglie a quello in cerca di esperienze adrenaliniche, a pratiche sportive adatte a persone esperte, declinate in una modalità di fruizione per un pubblico più vasto. Ecco come il rapporto evidenzia questa tendenza: “Intenzionalità e innovazione nella valorizzazione turistica dei territori periferici. In un periodo caratterizzato da un boom delle destinazioni turistiche nazionali e da una forte centralità della dimensione dell’outdoor, vanno segnalate le esperienze che cercano di dare nuove prospettive ai contesti montani esterni ai circuiti più rinomati. Si tratta di progettualità che cercano di rendere più attrattivi ambiti naturali montani di qualità, ma non di primo piano in termini di notorietà, grazie all’introduzione di elementi capaci di innovare le tradizionali modalità di fruizione. Due sono gli obiettivi perseguiti. Intercettare il «turismo dell’adrenalina verde», introducendo elementi artificiali fuori dall’ordinario, ma adatti a un vasto pubblico per offrire agli utenti una esperienza inedita di fruizione della natura. E sfruttare la risonanza di tali impianti fuori dall’ordinario per amplificare la notorietà di località ancora poco conosciute, creando così un indotto turistico stabile. Rientrano in questa nouvelle vogue di fruizione di ambiti naturalistici montani i parchi avventura, le diverse tipologie di ponti a fune, l’infrastrutturazione per alcune pratiche innovative come il canyoning.”



FUORICAMPO | POS

Sanzioni POS dal 1° gennaio 2022, anzi no, 2023: arriva la multa per chi non accetta pagamenti con carta o bancomat

L’

obbligatorietà di accettare pagamenti con bancomat e carta di credito tramite POS, si avvicina. Un emendamento alla conversione in legge del DL PNRR, approvato lo scorso 13 dicembre, introduce le sanzioni per le aziende che non dispongono di un POS, pari a 30 euro oltre al 4% del pagamento rifiutato. Il 17 dicembre la Commissione Bilancio fa marcia indietro e differisce l’attivazione delle sanzioni di un anno. Non è la prima volta che si parla di sanzioni per chi non ha il POS, nonostante sia obbligatorio dal 2016. Di fatto, l’assenza di sanzioni per chi non rispetta la legge ha fatto in modo che in tutti questi anni tanti commercianti non si siano adeguati. Questo il testo dell’emendamento approvato, ma già si parla di cambiare “2022” con “2023”: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un 50 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.” Il POS prevede costi di gestione, tuttavia costituisce un ulteriore canale di incasso, che in teoria amplia la possibilità di attrarre clienti che non dispongono di contante al momento.


AVVISO | FUORICAMPO

Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del t.u.l.p.s. MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 172999/RU DEL 1.06.2021 CON PROROGA DEI TERMINI Roma, 21 dicembre 2021 - Il 17 dicembre u.s. è stata pubblicata la determinazione direttoriale n. 480037 che modifica la Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021 (da oraDRA), con particolare riferimento ai termini e ad alcuni contenuti previsti dagli artt. 4, 5, 6, 8 e10. Nello specifico, le modifiche apportate sono le seguenti: 1. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la presentazione delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici e per gli apparecchi ante 2003 (di cui agli articoli 4 e 5 della DRA); 2. Possibilità di presentazione, entro il 28 febbraio 2022, delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio anche per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che distribuiscono tagliandi e che siano già installati in esercizio alla data del 1 giugno 2021. Al comma 5 dell’articolo 5 come modificato dalla recente determinazione, è previsto, inoltre, che i suddetti apparecchi debbano essere sottoposti a certificazione entro il termine del 31 dicembre 2022; 3. Proroga al 30 giugno 2022 del termine per la richiesta dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi comma 7a e comma 7c già certificati (di cui all’articolo 6 della DRA) e per i quali rimangono validi sia la precedente certificazione che il nulla osta di distribuzione. Per questi apparecchi, inoltre, viene chiarito che in occasione del rilascio del nuovo nulla osta di esercizio sarà consegnato un nuovo dispositivo di identificazione elettronica, solo qualora l’esistente siasmarrito o non funzionante; 4. Possibilità di ubicare gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non distri-

buiscono tagliandi già installati, oggetto, pertanto, di autocertificazione ai sensi dell’articolo 5 della DRA, in tutte le tipologie di locali e, quindi, anche nei luoghi di attuale ubicazione; 5. Proroga al 1 luglio 2022 dell’applicazione della nuova regolamentazione prevista sia dalla DRA che dalla determinazione direttoriale relativa alle regole tecniche di produzione (DRTEC) agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. Tale regolamentazione, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge27 dicembre 2002, n. 289 non è applicabile “…in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337… che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelleattività di spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968” per i quali, quindi, è fatta salva la disciplina dello spettacolo viaggiante. Con riferimento ai punti sub 1), 2) e 3), si sottolinea che, poiché a partire rispettivamente dal 1marzo 2022 e dal 1 luglio 2022 gli apparecchi in esercizio dovranno essere dotati dei nuovi titoli autorizzatori e relativi dispositivi di identificazione elettronica, sarà cura degli aventi diritto presentare la necessaria autodichiarazione in tempo utile, considerando, pertanto, anche i tempi procedimentali di rilascio. Si ricorda che, come previsto dalla circolare n. 36 del 14 ottobre 2021, la presentazione telematica, attraverso l’area riservata del sito istituzionale, delle autocertificazioni da parte dei possessori di apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 e dei possessori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640/1972 già installati alla data del 1°giugno 2021, ai fini del rilascio dei nuovi titoli autorizzatori necessari per la messa in esercizio degli apparecchi, è già possibile dal 25 ottobre u.s. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 51


FUORICAMPO | PLASTICA ADDIO

Vietati dal 14 gennaio piatti e contenitori in plastica Entra in vigore con le nuove regole prevista dalla direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

L

e nuove regole prevedono il divieto di utilizzo e dismissione dell’uso di prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, dettate dal Dlgs 196/21 (Gazzetta ufficiale 285 del 30 novembre), i cosiddetti «Sup -single use plastics». Il decreto attua la direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Il «prodotto di plastica monouso» è quello «realizzato interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente». Le plastiche oxo-degradabili sono le «materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica». Il decreto introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.

INTRODOTTO UN CREDITO D’IMPOSTA DA 3 MILIONI DI EURO

La riduzione riguarda il consumo dei pro52 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

dotti di cui alla parte A dell’allegato A (ad esempio bicchieri) anche mediante accordi di programma. Per promuovere i prodotti alternativi ai Sup, è riconosciuto un credito d’imposta di tre milioni l’anno dal 2022 al 2024 alle imprese che acquistano e usano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A (tazze) e parte B ( piatti), ma riutilizzabili o in materiale biodegradabile o compostabile (Uni En 13432:2002). Il divieto di immissione sul mercato riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B e i prodotti di plastica oxo-degradabile.

PREVISTO L’UTILIZZO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE

È autorizzato l’esaurimento delle scorte. Il divieto non si applica ai prodotti biodegradabili e compostabili (Uni En 13432 o Uni En 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3.


REVISIONI | FUORICAMPO

Direttiva Macchine in revisione: riguarderà anche le attrazioni? Le giostre sono ad oggi escluse dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, che definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute pubblica, ai quali devono rispondere le macchine in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento, prima della loro immissione sul mercato. di Maurizio Crisanti

L

a definizione di “macchina”, secondo la Direttiva, riguarda un insieme composto da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata

o per una specifica attività. Nella vita di tutti i giorni utilizziamo diverse tipologie di macchine nelle industrie, nei luoghi di lavoro e anche di uso diffuso, come una sega circolare o un tosaerba. Ebbene IAAPA Europe ci ha informato che il Parlamento europeo alla fine di ottobre ha tenuto una discussione alla Direttiva e c’è la WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 53


FUORICAMPO | DOCUMENTI

proposta di un deputato francese che propone di includere le attrezzature presenti nei parchi di divertimento, itineranti o permanenti che siano. Da sempre i produttori di attrazioni italiani sono contrari all’inclusione delle giostre nell’ambito della legislazione sui macchinari, poiché ciò creerà problemi significativi con le valutazioni di conformità, complicando il processo di autorizzazione per le attrazioni e il commercio tra i vari Paesi. Ad esempio il marchio CE, con il quale il produttore – o l’importatore - autocertifica la rispondenza del prodotto alla Direttiva. Una autocertificazione di sicurezza su un’attrazione che proviene da continenti in cui la cultura della sicurezza di prodotto è assai meno diffusa che in Europa o negli Stati Uniti, predisposta magari da un importatore che fino al giorno prima commercializzava beni alimentari, non garantisce la sicurezza, in quanto di parte, rispetto ad una certificazione effettuata da un organismo abilitato. Il problema è serio, perché le attrazioni realizzate secondo i requisiti della Direttiva Macchine sarebbero probabilmente più costose e certamente meno sicure. Oggi la produzione dei Paesi europei più industrializzati è generalmente conforme alla norma UNI EN 13814-1:2019 o alla norma 54 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

ISO 17842-1:2015, valida praticamente in tutto il mondo. I requisiti delle attrazioni prodotte in conformità alla norma europea sono assolutamente più sicure di altre attrezzature, prodotte secondo requisiti generali che riguardano in genere macchinari industriali o prodotti di consumo, non certo attrezzature prodotte per accogliere persone. Diverso sarebbe prevedere che la norma tecnica europea, attualmente ad applicazione volontaria, fosse finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, divenendo il punto di riferimento per l’industria di tutta Europa. Solo così si garantirebbe una reale sicurezza delle attrazioni prodotta dai 27 stati membri. Questa è la proposta delle imprese italiane e di IAAPA Europe. L’ANESV, in collaborazione con ANCASVI, ha quindi sensibilizzato i parlamentari europei coinvolti nella materia e segnalato le problematiche derivanti da un acritico inserimento delle attrazioni nella Direttiva Macchine, che comporterebbe problemi rilevanti sulla produzione e commercializzazione, e soprattutto rischierebbe di rendere le attrazioni soggette a norme più generiche, quindi potenzialmente meno sicure, di quelle elaborate dal settore in 30 anni di commissioni con i maggiori esperti del settore a livello globale.


DOCUMENTI | FUORICAMPO

Convegno della Fondazione Migrantes sulla pastorale dello spettacolo viaggiante

I

l lavoro degli operatori dello spettacolo viaggiante “ci permette di riscoprire la spiritualità del settimo giorno perché circensi e lunaparkisti sono capaci di offrire a noi spettatori una sosta dal quotidiano che riposa il fisico, ma anche la mente e lo spirito, necessaria per ricaricarsi in un mondo che invece pretende di vivere incessantemente senza riposo”. Lo ha scritto, in un messaggio, il card. Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ai partecipanti al convegno nazionale della pastorale per lo spettacolo viaggiante che si è tenuto a Padova a metà novembre su iniziativa della Fondazione Migrantes. Il lunapark e il circo sono “una famiglia allargata, complicata, ma solida e solidale, che lavora, suda e soffre all’unisono, per raccogliere insieme i frutti del suo lavoro, la soddisfazione dell’applauso, le risate dei bambini sulla giostra”, ha osservato: gli “amici” dello spettacolo viaggiante rappresentano “un’opportunità unica per ogni comunità cristiana che trovano sul loro cammino e il vostro compito è proprio costruire ponti tra queste due realtà”. Il card. Tukson ha ringraziato “gli amici” per “consentirci di riscoprire l’accoglienza nei loro confronti, in particolare in un tempo infrasettimanale, che per noi è quello della quotidianità ma che per loro è quello del riposo: in tal modo, ci aiutano a dare un senso diverso e più

ricco anche al nostro tempo”. E ancora grazie – ha aggiunto il card. Tukson – per “farci comprendere la forza dell’annuncio” e alle mamme e nonne, che sono tra loro “catechiste coraggiose e instancabili”, l’esortazione a “cercare sempre un contatto” con le comunità che le ospitano, che vada al di là dello spettacolo per “diventare scambio fecondo di esperienze e di fede”. Il responsabile del Dicastero vaticano ha ricordato, in questo tempo di pandemia, come tanti di loro hanno accolto gratuitamente medici e infermieri presso le proprie giostre o hanno offerto spettacoli a famiglie in difficoltà. Lo stesso porporato ha accompagnato un circo all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. E poi l’invito alla “condivisione della mensa eucaristica”, sotto lo chapiteau o sulla pista dell’autoscontro “che ci fa riscoprire ancora di più ‘fratelli tutti’ perché figli e figlie dell’unico Padre celeste che ci accoglie nella gioia del suo amore senza fine, fino alla fine dell’eternità”. Il convegno nazionale Migrantes sul tema “La Chiesa tra i viaggianti” si è aperto con il saluto del direttore generale della Fondazione Migrantes, don Gianni De Robertis, e una relazione di don Mirko Dalla Torre della Consulta Migrantes per la pastorale dei fieranti e dei circensi. È seguita la visita a Bergantino, “la città delle giostre”, e l’incontro con le istituzioni locali e i lavoratori per uno scambio di esperienze e testimonianze. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 55


FUORICAMPO | STORIA

Gardaland degli inizi: intervista a Giorgio Tauber Il 15 ottobre 2021 è la data che ha segnato una tappa importante nella vita di Giorgio Tauber, un “pioniere”, ormai ottantenne, che ha indissolubilmente legato la sua vita al mondo dei parchi a tema e in particolare al parco italiano per antonomasia: Gardaland.

Livio Furini e Giorgio Tauber il giorno dell’inaugurazione, 19 Luglio 1975.

di Marco Bressan

I

strionico, allegro, vitale, Giorgio si racconta in una intervista appassionata e ricca di curiosità nella quale ripercorre la sua singolare avventura professionale nel mondo del divertimento, una storia ancora in divenire. Giorgio, ottant’anni, una vita dedicata a divertire le persone, ma soprattutto un nome inscindibile dal principale parco a tema italiano, ormai conosciuto anche a livello internazionale: Gardaland. Come nasce questa storia d’amore? Livio Furini, che fu mio grande amico e l’ideatore del parco, mi conobbe nel 1972 quan-

56 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

do io dirigevo il campeggio La Rocca a Bardolino e lui era un mio fornitore per i negozi del villaggio. Nel 1973, mi dice: “Un giorno farò qualcosa di bello sul lago di Garda, e ti vengo a prendere perché vedo che tu lavori bene”: Io l’ho ringraziato, ma non sapevo ancora a cosa si riferisse con quella frase misteriosa. Il tempo era passato e nel frattempo avevo cambiato lavoro, quando nel 1974 ricevo una telefonata da Furini che mi dice solamente “Vieni a casa mia che ti devo parlare”. Lo raggiungo a Peschiera del Garda, salgo sulla sua Jeep e mi porta a vedere il terreno che aveva comprato in località Ronchi, ci addentriamo per una strada sterrata che conduce a un casotto di legno, che poi successivamente è rimasto nel villaggio West Rio Bravo, e mi fa entrare. All’interno, ovunque ci sono schizzi, disegni e progetti. Mi dice “Guarda, queste sono le bozze di quello che ho in mente, vorrei creare il primo parco a tema in Italia”. Io sono rimasto letteralmente “fulminato” dalla sua capacità di fare e di trasmettere con entusiasmo questa idea innovativa. Dopo qualche secondo ho detto “Sì, sto con te e ti aiuterò in tutti i modi possibili”. Qualche giorno dopo mi convoca in un ristorante di San Benedetto di Peschiera del Garda e mi presenta ai suoi quattro soci promotori, nomi che non scorderò mai per tutta la vita: Cesare Brentarolli, Flavio Zaninelli, Peter Lessing e Fernando Perbellini. Dopo un’ora di discussione sul progetto, Brentarolli che fu il primo presidente della società mi chiede di uscire fuori per lasciarli a parlare tra loro. Dopo un’altra mezzora mi richiamano nella sala e mi dicono “Se accetta, avremmo pensato di assegnarle


STORIA | FUORICAMPO

Lavori di costruzione: la posa dei binari del trenino.

la carica di direttore generale, ma in questo caso non la potremo fare socio per conflitto d’interessi”, risposi: “Ho già accettato venendo qui! Sono a vostra disposizione”. Era la fine di settembre, il 2 di ottobre abbiamo iniziato i lavori, poi considerevolmente accelerati da gennaio, e abbiamo aperto il 19 luglio 1975 lavorando nove mesi giorno e notte, facendo tre turni giornalieri. Allora il terreno era quasi tutto di Livio Furini, parliamo di circa 120 mila metri quadrati”. Sei stato il braccio destro di Furini durante la realizzazione del parco, come avete condotto questa impresa? Livio stava in cantiere con due architetti e un geometra, che hanno seguito la costruzione delle opere principali: scavi, impianti, strutture in cemento, edifici, piantumazioni dei giardini, mentre io selezionavo e preparavo il personale, mi preparavo per la pubblicità, tenevo i contatti con i costruttori di giostre e quando serviva davo una mano anche in cantiere. Al castello d’ingresso avevo fatto il mio ufficio operativo, e lì è rimasto per parecchio tempo. Le idee venivano da Furini che disegnava personalmente i bozzetti con le idee preliminari,

alcune gliele davo io stesso, e poi le passava a uno degli architetti perché le trasformasse in progetti veri e propri. Lui comprava anche oggetti curiosi che servivano da ispirazione e che teneva assieme ai progetti nella casa Sant’Anna, una cascina preesistente alla costruzione del parco che venne ristrutturata e che diventò il primo ristorante. Esiste ancora oggi, trasformata in castello medievale con un negozio di souvenir al posto del ristorante. Eravamo instancabili, ci facevamo tranquillamente quattordici o quindici ore di lavoro al giorno, tolti Natale, il primo dell’anno e Pasqua, abbiamo lavorato sodo per aprire in tempo. Pensare che Livio Furini abbandonò la sua creatura quasi subito: per divergenze di vedute con gli altri soci se ne andò dal parco la mattina del 4 agosto, quindi fu assiduamente presente durante i nove mesi di costruzione, e dall’inaugurazione al momento della sua uscita passarono appena sedici giorni. Il peso gestionale è quindi ricaduto immediatamente sulle mie spalle, con l’appoggio del consiglio di amministrazione. Quando il 4 agosto Cesare Brentarolli mi comunicò la notizia, mi resi conto che rimanevo da solo “a dirigere l’orchestra”. Gli rispoWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 57


FUORICAMPO | STORIA

Lavori di costruzione: la vecchia cascina Sant’Anna in ristrutturazione.

Il castello di ingresso come appariva nei primi anni.

si che lo ringraziavo per la fiducia, ma che eventualmente a fine stagione avrebbero potuto trovare qualcuno più bravo di me, invece andò diversamente e la mia grande soddisfazione è stata quella di mantenere quel ruolo per ben ventidue anni, anche prendendo decisioni manageriali strategiche, avallate dalla proprietà. Ad esempio nel’78 andai a Valeggio sul Mincio a trattare con un signore proprietario dei

terreni che da Gardaland arrivavano fino alla sponda del lago. Brentarolli era in Svizzera e avrei dovuto arrangiarmi da solo. Capii che questo signore aveva necessità di denaro per gli imminenti matrimoni delle figlie e combinammo l’acquisto di tutto il terreno che dal padiglione dei delfini andava al lago. Per il modo in cui portai avanti la trattativa, Brentarolli volle darmi un piccolo premio aziendale, non una provvigione ma un premio che aggiunto ai risparmi messi da parte negli anni di lavoro a Milano mi consentì di aprire il mutuo per la mia casa. Hai parlato di costruttori di giostre: quali sono state le aziende che hanno fornito le prime attrazioni? Il primo treno, battezzato Transgardaland Express e sponsorizzato dalla Trenini Lima, era un treno su rotaia costruito dalla Dotto di Castelfranco Veneto, a differenza di quelli stradali su gomma che l’hanno poi resa una azienda famosa nel Mondo e che produce ancora oggi; i binari vennero posati dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato di Verona che lavoravano per noi a fine turno o nei loro giorni di riposo: erano specialisti e le rotaie erano state messe giù molto bene, non abbiamo mai avuto un problema tecnico in tanti anni di attività. Negli anni ottanta arrivaro-

58 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


STORIA | FUORICAMPO

Il Villaggio a Fumetti.

Il Safari Africano su canoe.

no nuovi treni prodotti dalla SDC, che sono ancora in funzione. Le originali imbarcazioni a forma di tronco del Safari Africano, una delle attrazioni principali nel 1975, erano state costruite direttamente dagli scenografi che lavoravano per il parco, i fratelli Alfredo e Renato Laino di Napoli, che avevano curato anche le scenografie del percorso, creato la galleria di Biancaneve e i Sette Nani per il trenino e tutta la scenografia del castello di ingresso. Le vetturette d’epoca della giostra a fumetti erano di produzione SDC, mentre la giostra a cavalli era quella ottocentesca della nota famiglia di spettacolisti viaggianti Degli Innocenti, in affitto, e rimase fino a quando facemmo costruire quella a due piani. L’anno dopo l’apertura nacque nel laghetto l’area spaziale con la Ballerina della Emiliana Luna Park, chiamata Ufo, e il Missile Aster Liner acquistato negli Stati Uniti: pensare che all’inizio c’era la pesca sportiva alla trota,

che creò un sacco di problemi perché ributtavano in acqua i poveri pesci con l’amo attaccato al palato. Erano altri tempi, oggi sarebbe una cosa impensabile. Nel villaggio west c’era un altro mini trenino per bambini e in ultimo c’era l’attrazione “clou” dell’epoca, il padiglione dei Delfini ammaestrati da Franco Carini, che io stesso avevo voluto battezzare Giulietta e Romeo in onore della città di Verona. Il tutto era di proprietà di Cesare Pelucchi, futuro presidente della società Gardaland S.p.A., di cui Franco Carini era uno stretto collaboratore. Una curiosità, anche Franco Carini ha compiuto ottant’anni, essendo nato il 15 luglio, mentre io il 15 ottobre. Gli splendidi materiali pubblicitari dell’epoca, come le prime mappe fumettistiche e i manifesti portavano una firma prestigiosa: Prosdocimi, noto al pubblico per essere un collaboratore del settimanale Disney Topolino e il vignettista della trasmissione Rai per ragazzi “Chissà chi lo sa”, e Febo Conti, che di quel programma era il noto conduttore, divenne il direttore artistico del parco. Ce ne parli? Il primo anno c’erano le pubblicità con un semplice disegno stilizzato del castello d’ingresso. Avevamo denominato Gardaland “la città dei divertimenti”, la mascotte Prezzemolo non esisteva ancora perché è stata introdotta solo in seguito, nei primi anni ottanta. Nel 1976 sono andato personalmente a prendermi Bruno Prosdocimi per ingaggiarlo come artista grafico e lo incaricai come prima cosa di disegnare un nuovo manifesto e una mappa di qualità, che risultarono davvero belli. Prosdocimi è stato sempre con me e nel 1977 siamo andati a prenderci anche Febo Conti che allora era in trattative con la RAI per nuovi programmi, riuscii a “soffiarglielo” e a dargli la carica di direttore artistico, anche se principalmente il suo ruolo era quello di uomo immagine. Appariva negli spot televisivi delle prime televisioni private, ma soprattutto presentò due concorsi che ho ideato con importanti sponsor: l’evento di Carnevale con il concorso della maschera più bella, e in settembre il Galà di presentazione del famosissimo bambolotto Cicciobello della Sebino, che a Gardaland aveva anche una sua casetta promozionale. Allo spettacolo partecipò anche WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 59


FUORICAMPO | STORIA

Giulietta e Romeo.

Un documento rarissimo e inedito: la mappa di Gardaland nel 1975 sul primo dépliant del parco.

Sandra Mondaini nelle vesti del clown Sbirulino, personaggio all’epoca famosissimo. Se Sandra Mondaini fosse ancora tra noi la abbraccerei, è rimasta sempre legata al parco: grande classe, grande personaggio e grande donna. Ti devo raccontare un aneddoto: alla fine di quello spettacolo nel circo lei scende e va negli spogliatoi; fuori dal teatro tenda mi ferma una maestra e mi dice: “vede quei tre ragazzini in carrozzella? Non parlavano e non ridevano mai. Oggi hanno

60 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

riso per la prima volta guardando Sbirulino”. L’ho abbracciata, le ho regalato alcuni souvenir di Gardaland e ho chiamato la Mondaini che si stava ancora cambiando in un camerino del tendone, riscaldato alla meno peggio, perché venisse a salutarli. Se ci penso mi viene ancora la pelle d’oca per l’emozione. Nel ’78 Febo Conti andò dal presidente Cesare Brentarolli a chiedere un adeguamento del cachet, asserendo che il successo del parco era merito suo, mi viene ancora da ridere, e Brentarolli gli rispose “Se queste sono le condizioni, prenda il suo nome così famoso e se ne vada pure a casa!”. Fu così che l’avventura di Febo Conti a Gardaland durò appena un anno, e promossi direttore artistico un giovane talentuoso, che purtroppo non è più tra noi da diversi anni, Fernando Solidoro poi divenuto celebre come Mago Fernando. Lavorando con passione e umiltà Fernando si era meritato pienamente quel ruolo. Prosdocimi è invece rimasto con noi fino al 1981 ed essendo entrambi veronesi abbiamo voluto dedicare un monumento a Emilio Salgari, così l’ho incaricato di progettare una fontana artistica di fronte alla stazione del trenino. Fu un’opera apparentemente sem-


DOCUMENTI | FUORICAMPO

WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 61


FUORICAMPO | STORIA

L’iconica mappa pubblicitaria di Prosdocimi del 1976.

Giorgio Tauber durante il tour celebrativo con i fans del parco nel 2008.

plice, in realtà davvero preziosa e che richiese del tempo, fece fare tutte le formelle di ceramica a Sassuolo e tra il progetto e la realizzazione passarono due anni. Chissà, forse nel tempo avrebbe potuto progettare anche scenografie e nuove attrazioni, oltre che fare per noi l’artista grafico, ma poi nei primi anni ottanta arrivò Valerio Mazzoli che ci curava un po’ tutti gli aspetti creativi e così la collaborazione con Bruno venne meno. In definitiva dal 1975, anno in cui tutta la parte scenografica del parco fu realizzata dai fratelli Laino, al 1982 quando arrivò Mazzoli, fatta eccezione per la fontana di Prosdocimi non creammo nuove scenografie, piuttosto acquistammo nuove giostre e attrazioni e migliorammo quelle esistenti a livello tecnico. A fine anni settanta arrivarono la “Ca’ de Matt”, padiglione con un percorso al chiuso

costruito per noi dalla Emiliana Luna Park di Gianni De Maria e il percorso su carrelli della miniera della ditta Pinfari nei Canyons, dove prima c’era una semplice diligenza su ruote tirata da ponies. Quando arrivò Mazzoli, uno dei primi lavori fu proprio la trasformazione scenografica della Ca’ de Matt nel Castello di Dracula, una attrazione semplice che però riscosse un successo strepitoso. Vennero completamente rifatte le barche del Safari Africano, le nuove canoe avevano l’aspetto di quelle vere delle tribù africane in giunchi intrecciati e ricordavano la forma di una banana: le aveva realizzate in vetroresina un dilettante di Castelnuovo, un artigiano che faceva piscine e che si era arrangiato a farle una per una. Ci ha poi messo le mani per sviluppare il percorso e il sistema di movimentazione meccanica la ditta SDC di Reggio Emilia del signor Spaggiari. Il primo percorso con le barche costruite dai Laino aveva una guida a motore, e necessitava di ben cinque conducenti, uno per ogni convoglio, e altri due addetti in entrata e uscita: era una cosa insostenibile dal punto di vista economico avere sette persone per far funzionare una sola attrazione, mentre poi riuscimmo a farle funzionare in automatico. Sempre Spaggiari, ci mise in contatto con lo scenografo Armando Tamagnini il quale aveva tante belle idee, purtroppo per noi al momento irrealizzabili perché non avevamo i soldi. Fornì qualcosa anche lui, ma tramite le fabbriche di giostre e mai come fornitore diretto: qualche soggetto animato di personaggi e animali per il Safari Africano, ad esempio. Gli anni ottanta rappresentano un decennio di crescita straordinaria e di trasformazione notevole per il parco, che diventa una realtà affermata in Italia e all’estero. Come avviene questo percorso evolutivo che non si è più arrestato? Già da quando avevamo acquistato il terreno per l’espansione pensavo a come sviluppare la zona nuova: nel 1985 sono arrivati il flume ride sui tronchi, il “Colorado Boat”, costruito dalla ditta tedesca Mack proprietaria di Europa-Park, parco nato nel 1975 come Gardaland, e “Magic Mountain”, un coaster della olandese Vekoma e prima vera montagna russa fissa d’Italia. Dalla collaborazione con i fratelli Valerio e

62 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021


SOTRIA | FUORICAMPO

Giorgio Tauber durante il tour celebrativo con i fans del parco nel 2008.

Claudio Mazzoli, scenografi con esperienza alla Disney, avevamo iniziato a realizzare attrazioni tematiche: la galleria del Drago Prezzemolo, il rifacimento del Safari Africano, il self service Aladino, il Souk Arabo, ma è nel 1988 che apre una attrazione unica al mondo, tra le prime dark ride d’Europa, la “Valle dei Re”, un percorso con effetti speciali e robot animatronici, un vero kolossal. Per l’inaugurazione abbiamo allestito un palco all’ingresso dell’attrazione e sono venuti gli artisti dell’Arena di Verona con la marcia dell’Aida ad esibirsi davanti a un pubblico di cinquecento invitati, tra i quali l’ambasciatore egiziano. Ho nominato Prezzemolo: a metà anni ottanta Valerio Mazzoli aveva disegnato la mascotte, un drago molto bello e con un nome azzeccato, ma all’inizio nel disegno aveva la bocca chiusa, così gli ho chiesto di ridisegnarlo sorridente e con la bocca aperta e da quel momento ha avuto un grande successo: veniva venduto il peluche nei negozi ed è andato a finire su tutto il materiale pubblicitario. A proposito di pubblicità, bisogna tornare al 1982, c’è stato un evento fondamentale per la crescita del parco: non riuscivo a fare mai pubblicità in Rai, perché era costosissima, e facevo solamente passaggi in radio, qualche televisione locale, manifesti e tanti redazionali sui giornali nazionali. Nel ’82 si presenta la Fininvest, oggi Mediaset, attraverso i suoi agenti di Verona e mi propongono un pacchetto di spot a un terzo del costo della Rai sulle neonate reti private nazionali di Berlusconi.

L’offerta prevedeva il pagamento posticipato di un anno, cento spot a trecentomila Lire l’uno, così ho accettato e con l’aumento di visitatori derivato dalla campagna pubblicitaria ho potuto far fronte tranquillamente all’investimento. La cosa più bella però avviene nel 1983, quando la Fininvest mi propone la partnership con una nascente trasmissione pomeridiana per bambini, Bim bum bam. Ho firmato senza sapere il costo, ma ho detto che volevo che Gardaland fosse visibile sia nella sigla di testa che in quella di coda, in cambio gli avrei messo a disposizione l’intero parco come set per le riprese e assistenza logistica. Alla fine con un costo irrisorio sono andato avanti per ben dieci anni, con Bonolis e gli altri conduttori. Lego, Ferrero e altri sponsor volevano portarmi via la sigla, invece fino al ’92 il set è sempre stato a Gardaland. Passiamo agli anni ’90, altro decennio importante per la crescita e l’affermazione del parco visto che nel ’92 apre l’attrazione “Corsari”. Prima di tutto siamo arrivati al 1990 con un ulteriore passo avanti in termini strategici: ho finalizzato l’acquisto di nuovi terreni per espandere il parco in un’altra direzione, visto che al lago eravamo già arrivati ed eravamo chiusi da tutte le parti. Nel 1985 ho iniziato delle trattative durate cinque anni che hanno consentito di comprare i terreni verso Pacengo, oggi occupati da Fuga da Altantide, Blue Tornado, Jungle Rapids, Mammut, Oblivion e via dicendo; senza quel terreno il parco non avrebbe potuto raggiungere le attuali dimensioni. Nel 1983 purtoppo era morto il presidente Brentarolli, ma gli era subentrato l’altrettanto capace Cesare Pelucchi che ha percepito la necessità di acquisire nuovi spazi per far crescere il parco e mi ha appoggiato in questo investimento della società. Io ho concluso la mia esperienza lavorativa nel ’96, ma è grazie a queste scelte che il parco dal 1998 ha potuto pianificare nuove aree. Claudio Mazzoli, diventato ormai progettista unico e a tempo pieno per Gardaland, con il nuovo consiglio di amministrazione ha poi fatto negli anni seguenti un ottimo lavoro artistico in questa ulteriore opera di espansione. Tornando ai Corsari, prima della loro apertura siamo andati avanti a sviluppare l’area fronte lago comprando altre attrazioni, principalmente dalla Mack, come le Tazze e la WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 63


FUORICAMPO | STORIA

Giorgio Tauber durante il tour celebrativo con i fans del parco nel 2008.

Monorotaia o anche altre giostre più o meno grandi di altri costruttori; nel frattempo i fratelli Mazzoli avevano progettato e realizzato il villaggio Tudor con il bellissimo galeone ancorato nel porto, ma non hanno realizzato l’attrazione sottostante perché impegnati nella realizzazione di altri cantieri a Disneyland a Parigi, allora in costruzione. Alla fiera IAAPA in America abbiamo quindi individuato un gruppo statunitense, la Richard Crane Productions che ha poi progettato e realizzato I Corsari; quindi li abbiamo inaugurati nel ’92 in concomitanza con l’apertura di Euro Disney, all’epoca si chiamava così. Hai avuto in visita anche una delegazione della Disney, vero? Certo, ti racconto un aneddoto. A fine settembre del ’93 vengono ospiti a Gardaland Mr. Ross, allora presidente del parco parigino, con la sua segretaria e il direttore generale. Con il consiglio di amministrazione li portiamo a vedere il parco e quando siamo sotto il ponte della ferrovia nel villaggio Rio Bravo, Mr. Ross mi ferma e mi chiede: “Tauber, perché lei guadagna con questo parco e io con i primi due bilanci non ho guadagnato niente?”. Era una domanda secca. Gli ho risposto: “Mr. Ross, lei non guadagna perché ogni mattina deve pagare quattordicimila persone, il biglietto di ingresso è caro, inoltre lei ha degli hotel con troppe stelle”.

64 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021

Al suo “E lei, cosa farebbe al posto mio?” rispondo “Primo, seleziono il personale e tengo solo i migliori, riducendo il numero esagerato di dipendenti, secondo ritoccherei un poco il costo di ingresso perché siamo in Europa e non in America e terzo deve prevedere almeno due hotel con prezzi più abbordabili e popolari”. Un mese dopo mi scrive una lettera di ringraziamento, dove diceva che aveva seguito i miei consigli e che sarei sempre stato un suo gradito ospite nei parchi Disney; conservo ancora quella lettera con soddisfazione. Ci vuoi parlare dei tuoi progetti dopo l’uscita da Gardaland? Terminata la lunga storia con Gardaland mi sono prima di tutto preso quel periodo di riposo che in ventidue anni non avevo mai potuto prendermi e poi nel 1998 ho aperto una società di consulenza per parchi di divertimento, la GTG, ovvero Giorgio Tauber Group. Negli anni abbiamo fatto tanti progetti e consulenze lavorando in Ungheria, Marocco, Croazia, Italia, in parte realizzati e in parte non essendo un settore difficile e che richiede grossi investimenti, ma ultimamente siamo vicini a concretizzare un progetto nel nostro Paese e un altro in Europa. Ben vengano nuovi parchi, come dimostra l’esperienza della Florida se sono pensati e realizzati bene più ce ne sono e più si afferma una cultura del divertimento.


# 3-4 • MARZO • APRILE 2021 • LIX • WWW.ANESV.I T

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE # 3-4 • MARZO • APRILE 2021

#1-2 GENNAIO FEBBRAIO 2021

ORGANO UFFICIALE

ANESV INFORMA

06 Un nuovo Governo ad affrontare grandi problemi 08 La crisi del settore sulle reti televisive nazionali 10 Riaperture: manifestazione a Montecitorio 12 Petizione al Senato. l’ANESV si attiva per le riaperture 14 Il Fondo Emergenze MIBACT per lo

spettacolo viaggiante raggiunge i 15 milioni di euro

16

Regione Veneto: bando regionale per la concessione di ristori ad alcune categorie economiche soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid

18 20 Nasce la fisp, la nuova federazione che

Canoni balneari, dal 2021 aumenti del 700 per cento sulle tariffe minime unisce i mondi vitali dello spettacolo popolare italiano

22

Il Comune può ritenere valide le domande presentate nel 2020 per la partecipazione a luna park successivamente annullati

FISCALE

28

Certificazione corrispettivi nello Spettacolo Viaggiante e trasmissione telematica alla SIAE

PARCHI DI DIVERTIMENTO

30 Proficuo incontro tra il Ministro Garavaglia e Parchi Permanenti Italiani 32 L’Agenzia delle Entrate torna sulla

disciplina delle biglietterie automatizzate per i parchi divertimento

36 Bonus Pubblicità 2021: presentazione delle domande Bonus pubblicità 2021

PARCHI AVVENTURA

38 Sistemi sicurezza individuali percorsi acrobatici • EN 17109

EVENTI

42

Corsi di operator – conduttore di attrazioni di formazione e addestramento per addetti antincendio e addetti al primo soccorso, corretto montaggio e gruppo elettrogeno

43 Incontro con la categoria e assemblea

generale Sezione di Napoli del 5 febbraio 2021

FUORICAMPO

44 Centri d’Intrattenimento per famiglie,

chiusi da un anno e senza prospettive di riapertura: un appello al Presidente Draghi per evitare le chiusure nel settore

46 Calendario della Circolazione 2021 48 Niente collaudo alla Motorizzazione per gancio traino e impianto GPL 50 Le misure più urgenti per il turismo italiano 54 Riaperture delle attività di spettacolo: a quali condizioni?

Le azioni per la riapertura No al 1° luglio Linee Guida 2021 Emanate quelle di settore Dati SIAE: l’andamento dei parchi nel 2020

#3-4 MARZO APRILE 2021

#5-6 MAGGIO GIUGNO 2021

ADERISCE A

ANESV INFORMA

06 Linee Guida 2021: approvata la scheda relativa al settore 09 Riaperture, mentre andiamo in stampa il termine è ancora fissato al 1° luglio 10 Il 30 aprile una categoria unita protesta contro la chiusura dei luna park 12 Lo spettacolo viaggiante manifesta per le riaperture 24 10 milioni di euro per lo spettacolo viaggiante Nuovo decreto del 26 marzo 2021 28 Contributi agli esercenti della Basilicata,

dopo l’incontro dell’ANESV Puglia Basilicata con il Presidente Bardi

PARCHI DI DIVERTIMENTO

30 I dati SIAE sull’attività dei parchi divertimento nel 2020. Il Covid-19 ha danneggiato fortemente il settore

32 I 50 anni di Walt Disney World 34 dl sostegni: le novità

ANESV INFORMA

06 Riapertura dei termini per la terza rata del contributo extra FUS 10 Esonero per lo spettacolo viaggiante dal

Canone Unico patrimoniale: niente Tosap e imposta sulla pubblicità fino al 31 agosto

12 Esonero INPS per il 2021: decreto dei Ministri del Lavoro e delle Finanze 13 La solidarietà dei luna park 14 L’aumento delle tariffe minime per

le occupazioni demaniali: interrogazione parlamentare della presidente Nardi

16 18 Le Linee guida emanate con ordinanza del Ministro della Salute 22 Esonero da Imposte sui redditi e Irap per Riapre a giugno tutto il settore del divertimento. L’Italia in “zona bianca”

i contributi dovuti all’emergenza Covid-19

PARCHI DI DIVERTIMENTO

24

in materia di lavoro

Manifestazione per anticipare la riapertura: un successo per i parchi di divertimento

PARCHI AVVENTURA

Il Report di Thinkwell Group: Intelligenza Artificiale ed esperienza

Collaudo o no?

Artificiale e come può essere utile ai parchi divertimento? Proviamo a scoprirlo insieme.

40 Percorsi Acrobatici INTERVISTE

46 L’intervista a Luca Alghisi grande amico

dello spettacolo viaggiante

FUORICAMPO

28 34 AI e parchi divertimento. Cos’è l’Intelligenza 36 Niente più plastica monouso: cosa non si potrà più usare dal 3 luglio 38 Parchi Disney: il sistema MagicMobile affianca il MagicBand. Il Phigital e l’AI guidano l’innovazione

52 Collaboratori e obbligo vaccinale: le risposte dei Consulenti del lavoro 58 Vaccinazione anti-Covid

44 I Parksmania Awards 2021 il 14 e 15 Ottobre a Movieland Park – Canevaworld 44 Al WMF di Rimini si parlerà di marketing

60 IAAPA EMEA lancia

PARCHI AVVENTURA

64 News da Tecnopiscine

FUORICAMPO

nei luoghi di lavoro. Pubblicate le indicazioni ad interim un nuovo position paper sulla situazione del parchi di divertimento

dei parchi di divertimento

46 Realizzazione e controlli sui moschettoni 50

Antonio Zamperla Jr. è il nuovo CEO dell’azienda vicentina: gli abbiamo posto alcune domande

54

Il mancato aggiornamento del DVR nelle sentenze di Cassazione


#9-10 SETTEMBRE OTTOBRE 2021

# 9-10 • SETTEMBRE • OTTOBRE 2021 • LIX • WWW.ANESV.I T

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE # 9-10 • SETTEMBRE • OTTOBRE 2021

#7-8 LUGLIO AGOSTO 2021

#11-12 NOVEMBRE DICEMBRE 2021

Nuovi contributi per il settore ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A

Giochi automatici e spettacolo viaggiante Anche i parchi tematici nel PNRR

ANESV INFORMA

6 Spettacolo viaggiante: Tosap e Cosap soppresse fino al 31 dicembre 8 Esonero parziale contributi: domande al via dal 25 agosto 10 Demanio marittimo: agevolazioni solo per attività “senza scopo di lucro” 12 Il nuovo credito d’imposta Pos nel decreto

ANESV INFORMA

anche per i parchi divertimento: stanziati 20 milioni di euro a sostegno del settore

06 Nuovi contributi a sostegno delle attività chiuse durante emergenza Covid 08 Il problema dei giochi a gettone o moneta nello spettacolo viaggiante 10 IAAPA Attractions Expo, a Barcellona. Si incontrano le imprese del settore 18 Rimini Amusement Show, di nuovo a Rimini 22 Iniziativa di solidarietà dell’ANESV Tre Venezie 22 Il saluto a Massimo Piccaluga 24 Elezioni dei Consigli delle Sezioni: ecco

gratuito

PARCHI DI DIVERTIMENTO

“Lavoro e Imprese”

PARCHI DI DIVERTIMENTO

14 Finalmente un’attenzione del Governo 16 Disneyland Paris: la fine del FastPass MARKETING

18

Marketing dei parchi divertimento: se è parlato al Web Marketing Festival

FUORICAMPO

22 COOKIE: le nuove Linee guida dal Garante privacy

DALLE AZIENDE

26 I costruttori del divertimento italiano

quelli di Napoli e Bari

ANESV INFORMA

06 Rinnovate le cariche associative ANESV: Ferdinando Uga confermato presidente 12 Aggiornato il decreto ministeriale sui contributi per l’acquisto di attrazioni 20 Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio delle istanze 22 Contributo per le attività chiuse: spetta anche a spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

24

È arrivato il “Super Green Pass”. Quali gli obblighi per spettacolo viaggiante e parchi di divertimento?

26

Esonero al Canone Unico: l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero si estende all’imposta sulla pubblicità

28 30 Nuova area giochi ad Afragola 32 Giochi a gettone o moneta dello

26 I “parchi tematici” nel PNRR per il Turismo 28 I parchi di divertimento nel 2020 nel Rapporto TEA AECOM 2020 36 Parksmania Awards 2021, incontri, seminari e premiazion 46 Previsioni meteo errate? Arriva ItaliaMeteo 48 Polin entra direttamente sul mercato italiano: l’intervista a Gabriele Geraci 49 NEXT by ForumPiscine: ritrovarsi e

Le festività natalizie come opportunità di intraprendere

PARCHI AVVENTURA

Disney Genie: l’AI per migliorare l’esperienza utente

ripartire

50

Riprendono i meeting e gli incontri con i produttori di attrezzature per il settore

FUORICAMPO

52 L’attrazione a garanzia del credito: ecco il pegno mobiliare non possessorio 56 Gestione della sicurezza antincendio: nuovo decreto per i luoghi di lavoro 60 Arriva il Documento Unico di circolazione 62 Novità per le autorizzazioni dei trasporti eccezionali sulle autostrade 63 18 metri di lunghezza è la nuova misura di sagoma per gli autoarticolati 64 Nuova struttura al centro commerciale Piazza Afragola: ecco Toysland Park 62 Addio a Claudio Sartori, il “re” delle giostre

spettacolo viaggiante: proroga per la richiesta di autorizzazione ai Monopoli

PARCHI DI DIVERTIMENTO

38 In arrivo i bandi regionali per i contributi ai parchi divertimento 40 Decreto PNRR: bonus e contributi per le imprese del settore turistico 44 Disneyland Resort introduce il servizio PARCHI AVVENTURA

48 I parchi avventura nel 55° Rapporto

CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2021

FUORICAMPO

50

Sanzioni POS dal 1° gennaio 2022, anzi no, 2023: arriva la multa per chi non accetta pagamenti con carta o bancomat

52 Vietati dal 14 gennaio piatti e contenitori in plastica 53 Direttiva Macchine in revisione: riguarderà anche le attrazioni? 55 Convegno della Fondazione Migrantes sulla pastorale dello spettacolo viaggiante 56 Gardaland degli inizi: intervista a Giorgio Tauber


Faarup Sommerland - Denmark

Cavallino Matto - Italy

Legoland Billund - Denmark Sochi Park - Russia

Serengeti Park - Germany


• The seating is unlike anything in the industry: with its motorcycle-like seat pedestal and the unique back restraint it leaves both arms and legs free to move allowing for an even wilder experience!

• Thanks to the circular seating arrangement THE AMUSEMENT GROUP

each rider enjoys the front row experience without the need to queue for it.

• Perfect combination of a roller coaster Antonio Zamperla SpA Vicenza - Italy | ph +39 0444 998 400 zamperla@zamperla.it

and a spinning ride.

• 7 different sizes available that satisfies the

needs of all our customers, from small indoor FECs to the biggest outdoor parks.

• With a minimum rider height of 120 cm (48”) this is a family/thrill ride able to attract a wide range of riders: from fearless teenagers to the families of thrillseekers.

• During its 15-year history more than 200

Disk’Os have been installed all over the world.

Discover more on zamperla.com and follow us on


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Gardaland degli inizi intervista a Giorgio Tauber

24min
pages 56-68

Convegno della Fondazione Migrantes sulla pastorale dello spettacolo viaggiante

2min
page 55

Direttiva Macchine in revisione: riguarderà anche le attrazioni?

2min
pages 53-54

Vietati dal 14 gennaio piatti e contenitori in plastica

1min
page 52

Decreto PNRR: bonus e contributi per le imprese del settore turistico

9min
pages 40-43

I parchi avventura nel 55° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese/2021

2min
pages 48-49

Disneyland Resort introduce il servizio Disney Genie: l’AI per migliorare l’esperienza utente

4min
pages 44-47

Sanzioni POS dal 1° gennaio 2022, anzi no, 2023: arriva la multa per chi non accetta pagamenti con carta o bancomat

4min
pages 50-51

In arrivo i bandi regionali per i contributi ai parchi divertimento

1min
pages 38-39

Giochi a gettone o moneta dello spettacolo viaggiante: proroga per la richiesta di autorizzazione ai Monopoli

13min
pages 32-37

Aggiornato il decreto ministeriale sui contributi per l’acquisto di attrazioni

18min
pages 12-19

Nuova area giochi ad Afragola

1min
pages 30-31

Le festività natalizie come opportunità di intraprendere

2min
pages 28-29

Contributo “perequativo” tutto pronto per l’invio delle istanze

4min
pages 20-21

Rinnovate le cariche associative ANESV: Ferdinando Uga confermato presidente

8min
pages 6-11

È arrivato il “Super Green Pass”. Quali gli obblighi per spettacolo viaggiante e parchi di divertimento?

2min
pages 24-25

Contributo per le attività chiuse: spetta anche a spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

3min
pages 22-23

Esonero al Canone Unico l’Ufficio Legislativo del MIC conferma che l’esonero si estende all’imposta sulla pubblicità

4min
pages 26-27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.